Gli scrutini online sono a rischio privacy

da Il Sole 24 Ore

di Pietro Alessio Palumbo

Il Garante Privacy ha chiarito che a differenza delle tradizionali forme di pubblicità degli scrutini, che oltre ad avere una base normativa consentono la tutela dei dati personali dei ragazzi, la pubblicazione online dei voti costituisce una forma di diffusione di dati notevolmente invasiva, per ciò stesso non coerente con la più recente normativa sulla privacy di stampo nazionale ed eurounitario. A ben vedere la necessaria pubblicità degli esiti scolastici può essere realizzata, senza violare la privacy degli studenti, prevedendo la pubblicazione degli scrutini non sull’albo online, bensì utilizzando altre piattaforme che evitino rischi.

Scrutini delle classi intermedie
La prospettiva coniugata dal Garante fa il paio con le ultime indicazioni del ministero di viale Trastevere. In particolare, con riguardo alla pubblicità degli esiti degli scrutini delle classi intermedie il Dicastero ha precisato che per pubblicazione online si intende la pubblicazione esclusiva nel registro elettronico.

Gli esiti degli scrutini con la sola indicazione per ciascun studente “ammesso” o “non ammesso” alla classe successiva, vanno pubblicati nell’area riservata del registro elettronico cui accedono tutti gli studenti della classe. Diversamente i voti in decimi, riferiti alle singole discipline, vanno riportati, oltre che nel documento di valutazione, anche nell’area riservata del registro elettronico cui accede il singolo studente.

Il ministero raccomanda un chiaro “disclaimer” con cui si informi che i dati non possono essere diffusi su blog o social-network. Solo qualora l’istituzione scolastica sia sprovvista di registro elettronico è consentita la pubblicazione all’albo “fisico” con l’indicazione di ammissione/non ammissione. In ogni caso la pubblicazione non deve riportare informazioni sullo stato di salute dello studente. Per gli scrutini delle scuole intermedie il tempo massimo di pubblicazione è di 15 giorni.

Ammissioni agli esami di Stato
Anche gli esiti degli scrutini “ammesso/non ammesso” alla prova d’esame di Stato, vanno pubblicati nell’area documentale del registro elettronico aperta a tutti gli studenti della classe di riferimento. Altrimenti i voti in decimi riferiti alle singole discipline sono riportati, oltre che nel documento di valutazione, anche nell’area riservata del registro elettronico a cui può accedere il singolo studente mediante le apposite credenziali personali. Conformemente agli scrutini delle classi intermedie è possibile la pubblicazione all’albo “fisico” degli esiti degli scrutini di ammissione, esclusivamente se la scuola sia sprovvista di registro elettronico.

Il tempo massimo di pubblicazione degli esiti degli scrutini relativi all’ammissione all’esame non può eccedere i 30 giorni dalla pubblicazione degli esiti finali. Ancora una volta proibita la pubblicazione di informazioni non pertinenti e sulla salute dello studente.