Covid-19 e alunni con disabilità, le indicazioni per le reiscrizioni alla medesima classe

da Il Sole 24 Ore

di Laura Virli

Con la nota 793 dell’8 giugno il ministero dell’Istruzione interviene per fornire alle scuole indicazioni sull’applicazione di quanto contenuto nell’articolo 1, comma 4-ter, del Dl 22/2020, da poco convertito dalla legge 41 del 6 giugno 2020.
La norma prevede che, solo per questo anno scolastico 2019/2020, a causa dell’emergenza sanitaria, i dirigenti scolastici, sulla base di specifiche e motivate richieste da parte delle famiglie degli alunni con disabilità, sentiti i consigli di classe e acquisito il parere del gruppo di lavoro operativo per l’inclusione a livello di istituzione scolastica (Glo), valutano l’opportunità di consentire la reiscrizione dell’alunno al medesimo anno di corso frequentato nell’anno scolastico 2019/2020 nel caso di mancato conseguimento degli obiettivi didattici e inclusivi per l’autonomia, stabiliti nel piano educativo individualizzato, in seguito a qualsiasi causa personale o ambientale, connessa o non connessa all’emergenza

Covid-19
Non si tratta di una non ammissione dello studente alla classe successiva.
Spetta al dirigente scolastico la decisione in un momento ineludibilmente successivo allo scrutinio. L’alunno, formalmente ammesso all’anno successivo, può essere, con provvedimento del dirigente scolastico, autorizzato alla reiscrizione al medesimo anno di corso frequentato nell’anno scolastico 2019/2020.

La procedura non si attua per gli studenti con disabilità che sostengono l’esame di Stato del primo e del secondo ciclo di istruzione, perché in questi casi, anche se è garantita l’ammissione a tutti, rimane nella possibilità della commissione di dichiarare non superata la prova, e consentire, in questo modo, la ripetizione della classe terminale.

Eventuali richieste da parte dei genitori di trattenimento di bambini con disabilità che compiono i 6 anni di età vanno esaminate dai dirigenti scolastici, come gli anni precedenti, ricordando che sono decisioni che devono avere un carattere eccezionale, che va acquisito il parere favorevole di insegnanti e specialisti di riferimento e che in nessun caso sono reiterabili oltre il settimo anno di età.