Decreto Dipartimentale 10 luglio 2020, AOODPIT 783

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Ministero dell’Istruzione
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione

Rettifica

Procedura straordinaria, per titoli ed esami, per l’immissione in ruolo di personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado su posto comune e di sostegno. Modifiche e integrazioni al decreto 23 aprile 2020, n. 510. (Decreto n. 783).

(GU 4a Serie Speciale – Concorsi ed Esami n.53 del 10-07-2020)

IL CAPO DIPARTIMENTO
per il sistema educativo di istruzione e di formazione

Visto l’art. 1, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10 del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159 recante «Misure di straordinaria necessita’ ed urgenza in materia di reclutamento del personale scolastico e degli enti di ricerca e di abilitazione dei docenti», che autorizza il Ministero dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca, ai fini di contrastare il fenomeno del ricorso ai contratti a tempo determinato nelle istituzioni scolastiche statali e per favorire l’immissione in ruolo dei relativi precari, a bandire una procedura straordinaria, per titoli ed esami, per la scuola secondaria di primo e secondo grado, su posto comune e di sostegno, organizzata su base regionale, finalizzata alla definizione di una graduatoria di vincitori, distinta per regione, classe di concorso, tipo di posto, in misura pari a ventiquattromila posti per gli anni scolastici dal 2020/2021 al 2022/2023 e anche successivamente, fino ad esaurimento della nominata graduatoria;

Visto il decreto dipartimentale n. 510 del 23 aprile 2020 con il quale e’ stata indetta la procedura straordinaria, per titoli ed esami, per l’immissione in ruolo, su posto comune e di sostegno, di docenti della scuola secondaria di primo e secondo grado, a valere sulle immissioni in ruolo previste per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 o successivi, qualora necessario per esaurire il contingente previsto, pari a 24.000 posti complessivi secondo quanto riportato agli allegati A e B;

Visto il decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, recante «Misure urgenti sulla regolare conclusione e l’ordinato avvio dell’anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato» convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41, e in particolare l’art. 2, commi 01, 02, 03, 04, 05 e 06, che detta una nuova disciplina della prova scritta relativa alla procedura concorsuale straordinaria di cui all’art. 1, comma 9, lettera a), del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, bandita con decreto dipartimentale del Ministero dell’istruzione n. 510 del 23 aprile 2020;

Preso atto dell’art. 230, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 128 del 19 maggio 2020 – S. O. n. 21, recante «Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonche’ di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19» che eleva a trentaduemila il numero dei posti destinati alla procedura concorsuale straordinaria di cui all’art. 1 del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito con modificazioni dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, e prevede che, a tal fine, fermo restando il limite annuale di cui all’art. 1, comma 4, del citato decreto-legge n. 126 del 2019, le immissioni in ruolo dei vincitori possono essere disposte, per le regioni e classi di concorso per cui e’ stata bandita la procedura con decreto del Capo del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione del Ministero dell’istruzione 23 aprile 2020, n. 510, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28 aprile 2020, n. 34, di cui sono fatti salvi tutti gli effetti, anche successivamente all’anno scolastico 2022/2023, sino all’assunzione di tutti i trentaduemila vincitori;

Visto il decreto del Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione 27 maggio 2020, n. 639 che, nelle more dell’implementazione dei posti messi a bando, ha disposto la sospensione dei termini di presentazione delle istanze di partecipazione di cui all’art. 3, comma 3, del Capo Dipartimento 23 aprile 2020, n. 510;

Ritenuto pertanto, di dover integrare ed adeguare il decreto dipartimentale n. 510 del 23 aprile 2020 e sostituire gli allegati A e B del suddetto decreto;

Considerato che, in attuazione di quanto previsto dall’art. 2 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, la prova scritta, da superare con il punteggio minimo di sette decimi o equivalente e da svolgere con sistema informatizzato secondo il programma di esame previsto dal bando, deve essere articolata in quesiti a risposta aperta inerenti, per i posti comuni, alla valutazione delle conoscenze e delle competenze disciplinari e didattico-metodologiche, nonche’ della capacita’ di comprensione del testo in lingua inglese e, per i posti di sostegno, alle metodologie didattiche da applicare alle diverse tipologie di disabilita’, nonche’ finalizzati a valutare le conoscenze dei contenuti e delle procedure volte all’inclusione scolastica degli alunni con disabilita’, oltre che la capacita’ di comprensione del testo in lingua inglese;

