Piano inclusione e il vademecum per la prevenzione abusi sui minori. Un esempio

da Orizzontescuola

di Antonio Fundaro

Un documento che potrebbe essere stilato e allegato al “Protocollo di Accoglienza” potrebbe essere il “Vademecum procedure prevenzione abusi sui minori”. Durante l’infanzia e l’adolescenza, infatti, circa tre bambine su 10 e un bambino su 10 sono confrontati con uno o più episodi di abuso sessuale come si legge nel documento (che si allega) stilato dal Consiglio d’Europa denominato “Campagna One in Five”.

“Che tu sia allenatore, insegnante, monitore o coach (professionista o volontario) il tuo impegno è fondamentale anche nella prevenzione di questo problema che può toccare i giovani di qualsiasi età, sesso, origine e classe sociale, nella famiglia come nelle attività sportive, educative e ricreative” si legge nell’introduzione alla guida denominata “Conoscere, riconoscere, prevenire, reagire”. Si tratta di una “Una guida per gli adulti con compiti educativi nello sport, nelle attività ricreative e associative”. Il documento è stato voluto dal Cantone Ticino, Dipartimento della sanità e della socialità, Dipartimento dell’educazione, della cultura e dello sport, Dipartimento delle istituzioni.

La Scuola è in prima linea nel prevenire situazioni di abuso e maltrattamento sui minori, non solo in quanto luogo privilegiato ove percepire segni rivelatori di malessere fisico e psicologico, ma anche in quanto sede opportuna per insegnare ai bambini ad avere consapevolezza di sé e del proprio valore e fiducia negli adulti, attraverso percorsi specifici di educazione all’affettività e alla sessualità. Gli operatori scolastici possono rilevare atti e carenze che turbano gravemente i bambini e le bambine, attentano alla loro integrità corporea, al loro sviluppo fisico, affettivo, intellettivo e morale, le cui manifestazioni sono la trascuratezza e/o lesioni di ordine fisico e/o psichico e/o sessuale da parte di un familiare o di terzi. È necessario imparare a leggere e riconoscere i segnali di malessere e a registrarli con accuratezza (attraverso corsi di formazione specifici), condividere le proprie valutazioni dapprima con il personale in servizio presso la scuola, poi con la rete degli esperti in grado di valutare i singoli casi.

Un importante documento a riguardo è stato stilato dall’Istituto Comprensivo “Don Stefano Casadio” Cotignola diretto dal dirigente scolastico Paolo Taroni.

Riferimenti normativi

La Circolare del 04.10.2000 con la quale il Ministero dell’Interno invitava gli Uffici Territoriali del Governo a promuovere una concreta strategia d’intervento per la prevenzione ed il trattamento dell’abuso sessuale all’infanzia attraverso una stretta collaborazione tra le varie Istituzioni interessate e sottolineava la necessità di attivare presso gli Uffici Territoriali del Governo strategie e risposte diversificate e incisive sia sul piano della repressione che della prevenzione del fenomeno.

Il quadro delle indicazioni contenute nel documento della Commissione Nazionale del settembre 1998, nel piano nazionale del 3 ottobre 2002, nonché in attuazione della DGR 7/20100, art. 2.3.1.

Finalità

  • favorire l’implementazione nelle scuole delle attività d’informazione e formazione;
  • utilizzare una terminologia omogenea;
  • facilitare l’individuazione delle situazioni problematiche: rilevazione, segnalazione, denuncia;
  • ricorrere a procedure standard.

Linee di comportamento per gli insegnanti

L’operatore scolastico (docente o personale ATA) che abbia sospetti di maltrattamenti o di abusi riguardanti un alunno, deve condividere i suoi dubbi con il Dirigente Scolastico.

Rientra tra i compiti professionali del docente la disponibilità all’ascolto attivo. Si inizierà un accurato lavoro di osservazione, prestando attenzione ai segnali di sofferenza, favorendo il dialogo col minore, garantendogli la riservatezza in merito a eventuali confidenze e nel contempo la presa in carico del problema.

Il monitoraggio della situazione deve essere costante.

A meno di segni evidenti di maltrattamento e abuso, che vanno immediatamente denunciati, è opportuno osservare il minore con continuità per poter cogliere i diversi segnali verbali e non verbali che vanno raccolti con oggettività e se possibile registrati in un testo scritto.

È importante trascrivere con la massima fedeltà e tempestività le frasi pronunciate dal minore: trascrivere parola per parola indicando anche il giorno e il luogo in cui il minore si è confidato. Tale registrazione fedele andrà conservata al fine di un’eventuale testimonianza nel Processo Penale (dove si può essere chiamati a raccontare un fatto anche a distanza di anni dalla sua emersione). Occorre conservare anche eventuali materiali elaborati dal minore (disegni, testi scritti).

