Docenti e Ata fragili, fare richiesta di visita potrebbe avere le sue conseguenze

da La Tecnica della Scuola

In molte scuole, in queste ultime settimane, è circolata una nota dell’INAIL in cui si dava l’opportunità ai docenti e personale Ata con età superiore ai 55 anni oppure con particolari patologie di richiedere visita del medico competente per valutare la fragilità del lavoratore in caso della ripresa del servizio in presenza.

Visita dei lavoratori fragili con medico competente

Migliaia di docenti e personale Ata hanno presentato in questi giorni la richiesta di visita sanitaria del medico competente, per valutare presunte fragilità sanitarie. La richiesta è arrivata da docenti e personale Ata di età superiore i 55 anni e da coloro che soffrono di alcune patologie invalidanti.

Il medico competente, in questa fase di ripresa delle attività didattiche e del ritorno a scuola per gli esami di Stato in presenza, va a rivestire un ruolo centrale soprattutto perché dovrà valutare con attenzione la possibilità di esprimere un giudizio di “inidoneità temporanea” o limitazioni dell’idoneità per un periodo adeguato, con attenta rivalutazione alla scadenza dello stesso.

Ecco cosa comporta l’inidoneità temporanea

L’inidoneità alla funzione docente è prevista dall’art.17, comma 5, del CCNL scuola 2006/2009, in cui è scritto che “il personale docente dichiarato inidoneo alla sua funzione per motivi di salute può a domanda essere collocato fuori ruolo e/o utilizzato in altri compiti tenuto conto della sua preparazione culturale e professionale. Tale utilizzazione è disposta dal Direttore regionale sulla base di criteri definiti in sede di contrattazione integrativa nazionale”.

Se un docente dovesse risultare realmente fragile per affrontare il lavoro in presenza, nel caso degli esami di Stato 2020 potrebbe svolgerli a distanza ai sensi dell’art. 26, comma 1, lettera c) dell’OM 16 maggio 2020, n. 10 sull’Esame di Stato del secondo ciclo, in merito alla necessità di disporre la partecipazione all’Esame dei commissari in videoconferenza o in altra modalità telematica sincrona, qualora risulti per essi, da apposita certificazione medica, il rischio di contagio.

Più in generale l’esito della visita del medico competente potrebbe portare alle seguenti decisioni: Nel caso più grave il docente, l’assistente amministrativo, il tecnico o l’ausiliario potrebbe essere definito non idoneo permanentemente in modo assoluto al servizio, otterrebbe la dispensa e sarebbe mandato in pensione con l’assegno relativo calcolato in base agli anni effettivamente maturati; non idoneo temporaneamente in modo assoluto al servizio fino ad una certa data ( tre, sei o dodici mesi), questo comporta che il lavoratore viene messo in malattia d’ufficio, tale periodo di malattia rientra nel computo dei 18 mesi nei tre anni; Il docente potrebbe essere considerato non idoneo permanentemente in modo relativo all’insegnamento ed assegnato ad altri compiti, stesa cosa potrebbe capitare anche al personale Ata che verrebbe a scegliere se andare in malattia o essere assegnato ad altre mansioni.