Ritenuto pertanto, di dover integrare la composizione delle commissioni giudicatrici con un componente aggregato limitatamente all’accertamento delle competenze di lingua inglese;

Sentite le organizzazioni sindacali in data 25 giugno 2020;

Visto il decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, recante «Misure urgenti sulla regolare conclusione e l’ordinato avvio dell’anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato» e, in particolare, l’art. 3, comma 1, secondo il quale «A decorrere dal giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al perdurare della vigenza dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, in deroga a quanto previsto dall’art. 3 del decreto legislativo 30 giugno 1999, n. 233, il Consiglio superiore della pubblica istruzione-CSPI rende il proprio parere nel termine di sette giorni dalla richiesta da parte del Ministro dell’istruzione. Decorso il termine di sette giorni, si puo’ prescindere dal parere;

Vista la richiesta di acquisizione di parere al Consiglio superiore della pubblica istruzione (d’ora in poi CSPI) formulata in data 28 giugno 2020;

Visto il parere reso dal CSPI nella seduta plenaria del 6 luglio 2020;

Ritenuto di accogliere le richieste formulate dal CSPI che non appaiono in contrasto con le norme regolanti la procedura e che non limitano le prerogative dell’amministrazione nella definizione dei criteri generali;

Ritenuto di non poter accogliere la proposta del CSPI di modificare l’art. 2, comma 1, lettera b) del decreto dipartimentale 23 aprile 2020, n. 510, trattandosi di aspetto della procedura non modificato dalla normativa sopravvenuta che, pertanto, mantiene i propri effetti ai sensi dell’art. 2, comma 04, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22;

Ritenuto di non poter accogliere la proposta del CSPI di estendere alla procedura straordinaria la tabella di corrispondenza dei titoli di abilitazione di cui all’allegato D al decreto del Ministro dell’istruzione 20 aprile 2020, n. 201, la cui disciplina non puo’ costituire oggetto del presente decreto;

Ritenuto di non poter accogliere la richiesta del CSPI di integrare la formulazione della lettera b) dei commi 2 e 3 dell’art. 13 del decreto dipartimentale 23 aprile 2020, n. 510, in quanto le modalita’ di predisposizione dei quesiti in lingua inglese rientrano nella valutazione tecnico-discrezionale del Comitato tecnico scientifico;

Ritenuto di non poter accogliere la richiesta di modificare l’art. 13, comma 9, del decreto dipartimentale 23 aprile 2020, n. 510, riducendo a 2,5 il punteggio assegnato ai quesiti in lingua inglese e incrementando quello dei restanti quesiti da 15,0 a 15,5 in quanto verrebbe alterato in maniera significativa il peso attribuito alla valutazione della capacita’ di comprensione del testo in lingua inglese rispetto al resto della prova;

Considerato che risulta vacante il posto di direttore generale per il personale scolastico;

Decreta:

Art. 1

1. Fatti salvi gli effetti del decreto dipartimentale n. 510 del 23 aprile 2020, in attuazione di quanto previsto dall’art. 230, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 128 del 19 maggio 2020 – S.O. n. 21, e’ elevato a trentaduemila il numero dei posti destinati alla procedura concorsuale straordinaria bandita con il richiamato decreto del Capo del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione del Ministero dell’istruzione 23 aprile 2020, n. 510, a valere sulle immissioni in ruolo previste per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 o successivi, qualora necessario per esaurire il contingente previsto. I posti a bando sono suddivisi per regione, tipologia di posto e classe di concorso come indicato nell’allegato A al presente decreto che sostituisce l’allegato A al decreto dipartimentale n. 510 del 23 aprile 2020.

