Docenti di ruolo (emigrati) al Nord, ora aspiranti supplenti al Sud

da ItaliaOggi

Marco Nobilio

Docenti di ruolo che aspirano a diventare supplenti pur di riavvicinarsi alla famiglia. Sono i docenti del Sud, che sono stati immessi in ruolo al Nord e che non sono riusciti a tornare a casa a causa dei blocchi previsti dalla legge oppure per la scarsità di posti disponibili nelle province richieste. E che adesso attendono di chiedere l’inserimento nelle graduatorie per le supplenze, dopo essere stati depennati dalle stesse all’atto dell’immissione in ruolo. Già dal 2009, peraltro, la legge 167 ha previsto per gli immessi in ruolo il depennamento dalle graduatorie ad esaurimento e dalle corrispondenti graduatorie di circolo e di istituto di I fascia (si veda l’articolo 1, comma 4-quinquies, della legge 167/200).

Tant’è che per accedere al «beneficio» i docenti emigrati hanno tentato la carta dell’iscrizione nelle graduatorie di istituto di II e III fascia (si veda la nota 10555 del 9 ottobre 2013). La possibilità per i docenti di ruolo di accettare supplenze in altra classe di concorso o altro ordine, è prevista, infatti, dal contratto di lavoro, che consente tale possibilità prevedendo un’apposita aspettativa (si veda l’articolo 36). L’esercizio di tale opzione è svantaggioso dal punto di vista economico e del trattamento giuridico: i docenti di ruolo che accettano supplenze fruendo dell’aspettativa vengono retribuiti come supplenti (dunque a classe «0») e possono fruire solo dei permessi e delle assenze previsti dal contratto per i docenti non di ruolo.

Tuttavia, nonostante il trattamento penalizzante, in passato molti insegnanti hanno adottato questo escamotage pur di tornare a casa. Tanto più che spesso si tratta di docenti neoimmessi in ruolo con pochi anni di servizio. Dunque, con stipendi comunque bassi che a stento coprono le spese di alloggio e sostentamento. Nonostante la gravità del problema, tuttora irrisolto, il legislatore ha deciso in tempi più recenti di chiudere anche questo spiraglio. E lo ha fatto introducendo una modifica all’articolo 399 del testo unico (adottata in sede di conversione del decreto-legge 126/2019) che dispone la decadenza dei neoimmessi in ruolo da tutte le graduatorie per le supplenze: «L’immissione in ruolo» recita il comma 3-bis «comporta, all’esito positivo del periodo di formazione e di prova, la decadenza da ogni graduatoria finalizzata alla stipulazione di contratti di lavoro a tempo determinato o indeterminato per il personale del comparto scuola, ad eccezione di graduatorie di concorsi ordinari, per titoli ed esami, di procedure concorsuali diverse da quella di immissione in ruolo». La norma parla di decadenza e non di incompatibilità. Pertanto, è ragionevole ritenere che faccia riferimento alle situazioni giuridiche in essere all’atto dell’immissione in ruolo e non a quelle che dovessero insorgere successivamente.

Di qui l’interesse dei docenti di ruolo emigrati, ai quali è stato precluso l’accesso alla mobilità interprovinciale, a tentare quest’ultima chance. Nel caso dei docenti di ruolo, peraltro, si tratta di insegnanti abilitati che avrebbero titolo ad essere inseriti nella I fascia delle graduatorie provinciali. Vale a dire nell’elenco da utilizzare dopo le Gae, al quale gli uffici attingeranno gli aventi titolo per le supplenze fino al 31 agosto e fino a 30 giugno: quelle per le quali si può ottenere l’aspettativa. L’istituto dell’aspettativa fruibile dal docente di ruolo per accettare un incarico di supplenza, peraltro, è stato fatto oggetto di interventi interpretativi estensivi dall’Aran e dal ministero dell’istruzione già dal 2004.

In particolare, l’Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni, in risposta ad un quesito formulato dal ministero dell’istruzione con la nota prot.302/2004, chiarì che l’aspettativa può essere fruita anche per accettare supplenze su disponibilità in organico di fatto, fino al 30 giugno (si veda la nota Aran prot. n. 1289 del 17 febbraio 2004 e la nota del ministero dell’istruzione 386/2004). Tale orientamento, mai mutato, è stato ribadito anche in epoca più recente dall’ufficio scolastico regionale per la Toscana che, con la nota 2270 del 21 febbraio 2018, ha spiegato che «l’annualità del contratto atto a conseguire la detta aspettativa è da intendersi riferita ai contratti aventi termine al 30 giugno o 31 agosto».

L’aspettativa, dunque, è fruibile dai docenti di ruolo anche per incarichi fino al 30 giugno relativi a disponibilità in organico di fatto. Compresi gli incarichi di supplenza relativi agli spezzoni. L’accettazione dell’incarico di supplenza comporta, però, l’applicazione della relativa disciplina prevista dal contratto per il personale assunto a tempo determinato, fatti salvi i diritti sindacali. A questo proposito, il ministero dell’economia, con la nota 202898 del 13 novembre 2017 ha ricordato che il trattamento spettante al docente di ruolo in aspettativa senza assegni che accetta la supplenza consiste nell’attribuzione dello stipendio a livello iniziale e con interruzione della progressione economica, nella riduzione annuale dei giorni di ferie e nell’attribuzione di maggiori riduzioni stipendiali in caso di malattia. Si tratta, dunque, di un istituto la cui applicazione su vasta scala consentirebbe anche cospicui risparmi per l’erario.