Esami di maturità, FaQ: dalle commissioni ai lavoratori fragili, dall’elaborato, al punteggio e voto

da Orizzontescuola

di Antonio Fundaro

Continuano le precisazioni relativamente agli esami di maturità pubblicati, questa volta, dal Direttore Generale dell’Ufficio scolastico regionale del Lazio a seguito di “Sessione Q&A a FAQ” avente come tema “Chiarimenti adempimenti fine a.s. e esami situazione COVID-19”.

Commissione

Una delle Faq più ricorrenti riguarda la costituzione della Commissione. Anche nel caso in cui, in una classe ci fosse un docente abilitato su due materie, i componenti della commissione devono essere comunque sei più il presidente. Il presidente può capitare che sia impegnato, anche, impegnato negli esami di I ciclo. In questo caso, quelli del I ciclo, potrebbero essere spostati al pomeriggio

Studenti

Uno studente che ha abbandonato la frequenza e non ha fatto domanda d’esame, ma non si è ritirato ufficialmente, è comunque ammesso all’esame di maturità, ai sensi dell’art. 3 comma 1 lettera a) dell’Ordinanza Ministeriale 10/2020, per la quale si prescinde dai requisiti di cui all’art. 13 comma 2 del d. lgs. n. 62/2017. la mancanza della domanda costituisce, sì, una irregolarità ma questa è sanabile.

Cosa diversa nel caso di un alunno H, per il quale il GLHO ha deciso la ripetenza. La legge di conversione del decreto-legge n. 22 del 2020 introduce, infatti, una disposizione in merito alla non ammissione alla classe successiva degli alunni con disabilità, anche su richiesta della famiglia.

In generale, per i rimanenti studenti, non è previsto un giudizio di ammissione. L’O.M. 10/2020 dispone (Art. 3 c.1) che l’ammissione dei candidati interni sia, di fatto, legata alla sola iscrizione dell’alunno al V anno. Ne consegue che il Consiglio di Classe non deve più elaborare alcun giudizio di ammissione. Come non è previsto un numero di insufficienze che precluda l’ammissione di uno studente all’Esame di Stato. L’art. 3 dell’OM 10/2020 recita, infatti, che l’alunno è ammesso anche in assenza dei requisiti di cui all’art. 13 comma 2 del d. Lgs. N. 62/2017.

Privatisti ed esami del 10 luglio

I privatisti agli esami di maturità devono sostenere i colloqui preliminari a partire dal 10 luglio. Per l’esame di stato successivo, occorre attendere ordinanza che indicherà sessione straordinaria. È L’OM 10/2020, infatti, a rimandare a specifica ordinanza non ancora emanata dal Ministero dell’Istruzione. Detti colloqui preliminari devono, comunque, concludersi entro il 31 di agosto. Le prove preliminari dei candidati privatisti possono essere effettuate senza un giorno di intervallo tra scritti e orali. Non è necessario un giorno di intervallo, infatti, se c’è un tempo congruo alla correzione di tutti gli scritti. Le idoneità e i preliminari sono in presenza, scritti e orale, i primi entro il 1 settembre, i secondi dal 10 luglio.

Lavoratori fragili nelle Commissioni: nessuna possibilità di esami a distanza per il presidente

La partecipazione agli esami costituisce obbligo di servizio. La partecipazione agli esami in videoconferenza per i commissari è limitata al verificarsi delle condizioni previste dall’art. 26 comma 1 lettera c) dell’OM 10/2020, che parla di “specifiche disposizioni sanitarie”. Il dirigente scolastico, sulla base delle documentazioni mediche prodotte dagli interessati, identifica i docenti che, in quanto “lavoratori fragili”, per come individuati ai sensi del paragrafo “Misure specifiche per i lavoratori” del Documento tecnico sulla rimodulazione delle misure contenitive nel settore scolastico per lo svolgimento dell’esame di Stato nella scuola secondaria di secondo grado”, debbono poter utilizzare la modalità di cui all’articolo 26, comma 1, lett. c). Il dirigente comunicherà l’elenco dei suddetti lavoratori al presidente di commissione per l’adozione delle misure di cui al citato articolo. Il presidente opera comunque nei casi che sopravvengono dall’insediamento della Commissione al fine di garantire la continuità dei lavori della stessa (nota MI prot. n. 8464 del 28/05/2020).

L’art 26 comma 1 lettera c) dell’OM 10/2020 non prevede, però, la possibilità, per il presidente, di svolgere gli esami a distanza. Ragion per cui nei casi di “lavoratori fragili”, impossibilitati a svolgere l’esame in presenza, si provvederà alla sua sostituzione.

Lavoratori fragili over 55

Per quanto riguarda i docenti che hanno più di 55 anni chi deve valutare la situazione di essere in condizioni di fragilità?