2. La procedura straordinaria e’ bandita a livello nazionale ed organizzata su base regionale. I dirigenti preposti agli USR sono responsabili dello svolgimento dell’intera procedura concorsuale. L’allegato B, che sostituisce l’allegato B al decreto dipartimentale n. 510 del 23 aprile 2020 individua gli USR responsabili delle distinte procedure concorsuali. Nell’ipotesi di aggregazione territoriale delle procedure, disposte ai sensi dell’art. 400, comma 02, del testo unico in caso di esiguo numero dei posti conferibili in una data regione, l’USR individuato quale responsabile dello svolgimento dell’intera procedura concorsuale, provvede all’approvazione delle graduatorie di merito sia della propria regione che delle ulteriori regioni indicate nell’allegato medesimo.

3. Come previsto all’art. 2, comma 04, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41, qualora le condizioni generali epidemiologiche lo suggeriscano, lo svolgimento della prova scritta potra’ avvenire in una regione diversa rispetto a quella corrispondente al posto per il quale il candidato ha presentato la propria domanda.

4. L’art. 3, comma 3, del decreto dipartimentale n. 510 del 23 aprile 2020 e’ cosi’ sostituito: «Pertanto, i candidati possono presentare istanza di partecipazione al concorso a partire dalle ore 9,00 dell’11 luglio 2020 fino alle ore 23,59 del 10 agosto 2020»;

5. L’art. 3, comma 5, del decreto dipartimentale n. 510 del 23 aprile 2020 e’ cosi’ sostituito: «Per la partecipazione alla procedura e’ dovuto, ai sensi dell’art. 1, comma 111, della legge 13 luglio 2015, n. 107 nonche’ dell’art. 1, comma 11, lettera f) del decreto-legge, il pagamento di un contributo di segreteria pari ad euro 50 per ciascuna delle procedure cui si concorre. Il pagamento deve essere effettuato esclusivamente tramite bonifico bancario sul conto intestato a: sezione di Tesoreria 348 Roma succursale IBAN – IT 71N 01000 03245 348 0 13 3550 05 Causale: “diritti di segreteria per partecipazione alla procedura straordinaria indetta ai fini dell’immissione in ruolo ai sensi art. 1 del decreto-legge n. 126/2019 – regione – classe di concorso / tipologia di posto – nome e cognome – codice fiscale del candidato” oppure attraverso il sistema “Pago In Rete”, il cui link sara’ reso disponibile all’interno della “Piattaforma concorsi e procedure selettive”, e a cui il candidato potra’ accedere all’indirizzo https://pagoinrete.pubblica.istruzione.it/Pars2Client-user/».

6. L’art. 7 del decreto dipartimentale n. 510 del 23 aprile 2020 e’ cosi’ sostituito:
Art. 7 (Commissioni giudicatrici). –
1. Le commissioni giudicatrici dei concorsi sono presiedute da un professore universitario o da un dirigente tecnico o da un dirigente scolastico e sono composte da due docenti.
2. Il presidente, i componenti e i membri aggregati devono possedere rispettivamente i requisiti di cui agli articoli 8 e 9 e sono individuati ai sensi dell’art. 11.
3. Per il presidente, ciascun componente e i membri aggregati e’ prevista la nomina di un supplente.
4. A ciascuna commissione e’ assegnato un segretario, individuato tra il personale amministrativo appartenente alla seconda area o superiore, ovvero alle corrispondenti aree del comparto istruzione e ricerca, secondo le corrispondenze previste dalla tabella n. 9, relativa al comparto scuola, allegata al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 26 giugno 2015.
5. Qualora il numero dei candidati che hanno sostenuto le prove di cui all’art. 13, commi 2, 3 e 4 sia superiore alle cinquecento unita’, la commissione e’ integrata, per ogni gruppo o frazione di cinquecento concorrenti, con altri tre componenti, oltre i membri aggregati, compresi i supplenti, individuati nel rispetto dei requisiti e secondo le modalita’ previste per la commissione principale. Alle sottocommissioni, e’ preposto il presidente della commissione originaria, che a sua volta e’ integrata da un altro componente e si trasforma in sottocommissione, in modo che il presidente possa assicurare il coordinamento di tutte le sottocommissioni cosi’ costituite.
6. Si procede alla nomina, contestualmente alla formazione della commissione, in qualita’ di membri aggregati, di docenti titolari dell’insegnamento di lingua inglese, che svolgono le proprie funzioni limitatamente all’accertamento delle competenze di lingua inglese.
7. La composizione delle commissioni e’ tale da garantire la presenza di entrambi i sessi, salvi i casi di motivata impossibilita’.
8. I compensi riconosciuti ai presidenti e ai componenti delle commissioni e delle sottocommissioni sono disciplinati ai sensi della normativa vigente.