È importante instaurare con i bambini un clima di fiducia e confidenza e incoraggiarlo a continuare a parlare senza mettere in dubbio la veridicità delle sue affermazioni, né formulare domande che già contengano una risposta.

Occorre mantenere il più assoluto riserbo circa quanto appreso.

In caso di trascuratezza e negligenza i genitori devono essere invitati a modificare i comportamenti nei confronti del minore. Il persistere della situazione comporterà la segnalazione ai servizi sociali.

In caso di sospetto abuso sessuale e/o maltrattamento in ambito famigliare, i genitori del minore NON devono essere informati.

In casi di urgenza occorre rivolgersi alla Questura o ai Carabinieri.

Indicatori fisici e comportamentali di possibile maltrattamento, trascuratezza e abuso sessuale

Maltrattamenti, trascuratezza e abusi sui minori possono essere rilevati mediante un’attenta, prolungata ed accurata osservazione e rilevazione di alcuni segni fisici, emotivi e comportamentali. Si riporta di seguito un elenco di indicatori di possibile maltrattamento, trascuratezza e/o abuso, precisando che i più generici sono riscontrabili anche in altre sindromi che non hanno nulla a che vedere con l’abuso.

A. MALTRATTAMENTO

FISICO

1. Segni fisici

Lesioni cutanee e scheletriche:

– lividi (ecchimosi, ematomi) sulle braccia, sulle gambe, sul viso (intorno alla bocca, con o senza lacerazione del frenulo labiale superiore, o agli occhi), talvolta “figurati” (a stampo con la forma dello strumento usato per colpire: mani, cinghie, lacci, bastoni)

– contusioni, ferite, cicatrici, graffi in parti del corpo difficilmente esposte accidentalmente

– lesioni della mucosa orale da alimentazione forzata o da colpi sulla faccia

– segni di morsi

– segni di bruciature o ustioni sulle gambe, braccia o altri punti del corpo coperti dai vestiti, spesso figurati (bruciature di sigaretta, immersione forzata in liquidi bollenti, contatto con oggetti incandescenti)

– escoriazioni o graffi di forme particolari (segni da legame per la segregazione e la contenzione)

– segni di frustate o cinghiate

– fratture ripetute.

Diffusione ampia e sproporzionata di ferite lievi a diversi stadi di guarigione, non curate adeguatamente e tempestivamente o di pregresse fratture ossee in via di risoluzione spontanea. Presenza di un abbigliamento inadeguato alle condizioni climatiche che lascia intuire il desiderio di nascondere i segni del maltrattamento (maniche lunghe, sciarpe, maglie a collo alto).

2. Segni comportamentali

– Bambini particolarmente ostili all’autorità o estremamente reattivi

– Bambini eccessivamente aggressivi, distruttivi, iperattivi

– Bambini violenti con i compagni, con difficoltà a giocare con gli altri

– Bambini estremamente passivi, “ritirati”, sottomessi, scarsamente presenti, che non piangono mai o mostrano un lamento continuo

– Bambini socialmente isolati (in classe e/o durante i momenti ricreativi)

– Bambini che sembrano sognare ad occhi aperti, “assenti”, mostrano elevata difficoltà di concentrazione e richiedono la costante attenzione dell’adulto

– Bambini che mostrano improvvisi e repentini cambiamenti dell’umore e/o nel rendimento

– scolastico

– Bambini che mostrano sdoppiamento di personalità

– Bambini che mostrano un attaccamento indiscriminato e “adesivo” verso gli estranei, sono riluttanti a tornare a casa ma si sottomettono immediatamente per timore della reazione degli adulti

– Bambini che sembrano dei piccoli adulti e assumono un ruolo “genitoriale” o di pari nei confronti dei propri genitori

– Bambini massicciamente preoccupati per l’ordine e la pulizia, o estremamente dipendenti dal giudizio dei genitori

– Bambini che mostrano consistenti ritardi nello sviluppo psicomotorio, nel controllo sfinterico, nelle capacità logiche e di pensiero

– Bambini che mostrano atteggiamenti autolesivi e distruttivi, che si fanno spesso male incidentalmente e sembrano incapaci di evitare i pericoli

– Bambini che mostrano un comportamento disturbato nei confronti del cibo (anoressia, bulimia, tendenza a non mangiare la merenda portata da casa, a rubare il cibo dal piatto degli altri, a mangiare compulsivamente)

– Bambini assenti regolarmente nei giorni delle visite mediche

– Bambini che si lamentano o che si rifiutano di fare attività fisica perché gli provoca dolore e disagio.

