Il piano B del governo per richiudere Ecco come sarà la nuova didattica

da ItaliaOggi

Marco Nobilio

In arrivo le Linee guida per la didattica a distanza. Le sta predisponendo il ministero dell’istruzione in vista di eventuali nuove chiusure delle scuole in caso di recrudescenze dell’epidemia da Covid-19 nel prossimo anno scolastico. Lo ha comunicato il dicastero di viale Trastevere con il Piano scuola 2020-2021 trasmesso alla Conferenza unificata con la nota 3267/2020 il 23 giugno scorso.

La direttiva ministeriale recherà anzitutto il quadro normativo di riferimento. Che, dopo la conversione dei decreti-legge 18 e 22, si è arricchito di norme specifiche proprio sulla didattica a distanza e sullo svolgimento delle attività connesse. In particolare l’articolo 2, comma 3, del decreto legge 22/2020, convertito con la legge 41/2020, ha disposto l’obbligatorietà della didattica a distanza durante i periodi di sospensione delle lezioni e lo smart working per il personale Ata. Il comma 3-ter dello stesso articolo prevede, però, che la regolazione della didattica a distanza debba essere fatta oggetto di un contratto collettivo nazionale integrativo. E l’amministrazione non ha ancora avviato le trattative. Trattandosi di un mero contratto integrativo a costo zero, l’avvio delle trattative non è vincolato alla previa emanazione di un vero e proprio atto di indirizzo. In questo caso, infatti, non si tratterebbe di innovare il contratto collettivo nazionale di lavoro, ma solo di aggiungere delle disposizioni di dettaglio per regolare lo svolgimento ordinario della prestazione a distanza.

L’emanazione di una direttiva in assenza della regolazione contrattuale potrebbe risultare in contrasto con la norma di legge (il comma 3-ter) e aggiungere confusione ed incertezza in un contesto già di per sé assai complesso. Nel piano scuola, però, non si fa alcun riferimento al contratto integrativo previsto dalla legge. La direttiva recherà anche indicazioni sulle convenzioni che l’amministrazione intende stipulare con i gestori dei servizi telefonici per consentire agli alunni e al personale docente e Ata di accedere ai servizi di connettività fruendo di agevolazioni. Anche in questo caso il legislatore ha provveduto con una norma ad hoc. In coda al comma 3, dell’articolo 2, del decreto-legge 22/2020, è stata inserita una disposizione che consente ai docenti di utilizzare i fondi della carta del docente per pagare il collegamento a internet. Ma sempre e solo in caso di sospensione delle lezioni dovuta all’emergenza Covid.

La direttiva spiegherà anche come fare per garantire lo svolgimento delle attività funzionali all’insegnamento di natura collegiale. Anche in questo caso il legislatore ha provveduto ad emanare una disposizione specifica. Si tratta del comma 2-bis, dell’articolo 73, del decreto-legge 18/2020 convertito con la legge 41/2020. Il dispositivo prevede che in regime di sospensione delle lezioni per effetto dell’applicazione di misure volte al contenimento del contagio da Coronavirus, le riunioni degli organi collegiali possano tenersi in videoconferenza. E tale modalità è consentita anche se lo svolgimento a distanza non fosse previsto nel regolamento di istituto.

Nulla è previsto per assemblee studentesche e sindacali. Da svolgere in presenza se sarà possibile garantire il distanziamento. La direttiva si occuperà anche della valutazione a distanza. In questo caso la norma di riferimento è il comma 3-ter, del decreto-legge 18/2020, il quale prevede che, per tutta la durata dello stato di emergenza, la valutazione degli apprendimenti, periodica e finale, oggetto dell’attività didattica svolta a distanza produca gli stessi effetti di quella ordinariamente prevista in tempi normali. La direttiva ministeriale recherà anche indicazioni su come utilizzare una piattaforma istituzionale per la didattica a distanza in via di elaborazione.

La misura sembrerebbe rivolta a riempire, almeno parzialmente, un vuoto censurato a vario titolo, dalla Cassazione, dall’Inail e dal Garante della privacy. La didattica a distanza, infatti, è stata svolta utilizzando vari mezzi comunque privi, del tutto in parte, di copertura legale. Diverse scuole hanno utilizzato il registro elettronico. Sul quale però la Cassazione si era pronunciata l’anno scorso ponendo in evidenza la non obbligatorietà a causa dell’assenza del necessario regolamento di attuazione previsto dalla legge che lo ha istituito (sezione penale, sentenza 47241/ 2019). E l’Inail, citando la sentenza 3476/94 delle Sezioni unite, aveva comunque evidenziato la necessità che, a fronte dell’utilizzo di apparecchiature informatiche, fosse necessario prevedere un ampliamento delle tutele assicurative nei confronti dei docenti.

Infine, il Garante della privacy, il 4 maggio scorso, aveva scritto una lettera alla ministra dell’istruzione, Lucia Azzolina, ponendo in evidenza l’inadeguatezza delle piattaforme in uso, non adatte a garantire la riservatezza ed evidenziando l’assenza del regolamento di attuazione sul registro elettronico, comunque da preferire alle piattaforme.