7. All’art. 9 del decreto dipartimentale n. 510 del 23 aprile 2020 e’ aggiunto il comma 7: I componenti aggregati per l’accertamento della lingua inglese devono essere docenti confermati in ruolo con almeno cinque anni di servizio, ivi compreso il preruolo, prestato nelle istituzioni del sistema educativo di istruzione e formazione, nella classe di concorso A-24 o A-25 per l’insegnamento della relativa lingua. In caso di indisponibilita’ di candidati con i requisiti prescritti, il dirigente preposto all’USR procede a nominare in deroga ai requisiti di ruolo e di servizio, fermo restando il possesso dell’abilitazione nelle citate classi di concorso, ovvero alla nomina di personale esperto appartenente al settore universitario in possesso di esperienza almeno biennale negli afferenti settori scientifico-disciplinari.

8. L’art. 11 del decreto dipartimentale n. 510 del 23 aprile 2020 e’ cosi’ sostituito:
Art. 11 (Formazione delle commissioni giudicatrici). –
1. Gli aspiranti presidenti e componenti, inclusi i membri aggregati delle commissioni giudicatrici presentano istanza per l’inserimento nei rispettivi elenchi al dirigente preposto all’USR, secondo le modalita’ e i termini di cui al presente articolo.
2. Nell’istanza gli aspiranti indicano le procedure concorsuali alle quali, avendone i titoli, intendono candidarsi. L’istanza e’ presentata, a pena di esclusione, unicamente per la regione sede di servizio o, nel caso di aspiranti collocati a riposo, in quella di residenza.
3. Gli aspiranti possono presentare l’istanza di cui al comma 1 secondo la tempistica e le modalita’ indicate con avviso della Direzione generale competente.
4. Nell’istanza, nella quale deve essere chiaramente indicato l’USR responsabile della nomina delle commissioni alle quali si intende partecipare, gli aspiranti, a pena di esclusione, devono dichiarare, sotto la loro responsabilita’ e consapevoli delle conseguenze derivanti da dichiarazioni mendaci ai sensi dell’art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445:
a. per gli aspiranti presidenti delle commissioni, il possesso dei requisiti di cui all’art. 8;
b. per gli aspiranti componenti e membri aggregati, il possesso dei requisiti di cui all’art. 9;
c. l’insussistenza di tutte le condizioni personali ostative di cui all’art. 10. La dichiarazione relativa alla situazione prevista dall’art. 10, comma 1, lettera f) e’ resa dall’aspirante all’atto di insediamento della commissione ovvero della eventuale surroga;
d. nome, cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale, indirizzo di posta elettronica ai fini delle comunicazioni;
e. l’universita’ e il settore scientifico-disciplinare di insegnamento (per i professori universitari); l’istituzione AFAM e il settore accademico-disciplinare di insegnamento (per i docenti AFAM); l’istituzione scolastica sede di servizio e il ruolo di provenienza (per i dirigenti scolastici); il settore di appartenenza (per i dirigenti tecnici); la classe di concorso (per i docenti del comparto scuola). Il personale collocato a riposo indica le medesime informazioni in relazione all’ultimo incarico ricoperto;
f. il curriculum vitae;
g. il consenso al trattamento dei dati personali.
5. Gli aspiranti alla nomina di docente componente delle commissioni giudicatrici dichiarano, inoltre, l’eventuale possesso dei titoli di cui all’art. 9, comma 4.
6. I dirigenti preposti agli USR predispongono gli elenchi degli aspiranti, distinti tra presidenti e commissari nonche’ tra personale in servizio ovvero collocato a riposo. Gli elenchi sono pubblicati sui siti degli USR.
7. Le commissioni giudicatrici sono nominate, con propri decreti, dai dirigenti preposti agli USR. I decreti individuano anche i presidenti, i componenti, i membri aggregati supplenti.
8. All’atto della nomina, l’USR competente accerta il possesso dei requisiti da parte dei presidenti e dei componenti, anche aggregati, delle commissioni. I decreti di costituzione delle commissioni sono pubblicati sui siti internet degli USR competenti.
9. In caso di cessazione a qualunque titolo dall’incarico di presidente o di componente, il dirigente preposto all’USR provvede, con proprio decreto, a reintegrare la commissione, attingendo in prima istanza agli elenchi di cui al comma 6; in seconda istanza operando secondo quanto previsto dai commi 10 e 11 del presente articolo.
10. In caso di mancanza di aspiranti, il dirigente preposto all’USR competente nomina i presidenti e i componenti, anche aggregati, con proprio atto motivato, fermi restando i requisiti e le cause di incompatibilita’ previsti dal presente decreto e dalla normativa vigente e la facolta’ di accettare l’incarico.
11. Qualora non sia possibile reperire commissari, il dirigente preposto all’USR ricorre, con proprio decreto motivato, alla nomina di professori universitari, ricercatori a tempo indeterminato, a tempo determinato di tipo A o tipo B di cui all’art. 24, comma 3, lettere a) e b) di cui alla legge 30 dicembre 2010, n. 240, assegnisti di ricerca, docenti a contratto in possesso di esperienza di docenza almeno triennale nei settori scientifico disciplinari o accademico disciplinari caratterizzanti le distinte classi di concorso o, per le relative procedure, nei corsi di specializzazione al sostegno.
12. I dirigenti scolastici delle istituzioni scolastiche di appartenenza favoriscono la partecipazione alle attivita’ delle commissioni dei docenti membri delle commissioni.