B) TRASCURATEZZA

1. Segni fisici

Carenze di cure igieniche

– bambini vestiti in modo consistentemente inappropriato alla stagione, con vestiti troppo larghi o troppo stretti, inadatti a proteggerli dal freddo o dal caldo

– bambini regolarmente sporchi, che puzzano, che si lavano raramente fino al punto di avere problemi nei rapporti con i compagni

– infiammazioni cutanee da pannolino o mancanza di igiene

– distensione addominale o chiazze di calvizie in bambini piccoli lasciati sempre sdraiati nella stessa posizione.

Assenza o carenza di cure sanitarie

– bambini affetti da pidocchi o altri parassiti che non vengono curati

– bambini con problemi dentali, acustici o visivi che non vengono curati

– bambini che non vengono vaccinati regolarmente o sottoposti ai controlli medici necessari.

Scottature o malattie bronchiali e polmonari dovute a eccessiva esposizione al caldo o al freddo

Disidratazione e/o malnutrizione Incidenti domestici ripetuti

Ripetuti controlli medici e/o ricoveri ospedalieri (Hospital shopping – sindrome di Munchausen per procura).

2. Segni comportamentali

Difficoltà nel condurre una normale vita scolastica

– bambini spesso stanchi o che si addormentano in classe perché vanno a letto molto tardi o non dormono di notte (stanchezza permanente o disattenzione)

– disattenzione, svogliatezza, incapacità o difficoltà nel fare o terminare i compiti

– bambini che distruggono materiale scolastico e rubano ai compagni

– bambini che mostrano di avere sempre fame, che elemosinano cibo o rubano le merendine ad altri bambini

Assenza o carenza di accudimento

– bambini che rimangono a casa per accudire i fratelli e fanno frequenti assenze scolastiche senza reale malattia

– bambini molto piccoli affidati alle cure di fratelli o sorelle maggiori di poco più grandi

– bambini che gironzolano a lungo nei dintorni della scuola anche dopo l’orario di chiusura

– bambini abitualmente in ritardo o che vanno a casa prima lamentando sintomi o disturbi.

Problemi o ritardi nel linguaggio.

Uso precoce di droga o alcool.

Atti di vandalismo e di piccola delinquenza.

Ricerca di affetto e attenzione da estranei, esibizionismo.

Iperautonomia, chiusura, rifiuto di aiuto.

Passività, apatia.

C) ABUSO SESSUALE

(per tale aspetto la lettura dei segni fisici risulta, ovviamente, più di pertinenza degli operatori sanitari)

Segnali comportamentali di possibile abuso

Glossario norme e figure giuridiche di riferimento

Il gruppo lavoro ASVA relativamente alla documentazione protocollo Provincia di Como e altri, ha pubblicato una nota alquanto esplicativa contenente un glossario diretto a fornire agli operatori scolastici le nozioni fondamentali per orientarsi nelle loro mansioni di fronte a casi in cui sorga il sospetto di situazioni penalmente rilevanti.

Le informazioni riguardanti le figure di reato sono perciò limitate a quelle che hanno, o possono avere, più frequente attinenza con la tutela dei minori da possibili forme di abuso.

c.p. = codice penale;

c.p.p. = codice di procedura penale.

Nozioni processuali denuncia

È l’atto con cui un fatto costituente reato perseguibile d’ufficio viene portato a conoscenza dell’Autorità giudiziaria (o di altra che a questa abbia l’obbligo di riferire) da un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio, o anche da un privato.

È perseguibile d’ufficio il reato la cui punibilità non è subordinata a una sollecitazione in tal senso della persona offesa.

L’obbligo di denuncia ricorre:

  • per i privati, solo in relazione ai particolari reati (“delitti contro la personalità dello Stato” puniti con l’ergastolo) (art. 364 c.p.);
  • per i pubblici ufficiali e gli incaricati di pubblico servizio, in relazione a qualsiasi reato perseguibile d’ufficio del quale abbiano avuto notizia nell’ambito delle funzioni o del servizio (artt. 361 e 362 c.p.).

Pubblico Ufficiale

È il soggetto appartenente alla pubblica amministrazione (es. insegnante, medico A.S.L., membro delle forze di polizia, etc.) o anche estraneo ad essa (es. medico di base, notaio, etc.) al quale la legge riconosce poteri autoritativi o certificativi disciplinati da norme di diritto pubblico (art. 357 c.p.).

Incaricato di pubblico servizio

È il soggetto appartenente alla pubblica amministrazione (es. dipendente di un’azienda di trasporti pubblica) o anche estraneo ad essa (es. dipendente di un’azienda di trasporti privata) che presti un’attività di interesse pubblico come tale riconosciuta dalla legge, ma priva di poteri autoritativi o certificativi. Sono escluse dalla nozione le prestazioni d’opera meramente materiale (es. usciere; cuoco d’ospedale, etc.) (art. 358 c.p.)

