Decreto del Presidente della Repubblica 30 agosto 2012

Decreto del Presidente della Repubblica 30 agosto 2012
(in GU n. 280 del 30-11-2012 )

Autorizzazione al Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca ad assumere a tempo indeterminato, per l’anno scolastico 2012-2013, n. 1.213 dirigenti scolastici, a trattenere in servizio n. 134 dirigenti scolastici per l’anno scolastico 2012/2013, ad assumere n. 21.112 unità di personale docente ed educativo. (12A12567)

 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 

  Visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, con  il  quale
e' stato approvato il testo unico delle disposizioni  legislative  in
materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado; 
  Vista la legge 3 maggio 1999, n. 124, recante disposizioni  urgenti
in materia di personale scolastico; 
  Vista la legge 27 dicembre 1997, n.  449,  recante  misure  per  la
stabilizzazione della finanza pubblica, in particolare la  disciplina
autorizzatoria di cui all'art. 39, comma 3-bis; 
  Vista la legge 30 dicembre 2004, n. 311 recante  «Disposizioni  per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello  Stato  (legge
finanziaria 2005)» ed in particolare l'art. 1, comma 101, che prevede
l'esclusione del comparto scuola dal blocco delle assunzioni, da  cui
deriva,   in   assenza    di    disposizioni    normative    diverse,
l'inapplicabilita' al medesimo comparto dei  limiti  assunzionali  di
cui  alle  disposizioni   di   legge   richiamate,   fermo   restando
l'assoggettamento  alla  specifica  disciplina  di  settore  e   alla
programmazione del fabbisogno corrispondente alle effettive  esigenze
di funzionalita' e di ottimizzazione delle risorse  per  il  migliore
funzionamento dei  servizi,  compatibilmente  con  gli  obiettivi  di
finanza pubblica perseguiti; 
  Visto il decreto-legge 25 giugno  2008,  n.  112,  convertito,  con
modificazioni, dalla  legge  del  6  agosto  2008,  n.  133,  recante
disposizioni urgenti per lo sviluppo economico,  la  semplificazione,
la competitivita', la stabilizzazione della  finanza  pubblica  e  la
perequazione  tributaria,  ed  in  particolare  l'art.  64  che  reca
disposizioni in materia di organizzazione scolastica; 
  Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante «Disposizioni  per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello  Stato  (legge
finanziaria 2007)», in particolare l'art.  1,  comma  523,  il  quale
nell'elencare le amministrazioni statali sottoposte ad un  regime  di
limitazione delle assunzioni a tempo indeterminato, non comprende  il
comparto scuola; 
  Visto il decreto legge 31  maggio  2010,  n.  78,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, concernente misure
urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitivita'
economica, ed in  particolare  l'art.  9  che  reca  disposizioni  in
materia di contenimento della spesa di impiego pubblico; 
  Visto l'art 9, comma 31, del citato decreto legge n. 78 del 2010 il
quale stabilisce che, al fine di agevolare il processo  di  riduzione
degli assetti organizzativi delle pubbliche  amministrazioni,  «fermo
il rispetto delle condizioni e delle procedure previste dai commi  da
7 a 10 dell'art.  72  del  decreto-legge  25  giugno  2008,  n.  112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.  133,  i
trattenimenti  in  servizio  previsti  dalle  predette   disposizioni
possono essere disposti  esclusivamente  nell'ambito  delle  facolta'
assunzionali consentite  dalla  legislazione  vigente  in  base  alle
cessazioni del personale e con il rispetto delle  relative  procedure
autorizzatorie»; 
  Visto il  decreto-legge  6  luglio  2011,  n.  98  convertito,  con
modificazioni, dalla  legge  15  luglio  2011,  n.  111,  concernente
disposizioni  urgenti  per  la  stabilizzazione  finanziaria,  ed  in
particolare  l'art.  19  che  reca   disposizioni   in   materia   di
razionalizzazione della spesa relativa all'organizzazione scolastica; 
  Vista la nota del  Ministero  dell'istruzione,  dell'universita'  e
della ricerca, Direzione generale per il personale scolastico, del 25
giugno  2012,  n.  AOODGPER.4825,   concernente   la   richiesta   di
autorizzazione per  l'anno  scolastico  2012/2013  all'assunzione  di
milleduecentocinquantacinque   dirigenti   scolastici,   nonche'   al
trattenimento in servizio di centotrentaquattro dirigenti scolastici; 
  Visto il decreto del Ministro dell'istruzione,  dell'universita'  e
della ricerca in data 3 agosto 2011, con il quale e' stata  definita,
ai sensi dell'art. 9 comma 17 del decreto legge 13  maggio  2011,  n.