9. L’art. 13 del decreto dipartimentale n. 510 del 23 aprile 2020 e’ cosi’ sostituito:
Art. 13 (Prova scritta). –
1. La prova scritta, da superare con il punteggio minimo di sette decimi o equivalente e da svolgere con sistema informatizzato secondo il programma di esame previsto dal presente bando, e’ distinta per classe di concorso e tipologia di posto. La durata della prova e’ pari a centocinquanta minuti, fermi restando gli eventuali tempi aggiuntivi di cui all’art. 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.
2. La prova scritta per i posti comuni, e’ finalizzata alla valutazione delle conoscenze e delle competenze disciplinari e didattico-metodologiche, nonche’ della capacita’ di comprensione del testo in lingua inglese ed e’ articolata come segue:
a. cinque quesiti a risposta aperta, volti all’accertamento delle conoscenze e competenze disciplinari e didattico-metodologiche in relazione alle discipline oggetto di insegnamento;
b. un quesito, composto da un testo in lingua inglese seguito da cinque domande di comprensione a risposta aperta volte a verificare la capacita’ di comprensione del testo al livello B2 del Quadro comune europeo di riferimento per le lingue.
3. La prova scritta per i posti di sostegno e’ finalizzata all’accertamento delle metodologie didattiche da applicare alle diverse tipologie di disabilita’, nonche’ finalizzata a valutare le conoscenze dei contenuti e delle procedure volte all’inclusione scolastica degli alunni con disabilita’, oltre che la capacita’ di comprensione del testo in lingua inglese ed e’ articolata come segue:
a. cinque quesiti a risposta aperta, volti all’accertamento delle metodologie didattiche da applicare alle diverse tipologie di disabilita’, nonche’ finalizzata a valutare le conoscenze dei contenuti e delle procedure volte all’inclusione scolastica degli alunni con disabilita’;
b. un quesito, composto da un testo in lingua inglese seguito da cinque domande di comprensione a risposta aperta volte a verificare la capacita’ di comprensione del testo al livello B2 del Quadro comune europeo di riferimento per le lingue.
4. La prova scritta per le classi di concorso di lingua inglese e’ svolta interamente in inglese ed e’ composta da 6 quesiti a risposta aperta rivolti alla valutazione delle relative conoscenze e competenze disciplinari e didattico-metodologiche.
5. I quesiti di cui al comma 2, lettera a) delle classi di concorso relative alle restanti lingue straniere, sono svolti nelle rispettive lingue, ferma restando la valutazione della capacita’ di comprensione del testo in lingua inglese al livello B2 del Quadro comune europeo di riferimento per le lingue di cui al comma 2, lettera b).
6. Per la valutazione delle prove scritte, le commissioni giudicatrici si avvalgono delle griglie di valutazione predisposte dal Comitato tecnico scientifico di cui all’art. 6, che sono rese pubbliche almeno sette giorni prima della relativa prova.
7. Durante le prove scritte non e’ permesso ai concorrenti di comunicare tra loro verbalmente o per iscritto, ovvero di mettersi in relazione con altri, salvo che con gli incaricati della vigilanza o con i membri della commissione esaminatrice. I candidati non possono portare carta da scrivere, appunti manoscritti, libri o pubblicazioni di qualunque specie, telefoni cellulari e strumenti idonei alla memorizzazione o alla trasmissione di dati, salvo quanto autorizzato dal Comitato tecnico scientifico in ragione della specificita’ delle prove. Il concorrente che contravviene alle suddette disposizioni e’ escluso dalla procedura.
8. Le prove di cui ai commi 2, 3 e 4 non possono aver luogo nei giorni festivi ne’, ai sensi della legge 8 marzo 1989, n. 101, nei giorni di festivita’ religiose ebraiche, nonche’ nei giorni di festivita’ religiose valdesi.
9. A ciascuno dei quesiti di cui ai commi 2, lettera a), e 3, lettera a), e’ assegnato un punteggio massimo pari a 15 punti. Al quesito di cui ai commi 2, lettera b) e 3, lettera b) sono assegnati 5 punti.
10. Cinque tra i quesiti relativi alla prova scritta per le classi di concorso di lingua inglese sono valutati 15 punti ciascuno, un quesito e’ valutato 5 punti.
11. Superano le prove di cui ai commi 2, 3 e 4 i candidati che conseguono un punteggio complessivo non inferiore a 56/80, ottenuto dalla somma dei punteggi di cui al comma 8.
12. Il mancato superamento della prova comporta l’esclusione dal prosieguo della procedura.

