Collaboratori scolastici: “recupero” del periodo Covid, attenzione alla normativa

da Orizzontescuola

di redazione

Personale ATA e decurtazione coatta del lavoro straordinario in regime emergenziale. Attenzione al rispetto della normativa.

Una nostra lettrice chiede

Salve sono una collaboratrice scolastica e gradirei maggiori delucidazioni in merito al “recupero” del periodo Covid quando la scuola era chiusa. Oltre le ferie relative all a.s. precedente è vero che possono toglierti x chi ne aveva, ore di straordinario fatte?
Infine se posso volevo sapere se avendo lavorato tutti su 5 gg e sabato libero  e la scuola era ogni giorno aperta x più di 10 ore xché non vogliono riconoscere le 35 ore settimanali ma lavoriamo ad oggi x 36. Spero gradita risposta.

di Giovanni Calandrino – NON È ASSOLUTAMENTE CONSENTITA LA DECURTAZIONE DELLO STRAORDINARIO!

In base a quale riferimento normativo può essere decurtato il lavoro straordinario?!? La Nota dipartimentale n. 323/2020, afferma la possibilità dell’adozione “degli strumenti delle ferie pregresse, del congedo, della banca ore, della rotazione e di altri analoghi istituti, nel rispetto della contrattazione collettiva”.

Pertanto non esiste normativa alcuna che possa giustificare la decurtazione coatta del lavoro straordinario.

In questi casi consiglio sempre di farsi mettere per iscritto tale disposizione illegittima in modo da poter impugnare il provvedimento nelle giuste sedi.

La invito alla lettura della scheda: Ferie personale ATA: quanti giorni spettano, in quale periodo. Mai imposte d’ufficio, neanche in emergenza Coronavirus

Per quanto riguarda il secondo quesito, la norma che regola la riduzione dell’orario di lavoro a 35 ore settimanali è l’art. 55 del CCNL scuola/2007: Il personale destinatario della riduzione d’orario a 35 ore settimanali è quello adibito a regimi di orario articolati su più turni o coinvolto in sistemi d’orario comportanti significative oscillazioni degli orari individuali, rispetto all’orario ordinario, finalizzati all’ampliamento dei servizi all’utenza e/o comprendenti particolari gravosità nelle seguenti istituzioni scolastiche:

  • Istituzioni scolastiche educative;
  • Istituti con annesse aziende agrarie;
  • Scuole strutturate con orario di servizio giornaliero superiore alle dieci ore per almeno 3 giorni a settimana.

Sarà definito a livello di singola istituzione scolastica il numero, la tipologia e quant’altro necessario a individuare il personale che potrà usufruire della predetta riduzione

Dal quesito non è chiaro se la scuola ha un orario di servizio giornaliero superiore alle dieci ore per almeno 3 giorni a settimana durante tutto l’anno scolastico, in questo caso non vedo motivi ostativi all’applicazione della riduzione.