La presentazione della denuncia va fatta (dai pubblici ufficiali e dagli incaricati di pubblico servizio in forma necessariamente scritta; dai privati anche solo in forma orale) al Pubblico Ministero oppure a un ufficiale di Polizia giudiziaria (artt. 331 – 333 c.p.p.).

Il Pubblico Ministero è l’autorità giudiziaria competente a svolgere le indagini sui fatti di reato e, al termine delle indagini, a valutare se debba essere chiesta l’archiviazione del procedimento o, al contrario, debba essere esercitata l’azione penale. Per i reati commessi da maggiorenni, P.M. competente è la Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario. Per quelli commessi da soggetti di età fra i 14 e i 18 anni (sotto i 14 anni non si è perseguibili penalmente), è la Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni.

La Polizia giudiziaria è composta dall’insieme degli organi appartenenti ai vari corpi di polizia (Carabinieri, Polizia di Stato, Guardia di Finanza, Polizia Locale, etc.) competenti a raccogliere le notizie di reato e a collaborare, sotto la direzione del P.M., allo svolgimento delle indagini.

Referto – (artt. 365 c.p.; 334 c.p.p.)

È lo specifico tipo di denuncia che sono chiamati ad effettuare, entro 48 ore, gli esercenti professioni sanitarie (medici, psicologi, infermieri) che abbiano prestato la propria assistenza in casi che possono presentare i caratteri di un delitto perseguibile d’ufficio.

L’obbligo di referto, dunque:

  • deve essere assolto immediatamente, nel senso che non compete al professionista nessun approfondimento sulla fondatezza del sospetto;
  • riguarda i soli casi in cui il professionista, anche non pubblico ufficiale, sia intervenuto nella situazione sospetta di reato: non sussiste invece quando il professionista abbia avuto notizia del reato non per avere prestato assistenza, ma in altro modo (p.es. perché informato da un collega): ma in tal caso può residuare il generale obbligo di denuncia se il professionista è anche pubblico ufficiale (p.es. responsabile della struttura in cui è avvenuta la visita).

In ogni caso, il referto non è obbligatorio quando presentarlo esporrebbe la persona assistita a procedimento penale (es. medico che ha visitato l’autore di maltrattamenti che, a sua volta, abbia riportato lesioni in una delle liti col maltrattato).

Querela

È la manifestazione di volontà di punizione del colpevole, rimessa alla persona offesa (o a soggetti che ne abbiano la rappresentanza), alla quale in certi casi di minore gravità sociale o, piuttosto, di peculiare delicatezza dei valori interessati la legge subordina la perseguibilità del reato.

La titolarità del diritto di querela spetta (artt. 120 – 121 c.p.):

  • per gli infraquattordicenni e gli interdetti, ai genitori o a uno solo di essi o al tutore;
  • per i minori ultraquattordicenni e gli inabilitati, a se stessi o — anche contro il loro parere — al genitore o al tutore o curatore.

Se tali rappresentanti manchino o versino in conflitto di interessi col rappresentato (in particolare: se sono essi stessi indagati del delitto commesso in danno di quest’ultimo), è prevista la nomina di un curatore speciale, che può anche costituirsi parte civile nel successivo processo. Alla nomina provvede il Giudice per le indagini preliminari, su richiesta del pubblico ministero ovvero degli enti che hanno per scopo la cura, l’educazione, la custodia o l’assistenza dei minorenni (art. 338c.p.p.).

L’esercizio del diritto di querela:

  • deve avvenire entro il termine di tre mesi da quando la persona offesa ha avuto sicura notizia del reato (art. 124 c.p.; ma per i delitti di violenza sessuale il termine è di sei mesi: art. 609 septies c.p.)
  • non è più possibile se il titolare vi ha fatto rinuncia in modo esplicito (con dichiarazione rilasciata all’interessato, a un ufficiale di polizia giudiziaria o a un notaio) o implicito (ossia con comportamenti incompatibili con la volontà di querelarsi) (artt. 124 c.p.; 339 c.p.p.).

Le formalità della querela sono le stesse della denuncia (v. sopra), salvo il fatto che non è necessaria la forma scritta, potendo la querela essere formulata oralmente al P.U. ricevente.

La remissione della querela — possibile sino alla sentenza irrevocabile (tranne che nei casi di violenza sessuale) — estingue il reato. È un negozio giuridico bilaterale (non ha effetto se il querelato non dichiara di accettarla), può essere fatta sia nel processo che in sede extraprocessuale e si estende a tutti i concorrenti anche se fatta a favore di uno solo (artt. 152 – 156 c.p.; 340 c.p.p.).

