Concorso dirigenti, quiz preselettivi legittimi. Sì a batteria anche se con domande errate. Sentenza

da OrizzonteScuola

Di Laura Biarella

Alcuni candidati al concorso per il reclutamento dei DS 2011 si è rivolto alla giustizia chiedendo l’annullamento dei relativi atti. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione III Stralcio, con la Sentenza n. 9220 del 17 agosto 2020, pur dichiarando infondato il ricorso, ha fornito un prezioso elenco delle pretese illegittimità fatte emergere dai candidati, e interpretate, nel corso degli anni, come conformi alla legge, dalla giurisprudenza.

L’espletamento delle procedure preselettive basate su test di accesso è legittimo?

La previsione, a scopi di semplificazione ed accelerazione dell’iter concorsuale, della necessità di sottoporre i candidati ad una prova preliminare preordinata ad accertare il possesso da parte loro di requisiti culturali di base non è stata giudicata irragionevole. La stessa, infatti, consente di ridurre il numero dei partecipanti alle prove scritte, con conseguente riduzione della complessità e dei tempi della procedura, tramite un meccanismo semplice e tale da garantire la parità di trattamento degli interessati (Tar Lazio, n. 603/2011 e Cons. Stato, sez. IV, n. 2797/2004).

Il tempo a disposizione dei candidati per rispondere alle domande era troppo esiguo?

La giurisprudenza amministrativa (Cons. Stato n. 1057/2015 e 77/2019) espressasi sulla censura in questione l’ha ritenuta infondata, sulla considerazione che “quanto al tempo, ritenuto estremamente esiguo, di 100 minuti assegnato per rispondere a 100 domande, va rilevato che, come osservato in altre analoghe circostanze dalla sezione, l’esiguità del tempo a disposizione fa sì che il candidato, il quale disponga di un lasso di tempo a volte molto limitato, proceda in via logica a rispondere prioritariamente a quiz sui quali si sente particolarmente sicuro, riservando alla parte finale della sua applicazione intellettuale la soluzione di quiz che ritiene più problematici” (TAR Lazio sezione III bis, 10 marzo 2010, n. 3652).

Il “librone” riportava anche i quesiti errati?

Come ha rilevato nella sentenza n. 1117 del 2013 del Tar Lazio, l’eventuale incertezza determinata da tale circostanza non inciderebbe sulla par condicio dei concorrenti, tutti chiamati a rispondere sui medesimi quesiti. Al riguardo è stato rilevato che l’Amministrazione ha esaurito il suo compito di assicurare un corretto andamento della prova preselettiva proprio con la rettifica dei test, che hanno posto tutti i concorrenti dinanzi alla medesima prova (T.A.R. Roma Lazio sez. III, 5 aprile 2012 e sez. I, 16 aprile 2007, n. 3275).

L’amministrazione avrebbe dovuto astenersi dal formulare quesiti particolarmente complessi?

