Riapertura di settembre, tutte le indicazioni per la nomina del medico competente

da Il Sole 24 Ore

di Laura Virli

L’Ufficio scolastico dell’Emilia Romagna ha pubblicato la nota 8724 del 19 giugno 2020 per aiutare i dirigenti scolastici nel difficile compito di predisporre l’avvio in sicurezza del prossimo anno scolastico e di approntare quanto necessario rispetto al possibile ripresentarsi del contagio. In particolare, le indicazioni affrontano il tema del medico competente.

L’articolo 18 del Dlgs 81/2008 obbliga, infatti, il dirigente scolastico, in qualità di datore di lavoro, qualora i lavoratori risultino esposti a rischio, a nominare il medico competente.
I rischi comunemente rilevati in una scuola non sono alti, per lo più collegati all’uso dei videoterminali da parte della segreteria, al maneggio di sostanze chimiche nei laboratori, alla rumorosità nelle aule, nelle palestre e nelle mense, alla movimentazione manuale dei carichi, allo stato di gravidanza delle lavoratrici e altro.

Ma la pandemia ha introdotto un rischio nuovo e imprevedibile, il contagio da Covid 19. Tanto che in questi mesi si è reso necessario integrare il “Documento di valutazione dei rischi” (Dvr, previsto dall’articolo 28 del Dlgs 81/2008) con le procedure necessarie ad evitare, per quanto possibile, e con modalità diversificate, il rischio di contagio da coronavirus.

Lo stesso ministero della Salute, con la nota protocollo 14915 del 29 aprile 2020, ha precisato che, per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus, il medico competente è chiamato ad una «collaborazione attiva ed integrata» per l’organizzazione degli spazi, la formazione e l’informazione, l’igiene e sanificazione degli ambienti, la sorveglianza sanitaria e la tutela dei lavoratori “fragili”. Ciò sia ai fini della salute e sicurezza del lavoratore, che a tutela della collettività.

Pertanto, in ragione dell’attuale contingenza, la nota del Usr Emilia Romagna invita le scuole, che non hanno il medico competente, ad attivare, con urgenza, la procedura di nomina.

Il medico competente collabora con il dirigente scolastico, anche ai fini della programmazione, ove necessario, della sorveglianza sanitaria dei lavoratori (docenti e Ata), ma anche degli alunni, in modo particolare di quelli più vulnerabili, che potrebbero necessitare di protezioni maggiori. Ci si riferisce, non soltanto a condizioni collegate a certificazioni secondo la legge 104/1992, ma, ad esempio, ad allievi allergici alle sostanze a base alcolica o alle diluizioni di ipoclorito di sodio, indicate per la pulizia e la disinfezione degli ambienti.

È opportuno, quindi, che, in caso di sussistenza di particolari condizioni di rischio a conoscenza delle famiglie stesse, queste vadano attestate tramite l’invio, in forma riservata, della relativa documentazione sanitaria. Il dirigente scolastico con la collaborazione del medico competente, del responsabile del servizio di prevenzione e protezione (Rspp), del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (Rls), procederà all’aggiornamento del Dvr che tenga in debito conto anche le situazioni di “fragilità” degli alunni.