Il tribunale per i minorenni

Oltre che competente a giudicare dei reati commessi da infradiciottenni, è competente anche ad adottare i provvedimenti più opportuni per il minore che sia vittima di condotte pregiudizievoli di uno o di entrambi i genitori, anche non integranti fattispecie di reato (es. incuria, trascuratezza, etc.) o integranti reato nei confronti di persone diverse (es. maltrattamenti di un coniuge verso l’altro alla presenza del figlio). Tali provvedimenti possono avere gravità crescente: dalla presa in carico del nucleo familiare da parte dei servizi sociali, all’allontanamento del minore dalla casa familiare, sino dalla decadenza del genitore responsabile della condotta pregiudizievole dalla potestà sul figlio.

Figure di reato

Delitti di violenza in generale

MINACCIA

È la forma meno grave di attentato all’altrui incolumità, in quanto consiste nella semplice prospettazione di un male ingiusto (di qualunque natura: fisico, psichico, economico, etc.) (art. 612 codice penale). È perseguibile a querela, salvo che l’intimidazione sia commessa con armi, o da persona travisata, o da più persone riunite, o con scritto anonimo, o in modo simbolico, o valendosi della forza intimidatrice derivante da segrete associazioni, esistenti o supposte, o sia comunque da considerare (con valutazione rimessa alla discrezionalità del giudice) “grave”. Il delitto di cui all’art. 612 c.p. resta assorbito — cioè non è punito in sé — ogni qual volta la “minaccia” costituisce la modalità di commissione di un delitto più grave (es. violenza privata; violenza sessuale; maltrattamenti, etc.).

PERCOSSE

Consistono nella violenza fisica che non comporta lesioni apprezzabili, tali da determinare uno stato di malattia (art. 581 c.p.). è un reato perseguibile a querela. A differenza del delitto di lesioni, e al pari di quello di minaccia, quello di percosse resta assorbito ogni qual volta la “violenza” è indicata anche solo implicitamente come modalità di commissione di un delitto più grave (es. violenza privata; violenza sessuale; maltrattamenti, etc.). Per “armi”, agli effetti penali, si intendono, non solo gli oggetti la cui destinazione naturale è l’offesa alla persona (armi da sparo, spade, sciabole, manganelli, etc.), ma tutti gli strumenti atti a offendere (es. pietre, bottiglie, coltelli, bastoni, etc.).

LESIONE PERSONALE

Condotte di violenza fisica che danno luogo a lesioni, e si distinguono (artt. 582, 583 e 585 c.p.) in:

a) lievissime, se la malattia che determinano non supera i 20 giorni;

b) lievi, se supera i 20 ma non i 40 giorni;

c) gravi, se supera i 40 giorni o comporta l’indebilimento permanente di un senso o di un organo;

d) gravissime, se producono la perdita di un senso, di un organo o della capacità di procreare, oppure una grave e permanente difficoltà della favella, oppure una deformazione o lo sfregio permanente del viso, o comunque una malattia insanabile.

Le lesioni da “lievi” in poi sono perseguibili d’ufficio. Quelle “lievissime” sono perseguibili a querela, salvo che siano commesse con armi o con sostanze corrosive, o che ricorrano talune aggravanti, tra cui (particolarmente rilevanti in questa sede):

  • l’essere il fatto commesso al fine di eseguire un altro delitto (es. maltrattamenti in famiglia; violenza sessuale; rapina etc.);
  • l’essere commesso contro l’ascendente o il discendente, se per motivi futili o adoperando sevizie o crudeltà. Per la nozione di “armi”, v. alla voce Minaccia.

VIOLENZA PRIVATA

Consiste nel costringere taluno, mediante violenza o minaccia, a “fare, tollerare, od omettere qualche cosa” (art. 610 c.p.). Si persegue d’ufficio.

Accanto a questa figura generale, esistono varie ipotesi speciali di violenza privata, punite più gravemente, come quando lo specifico oggetto della costrizione imposta consiste:

nella commissione di un reato (art. 611 c.p.: es. violenze su un minore perché spacci stupefacenti);

nelle prestazioni sessuali (violenza sessuale, art. 609 bis c.p.);

nel silenzio davanti all’Autorità giudiziaria (art. 377 bis c.p.).

Figura speciale di violenza privata è anche la concussione (art. 314 c.p.), che consiste nell’abuso della qualità di pubblico ufficiale al fine di indurre la vittima a dare o promettere qualsivoglia utilità (vi rientra ad es. il caso del docente che ottenga favori sessuali dall’allievo con la minaccia esplicita o implicita della bocciatura).

SEQUESTRO DI PERSONA

Consiste nel privare taluno della libertà personale (art. 605 c.p.).