70, convertito, con modificazioni, dalla legge  12  luglio  2011,  n.
106,  la  programmazione   triennale   per   l'assunzione   a   tempo
indeterminato di personale docente ed educativo ed ATA per  gli  anni
scolastici compresi nel triennio 2011/2013, prevedendo  per  ciascuno
degli anni scolastici 2012/2013 e 2013/2014, le assunzioni nel numero
massimo di ventiduemila unita' di personale docente ed educativo e di
settemila unita' di personale  ATA,  previa  verifica  da  parte  del
Ministero  dell'istruzione,  dell'universita'  e  della  ricerca,  di
concerto con il Ministero dell'economia e  delle  finanze  e  con  il
Ministro per  la  pubblica  amministrazione  e  l'innovazione,  della
concreta  fattibilita'  del  piano  nel  rispetto   degli   obiettivi
programmati dei saldi di finanza pubblica e fermo restando il  regime
autorizzatorio in materia di assunzioni di  cui  all'art.  39,  comma
3-bis,  della  legge  27  dicembre  1997,  n.   449,   e   successive
modificazioni; 
  Considerato l'art. 2, comma 416 della legge n. 244  del  2007  che,
nelle more del  complessivo  processo  di  riforma  della  formazione
iniziale e del reclutamento dei docenti fa salva la  validita'  delle
graduatorie di cui all'art. 1, comma 605, lettera c), della legge  27
dicembre 2006, n. 296; 
  Vista la nota del  Ministero  dell'istruzione,  dell'universita'  e
della ricerca, Direzione generale per il Personale scolastico, del  2
luglio  2012,  n.  AOODGPER.5026,   concernente   la   richiesta   di
autorizzazione per l'anno scolastico 2012/2013 alle nomine  in  ruolo
di personale  della  scuola,  per  ventunomilacentododici  unita'  di
personale docente e di cinquemilatrecentotrentasei posti di personale
ATA; 
  Visto il decreto-legge  6  luglio  2012,  n.  95,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  7  agosto  2012,  n.  135,  concernente
disposizioni urgenti  per  la  revisione  della  spesa  pubblica  con
invarianza dei servizi ai cittadini,  ed  in  particolare  l'art.  2,
riguardante la riduzione delle dotazioni  organiche  delle  pubbliche
amministrazioni che, al comma 4, dispone che per il  comparto  scuola
continuano  a  trovare  applicazione  le  specifiche  discipline   di
settore; 
  Visto il citato decreto-legge  n. 98 del  2011,  che  all'art.  19,
comma 7, dispone che a decorrere dall'anno  scolastico  2012/2013  le
dotazioni organiche del personale docente,  educativo  ed  ATA  della
scuola non devono superare la consistenza  delle  relative  dotazioni
organiche dello stesso  personale  determinata  nell'anno  scolastico
2011/2012 in applicazione dell'art. 64 del  decreto-legge  25  giugno
2008, n. 112, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  6  agosto
2008, n. 133, assicurando in ogni caso, in ragione di anno, la  quota
delle economie lorde di spesa che devono  derivare  per  il  bilancio
dello Stato, a decorrere  dall'anno  2012,  ai  sensi  del  combinato
disposto di cui ai commi 6 e 9 dell'art. 64 citato; 
  Visto l'art. 14 comma 11, lettera a), del citato  decreto-legge  95
del 2012, che dispone la riduzione a settanta unita' del  contingente
di personale messo a disposizione del Ministero degli  affari  esteri
per amministrare, coordinare e  vigilare  le  scuole  le  istituzioni
educative italiane all'estero di  cui  all'art.  626,  comma  1,  del
decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297; 
  Visto l'art. 14 comma 11, lettera b), del medesimo decreto-legge 95
del 2012, che, apportando modificazioni all'art. 639,  comma  3,  del
decreto legislativo n. 297 del 1994, stabilisce  per  il  contingente
del personale di ruolo da  destinare  all'estero  limite  massimo  di
seicentoventiquattro unita'; 
  Considerato che le assunzioni  di  personale  dirigente  e  docente
richieste  con  note  rispettivamente  del   25   giugno   2012,   n.
AOODGPER.4825, e del 2 luglio 2012, n. AOODGPER.5026, si  considerano
ridotte in  numero  corrispondente  al  personale  che  eventualmente
rientrera' in servizio per effetto della misura di cui  all'art.  14,
comma 11, del decreto-legge 95 del 2012; 
  Vista   la    comunicazione    del    Ministero    dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, Direzione generale per il personale
scolastico, inviata con posta elettronica il  2  agosto  2012,  nella
quale, in esito alla riunione tecnica svoltasi  il  31  luglio  c.a.,
presso il Dipartimento della funzione pubblica, e' stata definita  la
quantificazione delle assunzioni da autorizzare nei seguenti termini:
milleduecentotredici    assunzioni    di    dirigenti     scolastici,
