Sentenza Corte Costituzionale 23 giugno 2020, n. 152

N. 152 SENTENZA 23 giugno – 20 luglio 2020

Giudizio di legittimita’ costituzionale in via incidentale. Assistenza e solidarieta’ sociale – Pensioni di invalidita’ – Beneficiari – Mutilati ed invalidi civili totalmente inabili al lavoro – Determinazione del relativo importo mensile, pari, per l’anno 2020, a euro 286,81 – Denunciata violazione dei principi di eguaglianza e di ragionevolezza, del diritto al mantenimento in favore di ogni cittadino inabile al lavoro, anche in relazione agli obblighi internazionali – Richiesta di rideterminazione dell’importo – Inammissibilita’ della questione. Assistenza e solidarieta’ sociale – Maggiorazioni sociali dei trattamenti pensionistici (nel caso di specie: pensioni di invalidita’) – Beneficiari – Invalidi civili totalmente inabili al lavoro – Requisiti – Soggetti di eta’ pari o superiore a sessanta anni, anziche’ di eta’ superiore a diciotto anni – Irragionevole disparita’ di trattamento con i beneficiari dell’assegno sociale e violazione del diritto al mantenimento in favore di ogni cittadino inabile al lavoro – Illegittimita’ costituzionale nei sensi e nel termine di cui in motivazione. – Legge 30 marzo 1971, n. 118, art. 12, primo comma; legge 28 dicembre 2001, n. 448, art. 38, comma 4. – Costituzione, artt. 3, 38, primo comma, 10, primo comma, e 117, primo comma, questi ultimi due in relazione agli artt. 4 e 28 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilita’, e agli artt. 26 e 34 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea. (T-200152) 

(GU 1a Serie Speciale – Corte Costituzionale n.30 del 22-7-2020)