Cuneo fiscale, rinuncia rischiosa

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da ItaliaOggi

Marco Nobilio

Busta paga di luglio più pesante per il personale della scuola. È l’effetto dell’entrata a regime della riduzione del cuneo fiscale (una detrazione sull’Irpef) prevista dall’articolo 1, del decreto legge 3/2020, convertito con la legge 21/2020 e dell’applicazione delle disposizioni contenute nell’articolo 128, del decreto legge 34/2020 (cosiddetto decreto rilancio). L’effetto delle nuove disposizioni è l’applicazione di una detrazione fiscale sull’Irpef di 100 euro mensili da luglio in poi sui redditi fino a 28 mila euro lordi annui e a scalare da 100 fino a 80 euro sui redditi superiori a 28 mila e fino a 35 mila. Detrazione che scenderà gradualmente da 80 euro a 0 per i redditi compresi da più di 35 mila fino a 40 mila euro.

Il beneficio sarà applicato automaticamente, ma se il lavoratore ha attivato la rinuncia al bonus Renzi degli 80 euro, tale rinuncia si applicherà automaticamente anche a questa ulteriore detrazione. E quindi il ministero dell’economia, con una nota pubblicata su NoiPa il 6 luglio scorso, ha spiegato al personale amministrato che in questo caso è opportuno che gli interessati recedano dalla rinuncia sempre tramite il self service di Noipa. La nota è reperibile nell’area riservata di ogni singolo lavoratore alla quale si accede con le credenziali personali.

Gli importi delle detrazioni sono netti: gli importi della retribuzione annua di riferimento sono lordi. La detrazione, per effetto delle disposizioni introdotte di recente dal decreto rilancio, si applicherà anche ai soggetti Irpef-incapienti. E cioè ai docenti e ai non docenti che, avendo usufruito dei congedi parentali retribuiti parzialmente o non retribuiti, durante l’emergenza Covid, non hanno maturato un reddito sufficientemente alto da consentire la detrazione. A differenza della deduzione, che è una riduzione che si applica sul reddito imponibile, la detrazione è una decurtazione che si applica direttamente sull’importo delle imposte. In questo caso: sull’Irpef. Di qui la necessità della correzione apportata con il decreto Rilancio.

Gli incrementi dovuti alle nuove detrazioni assorbiranno la detrazione di imposta già prevista dal comma 1-bis, dell’articolo 13, del testo unico delle imposte dirette. Da luglio 2020, dunque, il bonus di 80 euro aumenterà a 100 euro mensili per chi ha un reddito annuo fino a 26.600 euro lordi. Coloro che invece percepiscono un reddito da 26.600 euro a 28 mila euro, che erano esclusi dalla detrazione di imposta, beneficeranno per la prima volta di un incremento di 100 euro al mese in busta paga. Per i redditi a partire da 28 mila euro, sarà introdotta invece una detrazione fiscale equivalente, che decrescerà fino ad arrivare al valore di 80 euro in corrispondenza di un reddito di 35 mila euro lordi. Oltre questa soglia, l’importo del beneficio continuerà a decrescere fino ad azzerarsi al raggiungimento dei 40 mila euro di reddito.

La platea dei beneficiari, comprende tutto il personale della scuola: sia chi percepisce già la detrazione prevista dal Tuir, che chi ne era stato escluso. Anzi, soprattutto gli esclusi: specialmente i docenti. Facciamo qualche esempio partendo dai docenti di scuola dell’infanzia e primaria. Questa tipologia di personale con la disciplina previgente percepiva la detrazione di imposta solo fino a quando non superava il primo gradone (da 0 a 8 anni di servizio). Che prevede una retribuzione annua di 25.213,02 euro. Dunque, inferiore alla soglia di 26.600 euro, oltre la quale non se ne ha più diritto. Il beneficio si perdeva fin dall’inquadramento nel secondo gradone (da 9 a 15) per il quale è prevista la retribuzione annua di 27.700,16 euro. Adesso, già nel primo gradone, le maestre di scuola dell’infanzia e primaria percepiranno una detrazione netta piena di 100 euro al mese. Che assorbirà la detrazione già in godimento.

Ma la detrazione di 100 euro mensili sarà applicata anche dopo il passaggio al gradone successivo. E sarà attribuita fino alla cessazione dal servizio e anche dopo la maturazione dell’ultimo gradone (da 35 anni in poi). Perché la retribuzione annua del docente di scuola dell’infanzia e primaria, al quale sia stata attribuita la classe stipendiale 35, comunque è pari a 33.738,82 euro lordi annui. I benefici riguardano anche i docenti che non fruivano della detrazione degli 80 euro in quanto percettori di retribuzioni annue lorde superiori ai 26.600 euro. Per esempio, il docente di scuola secondaria di I grado inquadrato nella classe stipendiale 15 e, cioè nel gradone che va da 16 a 21 anni di servizio. Il docente in questione, prima totalmente escluso dalla detrazione degli 80 euro, con le nuove disposizioni avrà un incremento in busta paga di circa 92 euro netti mensili.

Analogo beneficio sarà fruito anche dal collega più anziano che insegna alle superiori che, se inquadrato nella classe stipendiale 21 (e cioè nel gradone da 22 a 27 anni) comunque otterrà un incremento pari a 83 euro netti mensili. Quanto al criterio di calcolo, il decreto-legge prevede 3 situazioni. La prima è quella del lavoratore che percepisce un reddito non superiore a 28 mila euro. Per il quale le nuove disposizioni prevedono 100 euro nette in più in busta paga, che però assorbono le detrazioni già in godimento. Il che vuol dire che la detrazione non si somma a quella già in godimento, ma viene semplicemente aggiunta la differenza. Per esempio, se guadagna 24 mila euro lordi l’anno, già gode di una detrazione di circa 80 euro e otterrà solo un’ulteriore detrazione di 20 euro mensili in più. Chi guadagna dai 26.660 euro ai 28 mila euro l’anno, però, non godendo di alcuna detrazione, otterrà la detrazione intera, pari a 100 euro netti in più al mese. La seconda situazione è quella dei lavoratori che guadagnano più di 28 mila euro, ma non più di 35 mila lordi l’anno. A questi lavoratori spetteranno 80 euro netti mensili più un importo aggiuntivo fino a quasi 100 euro. Importo aggiuntivo che decrescerà a mano a mano che ci si avvicinerà ai 35 mila euro fino ad azzerarsi. Fermo restando gli 80 euro.

Infine, l’ultima situazione giuridica è quella del lavoratore che percepisca un reddito compreso tra più di 35 mila euro e fino a 40 mila. In questo caso la detrazione spetterà per la parte corrispondente al rapporto tra l’importo di 40 mila euro, diminuito del reddito complessivo, e l’importo di 5 mila euro. Per questa fascia reddituale, quindi, l’ulteriore detrazione continuerà a decrescere linearmente fino ad azzerarsi al raggiungimento di un livello di reddito pari 40 mila euro.

Lo stanziamento previsto a copertura delle detrazioni è pari a 2.947,4 milioni di euro per l’anno 2020 e 596,3 milioni di euro per l’anno 2021. Ciò perché, per gli incrementi da versare fino a dicembre 2020, il beneficio è previsto anche per i redditi da più di 28 mila a meno di 40 mila euro. Mentre per il 2021 è previsto solo per i redditi fino a 28 mila euro. Il costo degli incrementi in busta paga è stimato nell’ordine di 1.922 milioni di euro e i minori introiti relativi all’Irpef in 1.614,8 milioni di euro, mentre la perdita di gettito di addizionale regionale e comunale sarà pari a -4,6 e -1,8 milioni di euro.