Con i nuovi banchi le scuole dovranno aggiornare i protocolli di sicurezza

da Orizzontescuola

di Avv. Marco Barone

In questo momento è in corso un dibattito enorme sulla questione dei nuovi banchi. Un dibattito che tocca più sfere, da quelle economiche, a quelle del fatto che si sia colta la palla al balzo per entrare nella scuola 2.0 con una didattica diversa che passa anche dai nuovi banchi. In tutto ciò però pare essere sfuggito che sarà certamente necessario rivedere ed aggiornare i protocolli di sicurezza a scuola e le prove di evacuazione con i relativi comportamenti da assumere in caso di terremoto e non solo.

I comportamenti da assumere oggi in caso di evacuazione per terremoto

I protocolli universali adottati nelle scuole vogliono che al messaggio “inizio esercitazione terremoto” gli allievi e gli insegnanti si porteranno sotto i banchi (cattedra o architrave per gli adulti). Gli altri lavoratori troveranno riparo sotto i tavoli o vicino muri portanti.

Con i nuovi banchi tutto questo ovviamente non sarà più possibile. Verrà meno uno strumento tradizionale di protezione per gli studenti soprattutto nelle aree più a rischio in caso di terremoti? Come è noto il piano di emergenza a scuola è di fatto un mero strumento operativo in cui vengono definiti i compiti ed i ruoli che vengono assunti in caso di emergenza ed i comportamenti da adottare. La normativa di riferimento riguardante la sicurezza scolastica è il Decreto 26 agosto 1992 del Ministero dell’Interno che è quello per le norme anti incendio ed al punto 12 del DM si riporta in modo chiaro che devono essere effettuate almeno due prove di evacuazione nel corso dell’anno scolastico.

Sul quando, saranno le scuole a decidere, ma è evidente che lì dove verranno adottati i nuovi banchi sarà necessario aggiornare anche i protocolli di sicurezza e le procedure in caso di evacuazione ed ovviamente il Documento della Valutazione dei Rischi redatto ai sensi del DLGS 81 del 2008.

Il terremoto non è un fatto eccezionale, le misure di protezione devono essere adeguate

Per il Tribunale dell’Aquila il terremoto “non rappresenta un fatto eccezionale nel quadro della sismicità dell’area, e le sue caratteristiche rientrano negli elaborati di pericolosità sismica utilizzati per assegnare i Comuni alle zone sismiche e per stabilire gli spettri della normativa antisismica”. La Cassazione con sentenza n. 2536 del 21 gennaio 2016 ha affermato che il carattere di prevedibilità e non eccezionalità dell’evento sismico costituisce dato definitivo non posto in discussione tra le parti. Questa Corte ha già avuto modo di chiarire che i terremoti, anche di rilevante intensità, sono eventi rientranti tra le normali vicende del suolo, e non possono essere considerati come accadimenti eccezionali ed imprevedibili quando si verifichino in zone già qualificate ad elevato rischio sismico, o comunque formalmente classificate come sismiche (particolarmente Sez. 4, del 27/01/2010 n. 24732, Rv. 248115). In breve, si tratta di eventi con i quali i professionisti competenti sono chiamati a confrontarsi (Sez. 4, 16/11/1989 n. 17492, Rv. 182859). Tale responsabile approccio, improntato a speciale prudenza e accurata attenzione agli aspetti tecnico-scientifici ed alle informazioni e direttive che ne giungono, va qui ribadito. Va solo aggiunto che qualunque valutazione in tale delicata materia va naturalmente rapportata anche a ciascuna peculiare situazione concreta; e di ciò pure il giudice è chiamato a tener conto, come sempre è del resto richiesto nella delicata valutazione sulla colpa. L’ adeguatezza del comportamento dell’agente chiamato a gestire il rischio sismico andrà in ogni caso rapportato alle caratteristiche dell’edificio, alla sua utilizzazione, alle informazioni scientifiche, specifiche e di contesto, disponibili in ordine a possibilità o probabilità di verificazione di eventi dirompenti. Insomma, riassuntivamente, si tratterà di valutare tutte le contingenze proprie del caso concreto”.

E’ dovere della scuola tutelare l’incolumità degli studenti ma anche dei docenti

I nuovi banchi, dunque, comporteranno degli adeguamenti dei protocolli e sicuramente sarà necessario valutare in modo compiuto quali dovranno essere le regole comportamentali da adottare in classe da parte degli studenti con il nuovo arredo scolastico anche per evitare che gli studenti, stante la mobilità dei nuovi banchi, possano farne uso improprio e rendere ancora più complicato il lavoro di vigilanza del docente in classe. E sul punto non è mai ridondante ricordarlo in base all’articolo 2087 del codice civile il dirigente scolastico deve adottare tutte le misure idonee a prevenire rischi insiti all’ambiente di lavoro affinché si possa salvaguardare l’integrità psicofisica del docente. In merito alla responsabilità che sussiste verso gli studenti e specialmente sulla natura contrattuale della responsabilità si è già espressa più volte la Corte di Cassazione, si veda la Cassazione Sez. 4, 22/05/2007, Conzatti, Rv. 236852, Sez. 4, 23/02/2010 n. 17574, Ciabatti, Rv. 247522 . “La responsabilità dell’istituto scolastico e dell’insegnante non ha natura extracontrattuale, bensì contrattuale, atteso che, quanto all’istituto scolastico, l’accoglimento della domanda di iscrizione, con la conseguente ammissione dell’allievo alla scuola, determina l’instaurazione di un vincolo negoziale, dal quale sorge a carico dell’istituto l’obbligazione di vigilare sulla sicurezza e l’incolumità dell’allievo nel tempo in cui questi fruisce della prestazione scolastica in tutte le sue espressioni, anche al fine di evitare che l’allievo procuri danno a se stesso; e che, quanto al precettore dipendente dell’istituto scolastico, tra insegnante e allievo si instaura, per contatto sociale, un rapporto giuridico nell’ambito del quale l’insegnante assume, nel quadro del complessivo obbligo di istruire ed educare, anche uno specifico obbligo di protezione e vigilanza, onde evitare che l’allievo si procuri da solo un danno alla persona. Si tratta di principi con ancor maggiore evidenza applicabili alla figura del dirigente scolastico”.