PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO PER L’ATTUAZIONE E IL COORDINAMENTO DELLE MISURE DI CONTENIMENTO E CONTRASTO DELL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19
Ordinanza 24 luglio 2020
Nomina del Ministero dell’istruzione quale soggetto attuatore. (Ordinanza n. 17). (20A04101)
(GU n.187 del 27-7-2020)
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
per l’attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell’emergenza epidemiologica COVID-19
Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale e’ stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da COVID-19;
Visto il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito in legge con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, recante «Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19»;
Visto l’art. 122 del predetto decreto-legge che prevede che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e’ nominato un Commissario straordinario per l’attuazione e il coordinamento delle misure occorrenti per il contenimento e il contrasto dell’emergenza epidemiologica COVID-19 e che ne definisce funzioni e poteri, anche in deroga alle disposizioni vigenti; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 18 marzo 2020, n. 0006119P4.8.1.4.1., con il quale, all’art. 1, il dott. Domenico Arcuri e’ stato nominato Commissario straordinario per l’attuazione e il coordinamento delle misure occorrenti per il contenimento e il contrasto dell’emergenza epidemiologica COVID-19, a cui sono stati conferiti i poteri di cui al richiamato art. 122;
Visto il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale» e, in particolare, l’art. 8, comma 8, in base al quale «Il Commissario straordinario per l’attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell’emergenza epidemiologica COVID-19, di cui all’art. 122 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, fino alla scadenza del predetto stato di emergenza, procede, nell’ambito dei poteri conferitigli e con le modalita’ previste dalla suddetta norma, all’acquisizione e distribuzione delle apparecchiature e dei dispositivi di protezione individuale, nonche’ di ogni necessario bene strumentale, … , utile a garantire l’ordinato avvio dell’anno scolastico 2020-2021, nonche’ a contenere e contrastare l’eventuale emergenza nelle istituzioni scolastiche statali»;
Vista la richiesta del Ministro della salute del 7 luglio 2020 (prot. GAB 0009137); Viste le deliberazioni del Comitato tecnico-scientifico di cui alle ordinanze del Capo Dipartimento della protezione civile n. 630 del 3 febbraio 2020, n. 683 del 18 aprile 2020 e n. 673 del 15 maggio 2020, adottate il 28 maggio 2020 e il 22 giugno 2020, recanti, fra l’altro, le indicazioni circa le modalita’ di ripresa delle attivita’ didattiche del prossimo anno scolastico;
Visto l’avviso di indizione di gara in procedura semplificata e di massima urgenza per l’acquisizione e la distribuzione, entro il 10 agosto 2020, di 2.000.000 di kit rapidi qualitativi per l’effettuazione di test sierologici sull’intero territorio nazionale prioritariamente destinati al personale docente e non docente delle scuole pubbliche e private, pubblicato il 9 luglio 2020;
Considerato che i kit sierologici di cui al punto precedente saranno distribuiti ai medici di medicina generale per la somministrazione al personale docente e non docente della scuola pubblica e privata, che rientrino tra i relativi assistiti, in base ai fabbisogni appositamente definiti;
Ritenuto che occorra:
a) fornire a ciascun medico di medicina generale il numero di kit sierologici necessari e, pertanto:
i. raccogliere, con modalita’ sicure, i dati (nome, cognome, codice fiscale e istituto scolastico di appartenenza) del personale docente e non docente destinatario dell’effettuazione, su base volontaria e con consenso informato, del test sierologico, in un data-base finalizzato ad interfacciarsi con il sistema informativo Tessera sanitaria;
ii. individuare in tal modo, per ciascun medico di medicina generale, il numero degli assistiti appartenenti al novero del personale docente e non docente interessato;
b) dotare ciascun medico di medicina generale del supporto tecnologico necessario alla gestione delle procedure di somministrazione del test sierologico, alla individuazione degli aventi diritto, alla registrazione degli esiti e alla comunicazione degli eventuali riscontri positivi alla ASL competente per la somministrazione dei test molecolari (tamponi) finalizzati all’accertamento della sussistenza attuale dell’infezione da COVID-19 e per la ricostruzione degli eventuali contatti stretti e gli altri adempimenti di competenza;
c) estrarre i dati statistici dei test sierologici somministrati e dei relativi esiti, senza identificare i singoli soggetti, utilizzando informazioni quantitative, anonime e aggregate;
d) analizzare compiutamente l’evoluzione della pandemia ai fini epidemiologici, estraendo, esclusivamente in forma anonima e aggregata, i dati concernenti gli esiti dei test molecolari somministrati ai soggetti risultati positivi al test sierologico;
Visto l’art. 2-sexies del codice in materia di protezione dei dati personali adottato con decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, che disciplina il trattamento di categorie particolari di dati personali necessario per motivi di interesse pubblico rilevante;