10. All’art. 15 del decreto dipartimentale n. 510 del 23 aprile 2020 e’ aggiunto il comma 8: ai vincitori della procedura concorsuale straordinaria immessi in ruolo nell’anno scolastico 2021/2022 che rientrano nella quota dei posti destinati alla procedura per l’anno scolastico 2020/2021 e’ riconosciuta la decorrenza giuridica del rapporto di lavoro dal 1° settembre 2020.

11. L’art. 18, comma 1, del decreto dipartimentale n. 510 del 23 aprile 2020 e’ cosi’ sostituito: «Ai sensi di quanto previsto dall’art. 425 e seguenti del testo unico, l’ufficio scolastico regionale per il Friuli-Venezia Giulia provvede ad indire analoga procedura per la scuola secondaria di primo e secondo grado con lingua di insegnamento slovena delle Province di Trieste, Udine e Gorizia, anche avvalendosi della collaborazione dell’ufficio speciale di cui all’art. 13, comma 1, della legge 23 febbraio 2001, n. 38, adattando opportunamente le disposizioni del presente bando alle specifiche norme in materia di istruzione in lingua slovena, fermi restando i requisiti di accesso e l’articolazione della procedura, da espletarsi in conformita’ a quanto disposto dall’art. 12 del bando».

Il Capo Dipartimento: Bruschi

Avvertenza:
Ai sensi dell’art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69, gli allegati sono pubblicati sul sito internet del Ministero www.miur.gov.it