È perseguibile d’ufficio. La norma incriminatrice — che richiede una privazione della libertà di locomozione per un tempo apprezzabile, ricadendosi altrimenti nella semplice violenza privata — tutela il diritto di autodeterminazione individuale, e perciò si distingue (concorrendo con esso, quando riguardi minori) dal delitto di sottrazione di persone incapaci, che invece tutela l’esercizio delle prerogative del genitore o di chi abbia la tutela o la vigilanza sul minore, ed è perciò punito solo a querela di costoro, e sia quando l’incapace è consenziente alla sottrazione (art. 573 c.p.), sia quando non lo è(art.574 c.p.) .

Delitti in ambito familiare

INFANTICIDIO

È l’omicidio del neonato durante o immediatamente dopo il parto, per il quale si prevede (art. 578 c.p.) che, se (e solo se) è commesso dalla madre ed è determinato da “condizioni di abbandono materiale e morale connesse al parto”:

  • la madre soggiace a una pena obbligatoriamente ridotta rispetto a quella ordinaria dell’omicidio;
  • gli eventuali correi rispondono normalmente di omicidio, ma possono avere la pena ridotta da 1/3 a 2/3 se hanno agito al solo scopo di favorire la madre. Si persegue d’ufficio.

VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI DI ASSISTENZA FAMILIARE

Consiste nell’abbandono del domicilio domestico o in qualunque altra condotta contraria all’ordine o alla morale delle famiglie che implichi sottrazione ai doveri di assistenza inerenti alla qualità di genitore o a quella di coniuge. La pena è aggravata se il fatto consiste:

1) nel dilapidare i beni del figlio minore o del coniuge;

2) nel privare dei mezzi di sussistenza i figli minori o inabili al lavoro, oppure gli ascendenti o il coniuge (art. 570 c.p.).

Sono perseguibili d’ufficio i casi di cui al n.° 1) e quelli di cui al n.° 2) che riguardino minori; altrimenti si procede a querela.

Va osservato che:

  • l’abbandono del domicilio domestico non integra il reato quando è una situazione solo transitoria in vista della separazione coniugale, e comunque quando sia giustificato dalla necessità di sottrarsi ad altrui condotte lesive (in primis: maltrattamenti);
  • nell’ampia nozione di “contrarietà all’ordine o alla morale familiare” rientrano numerose condotte, la più frequente delle quali è la mancata contribuzione ai bisogni economici dei congiunti (anche in caso di separazione o divorzio, se in essi è stato stabilito il versamento di un assegno periodico per il mantenimento del coniuge o dei figli);
  • la nozione di “mezzi di sussistenza” non coincide con l’assoluta indigenza, ma neppure con la mera trascuratezza finanziaria, e va individuata nell’insieme dei beni necessari per il soddisfacimento delle esigenze di vita primarie (vitto; abitazione; medicinali, etc.).

MALTRATTAMENTI

È il delitto di chi maltratta una persona della famiglia, o un minore degli anni 14, o una persona sottoposta alla sua autorità, o a lui affidata per ragione di educazione, istruzione, cura, vigilanza o custodia, o per l’esercizio di una professione o di un’arte (art. 572 c.p.). Se dal fatto deriva una lesione grave o gravissima o la morte (fatti comunque puniti in sé), anche la pena per i maltrattamenti è via via aumentata. Il delitto è perseguibile d’ufficio. La nozione di maltrattamenti include qualsiasi vessazione di tipo fisico (percosse, lesioni) o psicologico (minacce, ingiurie, comportamenti umilianti o degradanti del tipo più vario: ad es. la segregazione; o l’imposizione della propria ubriachezza molesta, etc.), ma richiede che tali condotte rivestano un carattere abituale ed esprimano una volontaria offesa alla dignità della vittima come persona. Ad es., non costituisce maltrattamento penalmente rilevante (ma darà luogo dolo a responsabilità di tipo civile, sotto il profilo dell’addebito della separazione o della perdita temporanea o definitiva della potestà genitoriale) la mera trascuratezza verso il coniuge o verso la prole.

ABUSO DEI MEZZI DI CORREZIONE O DI DISCIPLINA

È una forma di maltrattamento minore, consistente nell’eccedere volontariamente dal tipo e dal grado di coercizione consentiti a fini pedagogici verso una persona sottoposta all’autorità del soggetto, o a lui affidata per ragione di educazione, istruzione, cura, vigilanza o custodia, ovvero per l’esercizio di una professione o di un’arte. Il reato sussiste se il fatto comporta per la vittima il pericolo di una malattia nel corpo o nella mente, mentre è aggravato se produce effettivamente una lesione o la morte (art. 571 c.p.). Si procede d’ufficio.