Il dirigente scolastico, sulla base delle documentazioni mediche prodotte dagli interessati, identifica i docenti che, in quanto “lavoratori fragili”, per come individuati ai sensi del paragrafo “Misure specifiche per i lavoratori” del Documento tecnico sulla rimodulazione delle misure contenitive nel settore scolastico per lo svolgimento dell’esame di Stato nella scuola secondaria di secondo grado”, debbono poter utilizzare la modalità di cui all’articolo 26, comma 1, lett. c).

Il presidente opera comunque nei casi che sopravvengono dall’insediamento della Commissione al fine di garantire la continuità dei lavori della stessa (nota MI prot. n. 8464 del 28/05/2020).

Il testo breve

Per l’esame relativo al II ciclo il testo “breve” di lingua e letteratura italiana da sottoporre al candidato, tra quelli inseriti nel documento viene scelto dalla commissione? 

Vale la pena ricordare che il secondo punto del colloquio prevede, “la discussione di un breve testo, già oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento di lingua e letteratura italiana durante il quinto anno”. Perciò, se la fase di avvio è guidata dai docenti di indirizzo, questa è senza dubbio in mano al docente di Italiano, il quale dovrà rigorosamente attenersi a testi che siano stati ben esplicitati nel documento del consiglio di classe e nel programma svolto che è allegato.

Per testo breve può intendersi, anche, un passo di un testo non breve purché’ il passo sia breve e abbia un senso compiuto. Potrebbe trattarsi della discussione di un testo studiato nell’ambito dell’insegnamento della Lingua e della Letteratura italiana. Il testo di lingua e letteratura italiana oggetto della discussione nel colloquio orale ricompreso nel documento di classe non deve essere correlato da domande (es. analisi testo). È, invece, opportuno presentare il testo e lasciare al candidato e al commissario la personalizzazione.

L’elaborato d’esame

L’argomento dell’elaborato dei candidati all’esame di stato del II ciclo, è previsto e regolamentato dall’art. 17 dell’OM 10/2020 al comma 1 lettera a) che recita: “l’argomento è assegnato a ciascun candidato su indicazione dei docenti delle discipline di indirizzo (…) gli stessi possono scegliere se assegnare a ciascun candidato un argomento diverso, o assegnare a tutti o a gruppi di candidati uno stesso argomento che si presti a uno svolgimento fortemente personalizzato”. Le tematiche sono elaborate dal docente della disciplina e condivise con il Consiglio di Classe. Se le materie della seconda prova d’indirizzo sono due vanno l’argomento assegnato deve tener conto (nel caso di liceo scientifico, di matematica e fisica) di tutte e due le discipline.

In caso di mancata trasmissione al consiglio di classe dell’elaborato da parte dei candidati interni, si terrà conto di tale mancata trasmissione secondo quanto stabilito nei criteri per la valutazione finale, deliberati dai collegi dei docenti. Per i candidati interni tale mancanza non comporta, di per sé e in automatico, il non superamento dell’esame. Per i candidati privatisti la trasmissione dell’elaborato e la sua presentazione sono invece obbligatori e la mancanza anche di uno solo dei due elementi determina il mancato conseguimento del diploma, visto che l’elaborato e la sua presentazione rappresentano i soli elementi di valutazione (nota MI prot. n. 8464 del 28/05/2020).

Per l’elaborato della seconda è previsto un colloquio che prende avvio con la discussione di un elaborato concernente le discipline di indirizzo che erano state individuate per la seconda prova scritta in riferimento all’impianto d’esame in vigore fino a prima della pandemia, per esempio Matematica e Fisica per il liceo scientifico o Greco e Latino per il liceo classico. Per la valutazione il ministero ha elaborato una griglia di valutazione (il Consiglio di Classe non deve adottare criteri o griglie specifiche)

Punteggio integrativo e lode

Ai sensi dell’art. 15 co. 8 lettera b, 1° capoverso, dell’O.M. n. 10 del 16/05/2020 il punteggio integrativo può essere attribuito anche ai candidati che non hanno almeno 50 punti di credito scolastico e di almeno trenta nella prova d’esame, in considerazione del processo formativo e dei risultati di apprendimento conseguiti sulla base della programmazione svolta, ai sensi dell’articolo 1, comma 6 del Decreto legge.

Per l’attribuzione della lode, il comma 5 dell’art. 23 dell’O.M. n. 10 DEL 16/05/2020, recita “La sottocommissione all’unanimità può motivatamente attribuire la lode a coloro che conseguono il punteggio massimo di cento punti senza fruire dell’integrazione di cui al comma 4, a condizione che: abbiano conseguito il credito scolastico massimo con voto unanime del consiglio di classe; abbiano conseguito il punteggio massimo previsto alla prova d’esame”.

Pubblicazione atti

Gli atti relativi agli esami di Stato possono essere pubblicati online, fermo restando il necessario rispetto delle disposizioni sulla tutela dei dati personali.