centotrentaquattro trattenimenti in servizio di dirigenti  scolastici
per l'anno scolastico 2012/2013, ventunomilacentododici assunzioni di
personale docente ed educativo ed e' stato, altresi',  concordato  di
rinviare a data successiva ogni interlocuzione relativa al  personale
ATA, atteso che il quadro definitivo dei posti vacanti e  disponibili
sul relativo organico di diritto sara' piu' preciso a conclusione dei
trasferimenti del medesimo personale ATA; 
  Visto l'art. 14, comma 13,  del  decreto-legge  95  del  2012,  che
prevede che il personale docente dichiarato permanentemente  inidoneo
transiti nei ruoli del personale amministrativo, tecnico e ausiliario
con la qualifica di assistente amministrativo o tecnico, con  decreto
del direttore generale dei  competenti  uffici  scolastico  regionale
competente, e che tale personale venga immesso in ruolo  su  tutti  i
posti vacanti e disponibili nella provincia di  appartenenza,  tenuto
conto delle sedi indicate dal richiedente ovvero su  posti  di  altra
provincia  a  richiesta  dell'interessato,  e  mantenga  il   maggior
trattamento stipendiale mediante assegno personale riassorbibile  con
i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti; 
  Ritenuto  di  dover  concedere  per  l'anno  scolastico   2012/2013
l'autorizzazione  ad  assumere  milleduecentotredici  assunzioni   di
dirigenti scolastici, centotrentaquattro trattenimenti in servizio di
dirigenti  scolastici  per  il  solo   anno   scolastico   2012/2013,
ventunomilacentododici assunzioni di personale docente ed educativo; 
  Visto l'art. 9, comma 19, del decreto legge n.  70  del  2011,  che
fissa al 31 agosto di ogni anno il termine entro il quale  effettuare
le immissioni in ruolo; 
  Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13 recante «Determinazione degli
atti  amministrativi  da  adottarsi  nella  forma  del  decreto   del
Presidente della Repubblica», ed in particolare l'art.  1,  comma  1,
lettera ii) che contempla tutti gli atti per i quali  e'  intervenuta
la deliberazione del Consiglio dei Ministri; 
  Vista la nota del Dipartimento della funzione pubblica del 2 agosto
2012, n. 32606, con cui e' stato chiesto al Ministero dell'economia e
delle finanze, Gabinetto del Ministro di esprimere il concerto per le
assunzioni richieste dal Ministero dell'istruzione,  dell'universita'
e della ricerca; 
  Vista la nota dell'Ufficio Legislativo del Ministero  dell'economia
e delle finanze del 7 agosto 2012,  n.  ACG/112/RIFPA/11831,  con  la
quale si trasmette il parere favorevole del Ministero dell'economia e
delle finanze - Dipartimento della Ragioneria  generale  dello  Stato
espresso con nota del 7 agosto, 2012 n. 70029; 
  Ritenuto  di  aderire  al  citato  parere  espresso  dal  Ministero
dell'economia e delle finanze; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 24 agosto 2012; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in  data
13 dicembre 2011 che dispone la delega di funzioni al Ministro per la
pubblica amministrazione e la semplificazione Presidente  di  Sezione
del Consiglio di Stato dott. Filippo Patroni Griffi; 
  Su proposta del Ministro  per  la  pubblica  amministrazione  e  la
semplificazione di concerto con il  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze; 

                              Decreta: 

                               Art. 1 

  1. Il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e  della  ricerca
e' autorizzato, per l'anno scolastico 2012/2013, ad assumere a  tempo
indeterminato le seguenti unita' di personale: 
    milleduecentotredici assunzioni di dirigenti scolastici; 
    centotrentaquattro  trattenimenti  in   servizio   di   dirigenti
scolastici per l'anno scolastico 2012/2013, 
    ventunomilacentododici  assunzioni  di   personale   docente   ed
educativo. 
  Il presente decreto, previa registrazione da parte della Corte  dei
conti, sara' pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana. 
    Roma, 30 agosto 2012 

                             NAPOLITANO 

                            Monti,  Presidente  del   Consiglio   dei
                            Ministri 

                            Patroni Griffi, Ministro per la  pubblica
                            amministrazione e la semplificazione 

                            Grilli, Ministro  dell'economia  e  delle
                            finanze 

Registrato alla Corte dei conti il 2 novembre 2012 
Registro n. 9, Presidenza del Consiglio dei Ministri,foglio n. 173

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