Va osservato che:

  • non è richiesta l’abitualità delle condotte, bastando anche un solo episodio a integrare il reato;
  • deve trattarsi dell’abuso di mezzi pedagogici consentiti (es. “scappellotto”; strattonamento; divieto di ricreazione) e non quindi di uso di mezzi abusivi (es. frustate; lavori forzati; etc.), nel qual caso si avrà violenza privata o maltrattamenti, a seconda che si tratti di fatti episodici o abituali;
  • lo stesso dicasi se, comunque, anziché da fini pedagogici, l’azione è dettata da finalità vessatorie: per tale ragione, se le lesioni o la morte conseguenti alla condotta sono volontarie, ricorre non l’ipotesi aggravata di cui all’art. 571 co. 2° c.p., ma gli ordinari delitti di lesioni o di omicidio.

Delitti contro la libertà sessuale e a sfondo sessuale in genere

VIOLENZA SESSUALE

È in realtà una nozione articolata, che comprende varie ipotesi:

1) violenza sessuale in senso stretto (art. 609 bis c.p.) è quella che consiste:

a) nel costringere taluno a compiere o a subire atti sessuali mediante violenza o minaccia o abuso di autorità;

b) nell’indurre taluno a compiere o a subire atti sessuali abusando delle sue condizioni di inferiorità fisica o psichica, o traendolo in inganno col sostituirsi ad altra persona.

Costituiscono aggravanti della violenza sessuale in senso stretto (art. 609 ter c.p.):

  • l’avere la vittima meno di 14 anni, o di 16 se il colpevole ne è l’ascendente, il genitore anche adottivo, il tutore, ovvero altra persona cui, per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia, il minore è affidato o che abbia, con quest’ultimo, una relazione di convivenza (se la vittima ha meno di 10 anni, la pena è ulteriormente aumentata);
  • l’essere il fatto commesso con l’uso di armi o di sostanze alcoliche, narcotiche o stupefacenti o di altri strumenti o sostanze gravemente lesivi della salute della persona offesa;
  • l’avere il colpevole agito travisato o simulando la qualità di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio;
  • l’essere la violenza commessa su persona comunque sottoposta a limitazioni della libertà personale;
  • la procedibilità (art. 609 septies c.p.) della violenza sessuale in senso stretto è in via di principio a querela, la quale peraltro — in deroga alla regola generale — è proponibile sino a sei mesi dal fatto e non è revocabile.

Si procede tuttavia d’ufficio:

1) se la vittima ha meno di anni 18:

2) se il fatto è commesso dal genitore, anche adottivo, o dal di lui convivente, dal tutore, ovvero da altra persona cui il minore è affidato per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia, o che ha comunque con lui una relazione di convivenza;

3) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio nell’esercizio delle proprie funzioni;

4) se il fatto è connesso con un altro delitto per il quale si deve procedere d’ufficio (es. atti osceni in luogo pubblico; maltrattamenti in famiglia; concussione, etc.).

2) violenza sessuale presunta (art. 609 quater c.p.) è quella che consiste nel compiere atti sessuali con una persona consenziente, ma di età inferiore a 14 anni, o a 16 anni se l’autore riveste una delle qualità sopra indicate (ma il fatto non è punibile se tra colpevole e vittima vi sia una differenza di età non superiore a 3 anni). Aggravante della violenza sessuale presunta è l’avere la vittima meno di 10 anni. Anche la violenza sessuale presunta è in via di principio perseguibile (art. 609 septies c.p.) a querela, la quale — anche in questo caso — è proponibile sino a sei mesi dal fatto e non è revocabile.

Si procede tuttavia d’ufficio:

1) se la vittima ha meno di anni 10;

2) negli altri casi sopra indicati ai nn. 2), 3) e 4). 3) violenza sessuale di gruppo (art. 609 octies c.p.) consiste nella partecipazione di più persone riunite ad atti di violenza sessuale (in senso stretto o presunta), non richiedendosi che ciascuno dei partecipanti compia atti propriamente sessuali, ma solo che egli assista consapevolmente al loro compimento rafforzando, con la sua presenza, il proposito degli autori materiali. Si applicano le aggravanti dell’art. 609 ter c.p..

La violenza di gruppo è sempre perseguibile d’ufficio.

La nozione di atti sessuali — lasciata volutamente indeterminata dal Legislatore del 1996, per ovviare agli inconvenienti della precedente distinzione tra “violenza carnale” e “atti di libidine violenti” — comprende qualsiasi atto inerente alla libido, e che sia dettato da un intento erotico (dovendo altrimenti configurarsi il meno grave delitto di ingiuria: art. 594 c.p.), e include quindi anche il semplice toccamento delle zone erogene.

