Assunzioni docenti e ATA emergenza Covid: con lockdown contratti risolti senza indennizzo. ORDINANZA MI

da OrizzonteScuola

Di Ilenia Culurgioni

Assunzioni docenti e ATA per emergenza Covid. Ordinanza Ministero numero 83 del 5 agosto 2020 concernente le misure per la ripresa dell’attività didattica in presenza nell’anno scolastico 2020/2021 nel rispetto delle misure di contenimento dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.

Dopo le anticipazioni di Orizzonte Scuola, è stata pubblicata l’Ordinanza definitiva del Ministero dell’istruzione che disciplina le assunzioni di personale docente e ATA aggiuntivo esclusivamente per l’anno scolastico 2020/21.

Modalità assunzioni

I dirigenti preposti agli uffici scolastici regionali, previa acquisizione e valutazione delle motivate istanze dei dirigenti scolastici in cui sono evidenziate le comprovate necessità connesse al rispetto delle misure di contenimento dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 e nelle situazioni ove non sia possibile procedere diversamente, potranno derogare, nel limite delle risorse ripartite, al numero minimo e massimo di alunni per classe previsto, per ciascun grado di istruzione.

Gli Usr dunque attivano, per il solo anno scolastico 2020/2021 e nel limite delle dotazioni finanziarie definite ai sensi del decreto di cui all’articolo 231-bis, comma 2, del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, con loro decreti, ulteriori incarichi temporanei di personale docente e ATA, in
relazione alle specifiche esigenze delle istituzioni scolastiche.

Viene data priorità sia per il personale docente che ATA alla scuola dell’infanzia e del primo ciclo, con particolare riferimento alla scuola primaria.

Criteri

Le risorse vengono così ripartite:

  • per il 50% sulla base del numero degli alunni presenti al sistema informativo del
    Ministero, come comunicati dalla competente Direzione generale;
  • per il rimanente 50%, proporzionalmente sulla base delle richieste avanzate dagli
    Uffici scolastici regionali.

Contratti

I posti non sono disponibili per utilizzazioni e assegnazioni provvisorie, hanno decorrenza giuridica ed economica dalla data di inizio delle lezioni o dalla effettiva presa di servizio e fino al termine delle lezioni.

In caso di sospensione delle attività didattiche in presenza, i contratti di lavoro attivati si intendono risolti per giusta causa, senza diritto ad alcun indennizzo.

Le assunzioni vengono effettuate dalle graduatorie di istituto.

Per le eventuali sostituzioni del personale si procede ai sensi e nei limiti della normativa vigente, fermo restando il prioritario ricorso al personale a qualunque titolo in servizio presso l’istituzione scolastica e in possesso di abilitazione o di titolo di studio idoneo, consentendo, ove non sia possibile procedere diversamente, la sostituzione del personale così assunto dal primo giorno di assenza.

Per questo il 10% delle risorse è resa indisponibile per essere utilizzata per la copertura delle sostituzioni.

ORDINANZA