La scelta degli argomenti e il grado di difficoltà dei quesiti rientrano nell’ambito della scelta di merito o, quantomeno, in un ambito di discrezionalità tecnica molto ampia che, in quanto tale, risulta essere insindacabile dal giudice amministrativo salvo profili di manifesta illogicità ed irragionevolezza (T.A.R. Napoli Campania sez. IV, 28 ottobre 2011, n. 5051 e T.A.R. Roma Lazio sez. III, 18 giugno 2008, n. 5986). Al tempo stesso, rimangono nella discrezionalità della commissione le scelte sulle modalità con cui procedere allo svolgimento del concorso, che qualora non illogiche e qualora non si traducano in elementi di discriminazione illegittima tra concorrenti devono ritenersi prive di vizi. Le circostanze, compresa quella relativa alla necessità di annerire le risposte corrette e non di barrarle, infatti, non hanno alterato la par condicio fra i partecipanti alla prova preselettiva, atteso che il materiale fornito agli interessati (“librone”) e le modalità di svolgimento di tale prova (annerimento delle risposte corrette) sono state le medesime per tutti i concorrenti (Cons. di Stato, Sez. VI, 4 febbraio 2015, n. 1057 e Sez. II, 13 luglio 2016, n. 1743/2016, come anche parere 644/2017), tanto più che l’abitudine a sfogliare libri anche voluminosi e a esercitare la memoria costituiscono attitudine che ben può essere valutata al fine della selezione di dirigenti scolastici.
Lo svolgimento della prova secondo i tempi e le modalità previste (in particolare, la batteria dei 6.000 quesiti veniva pubblicata ad appena 7 giorni dallo svolgimento della prova ne venivano annullati circa 1.000, ritenuti erronei) ha privilegiato le capacità mnemoniche dei candidati piuttosto che selezionare quelli dotati di un minimo livello culturale? Come affermato con riferimento alla preselezione informatica del concorso a posti di Notaio, la modalità ha il solo scopo di accertare il possesso di un livello di preparazione minimo, che renda utile la partecipazione al concorso. I suoi contenuti risultano coerenti con la sua natura di prova e, quindi, con la funzione selettiva, cui essa adempie. Pertanto, non è irragionevole che il legislatore abbia attribuito valore rilevante in tale fase alle attitudini mnemoniche dei candidati (T.A.R. Roma Lazio sez. I, 4 giugno 2008, n. 5484).

E’ stato legittimo affidare l’elaborazione della batteria a gruppi di soggetti esterni?

La giurisprudenza amministrativa, con riferimento ad una fattispecie del tutto analoga, ha evidenziato che la circostanza che l’amministrazione si sia affidata alla correzione della prova preselettiva mediante strumenti di lettura ottica delle risposte non rappresenta una scelta viziata bensì risulta consentito dall’art. 7, c. 2 bis del d.P.R. n. 487/1994: “Le prove di esame possono essere precedute da forme di preselezione predisposte anche da aziende specializzate in selezione di personale. I contenuti di ciascuna prova sono disciplinati dalle singole amministrazioni le quali possono prevedere che le prove stesse siano predisposte anche sulla base di programmi elaborati da esperti in selezione”, come è accaduto nel caso in esame, ove la preselezione è stata affidata al FORMEZ (TAR Lazio, sez. III bis. n. 3176/2012).

Sussiste incompatibilità tra la funzione di componente del comitato di esperti che ha predisposto i quiz e l’incarico di docente nei corsi di preparazione al concorso per dirigenti scolastici?

Per costante e condiviso indirizzo giurisprudenziale, una tale situazione di incompatibilità si può ravvisare solo nei casi in cui tra esaminatore e concorrente sussista un sodalizio di interessi economici, di lavoro o professionali talmente intenso da ingenerare il sospetto che la valutazione del candidato non sia oggettiva e genuina, ma condizionata da tale cointeressenza (Consiglio di Stato, sezione III, 20 settembre 2012, n. 5023).

I quiz selettivi hanno rappresentato un idoneo strumento di preselezione dei candidati?

La giurisprudenza amministrativa si è costantemente orientata nel senso della sua ammissibilità. In particolare, è stato precisato che la previsione, a scopi di semplificazione ed accelerazione dell’iter concorsuale, della necessità di sottoporre i candidati ad una prova preliminare preordinata ad accertare il possesso da parte loro di requisiti culturali di base non appare irragionevole. Essa, infatti, consente di ridurre il numero dei partecipanti alle prove scritte, con conseguente riduzione della complessità e dei tempi della procedura, attraverso un meccanismo semplice e tale da garantire la parità di trattamento degli interessati (Tar Lazio, 12982/2015). La previsione della prova preselettiva nell’ambito di una procedura concorsuale è un modulo organizzativo che l’Amministrazione può adottare laddove il numero di domande di partecipazione sia esorbitante o comunque tale da determinare delle sensibili lungaggini procedimentali. A tali argomenti, è stato aggiunto che il procedimento in oggetto ha carattere concorsuale e non consiste in un esame di abilitazione, con la conseguenza che l’amministrazione ben può stabilire una soglia rapportata al numero dei candidati piuttosto che al numero di risposte giuste fornite da parte del candidato.