È rimessa all’apprezzamento del giudice la possibilità di ridurre la pena (da 1/3 a 2/3) nei casi di “minore gravità”, valutati in rapporto non solo al tipo di approccio sessuale (es. astensione dalla penetrazione, in qualsiasi sua forma) ma anche e soprattutto alle sue modalità (es. astensione da forme di prevaricazione brutale).

INCESTO

È il fatto di chi compie atti sessuali con un discendente (figlio, nipote) o un ascendente (genitore, nonno) o con un affine in linea retta (suocero/a; genero / nuora), ovvero con una sorella o un fratello, in modo che ne derivi pubblico scandalo. La pena è più grave in caso di relazione incestuosa duratura, e nei confronti del maggioren ne che commetta incesto con persona minore di anni 18 (art. 564 c.p.). Il reato è perseguibile d’ufficio. Si distingue dalla violenza sessuale perché riguarda i casi di atti sessuali tra persone consenzienti e al di fuori dei limiti di età della violenza sessuale “presunta” di cui all’art. 609 ter c.p..

CORRUZIONE DI MINORENNE

Consiste nel compiere atti sessuali in presenza di persona minore di anni 14, al fine di farla assistere (art. 609-quinquies c.p.). È perseguibile d’ufficio. Per la nozione di “atti sessuali”, v. alla voce Violenza sessuale.

Altri reati contro la libertà individuale

RIDUZIONE O MANTENIMENTO IN SCHIAVITÙ O IN SERVITÙ

Consiste nell’esercitare su una persona poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà o nel mantenerla in uno stato di soggezione continuativa, costringendola a prestazioni lavorative o sessuali ovvero all’accattonaggio o comunque a prestazioni che ne comportino lo sfruttamento (art. 600 c.p.). Il delitto, perseguibile d’ufficio, è aggravato se commesso in danno di minore degli anni diciotto o se è diretto allo sfruttamento della prostituzione o al fine di sottoporre la persona offesa al prelievo di organi. La norma precisa che la riduzione o il mantenimento nello stato di soggezione ha luogo quando la condotta è attuata mediante violenza, minaccia, inganno, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante la promessa o la dazione di somme di denaro o di altri vantaggi a chi ha autorità sulla persona offesa. In difetto di tali connotati, l’impiego di minori nell’accattonaggio integra comunque un reato (art. 671 c.p.), perseguibile d’ufficio.

PROSTITUZIONE MINORILE

Sono contemplate due figure (art. 600-bis c.p.): a) quella di chi induce alla prostituzione una persona di età inferiore agli anni 18 ovvero ne favorisce o sfrutta la prostituzione; b) quella di chi compie atti sessuali consenzienti (quindi in assenza di violenza sessuale in senso stretto) con un minore di età compresa fra i quattordici ed i sedici anni (quindi al di fuori dei limiti della violenza sessuale presunta), in cambio di denaro o di altra utilità economica. Solo nell’ipotesi sub b), la pena è ridotta di un terzo se l’autore del fatto è minore degli anni 18. Il reato è perseguibile d’ufficio.

INIZIATIVE TURISTICHE VOLTE ALLO SFRUTTAMENTO DELLA PROSTITUZIONE MINORILE

Consiste nell’organizzare o propagandare viaggi finalizzati alla fruizione di attività di prostituzione a danno di minori o comunque comprendenti tale attività (art. 600- quinquies.c.p.). Il reato è perseguibile d’ufficio.

PORNOGRAFIA MINORILE

Sono contemplate varie condotte, via via meno gravi (art. 600- ter c.p.): 1) quella di chi utilizza minori degli anni diciotto al fine di realizzare esibizioni pornografiche o di produrre materiale pornografico, o fa commercio del materiale pornografico così realizzato; 2) quella di chi, senza concorrere nella produzione o commercializzazione del materiale pornografico suddetto, lo distribuisce, divulga o pubblicizza con qualsiasi mezzo, oppure distribuisce o divulga notizie o informazioni finalizzate all’adescamento o allo sfruttamento sessuale di minori degli anni 18; 3) quella di chi, fuori dai casi precedenti, consapevolmente cede ad altri, anche a titolo gratuito, materiale pornografico prodotto mediante lo sfruttamento sessuale dei minori degli anni 18. Tutte le ipotesi sono perseguibili d’ufficio.

DETENZIONE DI MATERIALE PORNOGRAFICO

È il fatto di chi — fuori delle ipotesi di produzione, commercializzazione, divulgazione o cessione a terzi — consapevolmente si procura o dispone di materiale pornografico prodotto mediante lo sfruttamento sessuale dei minori degli anni diciotto (art. 600-quater c.p.). Perseguibile d’ufficio.