Visto l’art. 17-bis del richiamato decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, concernente il trattamento dei dati personali nel contesto dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, il quale prevede che «per motivi di interesse pubblico nel settore della sanita’ pubblica e, in particolare, per garantire la protezione dall’emergenza sanitaria a carattere transfrontaliero determinata dalla diffusione del COVID-19 mediante adeguate misure di profilassi, nonche’ per assicurare la diagnosi e l’assistenza sanitaria dei contagiati ovvero la gestione emergenziale del Servizio sanitario nazionale, nel rispetto dell’art. 9, paragrafo 2, lettere g), h), e i), e dell’art. 10 del regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, nonche’ dell’art. 2-sexies, comma 2, lettere t) e u), del codice di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, i soggetti operanti nel Servizio nazionale della protezione civile, di cui agli articoli 4 e 13 del codice di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, e i soggetti attuatori di cui all’art. 1 dell’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 630 del 3 febbraio 2020, nonche’ gli uffici del Ministero della salute e dell’Istituto superiore di sanita’, le strutture pubbliche e private che operano nell’ambito del Servizio sanitario nazionale e i soggetti deputati a monitorare e a garantire l’esecuzione delle misure disposte ai sensi dell’art. 2 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, anche allo scopo di assicurare la piu’ efficace gestione dei flussi e dell’interscambio di dati personali, possono effettuare trattamenti, ivi inclusa la comunicazione tra loro, dei dati personali, anche relativi agli articoli 9 e 10 del regolamento (UE) n. 2016/679, che risultino necessari all’espletamento delle funzioni ad essi attribuite nell’ambito dell’emergenza determinata dal diffondersi del COVID-19. 2. La comunicazione dei dati personali a soggetti pubblici e privati, diversi da quelli di cui al comma 1, nonche’ la diffusione dei dati personali diversi da quelli di cui agli articoli 9 e 10 del citato regolamento (UE) n. 2016/679, sono effettuate nei casi in cui risultino indispensabili ai fini dello svolgimento delle attivita’ connesse alla gestione dell’emergenza sanitaria in atto»;
Visto il decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111; Visto l’art. 11, comma 15, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, recante norme sulla evoluzione della tessera sanitaria (TS) verso la tessera sanitaria – Carta nazionale dei servizi (TS-CNS); (ordinamento della tessera sanitaria – Carta nazionale dei servizi);
Nomina:
Il Ministero dell’istruzione quale soggetto attuatore incaricato di fornire alla Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell’economia e delle finanze titolare del sistema tessera sanitaria – Carta nazionale dei servizi, i dati individuati al precedente punto a.i, raccolti nel data base del sistema NoiPA, relativi al personale docente e non docente delle scuole statali, acquisendo anche, per quanto possibile, i dati relativi al personale scolastico della Regione Valle d’Aosta, delle Province autonome di Trento e Bolzano e al personale delle scuole paritarie.
La Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell’economia e delle finanze, titolare del sistema tessera sanitaria – Carta nazionale dei servizi quale soggetto attuatore per assicurare, tramite Sogei S.p.a, proprio partner tecnologico:
l’integrazione del sistema tessera sanitaria con le funzionalita’ necessarie per l’incrocio dei dati forniti dal Ministero dell’istruzione con quelli dei medici di medicina generale fornendo a ciascuno di loro l’elenco degli assistiti da sottoporre a test;
l’integrazione, entro il 20 agosto 2020, del sistema tessera sanitaria con le funzionalita’ necessarie alla registrazione degli esiti della somministrazione del test sierologico e alla comunicazione dei riscontri positivi alla ASL competente per la somministrazione dei test molecolari (tamponi) finalizzati all’accertamento di infezione da COVID-19, alla ricostruzione degli eventuali contatti stretti e agli altri adempimenti di competenza del Dipartimento di prevenzione;
l’estrazione, con modalita’ sicure, in qualita’ di responsabile del trattamento di dati, secondo le indicazioni fornite dal Ministero della salute, in qualita’ di titolare del trattamento e il successivo invio dei dati statistici aggregati e anonimi relativi all’andamento della somministrazione e agli esiti dei test sierologici e molecolari (tamponi), alla Direzione generale della prevenzione sanitaria del Ministero della salute, al fine di analizzare compiutamente lo stato immunologico della popolazione e l’andamento dell’infezione da COVID-19, sotto il profilo epidemiologico;
l’invio, entro il 27 luglio 2020, alla struttura del Commissario straordinario per l’emergenza epidemiologica COVID-19 dei dati quantitativi necessari alla distribuzione dei kit sierologici alle ASL competenti per territorio, nonche’ il successivo invio dei dati statistici aggregati ed anonimi concernenti il numero dei test sierologici e molecolari (tamponi) effettuati.
Roma, 24 luglio 2020
Il Commissario straordinario: Arcuri