Scuolabus: a bordo tutti, anche chi non può pagare

da Il Sole 24 Ore

di Pietro Alessio Palumbo

Con la recente deliberazione 123/2020 la Corte dei Conti Calabria ha messo nero su bianco un principio nodale in vista del riavvio della scuola in presenza nel prossimo mese di settembre: il servizio di trasporto scolastico è “servizio pubblico essenziale” posto a garanzia del diritto allo studio, la cui erogazione è doverosa per lo Stato. E deve essere garantito a “tutti” gli alunni indipendentemente dalle condizioni economiche delle famiglie di appartenenza. Sulla base del principio costituzionale di sussidiarietà verticale l’erogazione del servizio spetta dunque al Comune, in quanto presidio dello Stato più prossimo al cittadino. Il Comune potrà poi, con una scelta da adottare in conformità con il perseguimento dell’interesse pubblico, optare per l’erogazione del servizio in forma gratuita, oppure con una contribuzione delle famiglie in considerazione del valore dell’indicatore della situazione economica equivalente, senza che ciò comporti nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. E si badi, la tariffa deve essere modica o persino nulla per gli alunni socialmente o economicamente più deboli o disagiati.

Le passate “oscillazioni” della Corte dei Conti
La questione ha visto marcate variazioni interpretative della Corte dei Conti. In particolare la sezione Piemontese nel 2019 concludeva che ferme restando le scelte gestionali e l’individuazione dei criteri di finanziamento demandate alla competenza dell’ente locale, il quadro normativo non consente l’erogazione gratuita del servizio di trasporto pubblico scolastico. Servizio che deve avere a fondamento una adeguata copertura finanziaria riconducibile nei limiti fissati dai parametri normativi. Sempre nel 2019 hanno fatto eco alla sezione piemontese della Corte, quella pugliese e quella campana che hanno aperto a diverse soluzioni di copertura finanziaria del costo del servizio: nell’obbligatorio rispetto dell’economicità del servizio, presupposto essenziale per consentire l’effettività e la continuità della sua erogazione, tra le risorse volte ad assicurare l’integrale copertura dei costi possono essere ricomprese anche le contribuzioni regionali e quelle autonomamente destinate dall’ente nella propria autonomia purché reperite nel rispetto della clausola d’invarianza finanziaria.

Il punto di equilibrio: gradualità e tutela degli “ultimi”
Su sollecito dell’Associazione Nazionale Comuni italiani nell’ottobre del 2019 si è poi espressa in merito la Sezione Autonomie della Corte dei Conti la quale ha chiarito che gli enti locali, nell’ambito della propria autonomia finanziaria, e nel rispetto degli equilibri di bilancio, possono dare copertura finanziaria al servizio di trasporto scolastico con risorse proprie, con proporzionato minor aggravio a carico all’utenza. Ebbene fermi restando questi ultimi principi la sezione Calabrese con la Deliberazione n.123 depositata in segreteria il 26 maggio scorso ha infine chiosato che laddove il Comune ne ravvisi la necessità motivata dalla sussistenza di un rilevante e preminente interesse pubblico, oppure il servizio debba essere erogato nei confronti di categorie di utenti particolarmente deboli o disagiati, la quota di partecipazione diretta dovuta dai soggetti beneficiari per la fruizione del servizio può anche essere inferiore ai costi sostenuti dal Comune per l’erogazione dello stesso, ovvero di modica entità e persino nulla. Ciò purché la compartecipazione alle spese sia individuata attraverso meccanismi previamente definiti di gradazione della contribuzione degli utenti in conseguenza delle diverse situazioni economiche in cui gli stessi versano. In definitiva il servizio di trasporto scolastico deve essere inteso quale “servizio pubblico essenziale”, posto a garanzia del diritto allo studio. E come recita la Costituzione è dovere della Repubblica rendere “effettivo” questo diritto.