Nota 29 novembre 2012, Prot. n. AOODGPER.9107

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Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca

Dipartimento per l’istruzione

Direzione generale per il personale scolastico

Ufficio IX

 

Ai Direttori degli Uffici Scolastici Regionali

Loro Sedi

OGGETTO: ART.15 DELLA LEGGE 183/2011 (“MODIFICHE DEL TESTO UNICO DELLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI IN MATERIA DI DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA” DI CUI AL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 DICEMBRE 2000, N. 445)

Con riferimento alle modifiche introdotte all’art.15 della legge 183/2011 recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello stato (legge di stabilità 2012)”, alla disciplina dei certificati e delle dichiarazioni sostitutive contenuta nel “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa” di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, si segnala la direttiva della Presidenza del Consiglio n. 14 del 22 dicembre 2011, con particolare riguardo al punto c) riportato in nota (1).

La citata normativa introducendo alcune regole di seguito brevemente sintetizzate ha sostanzialmente inteso ribadire in maniera categorica che la pubblica amministrazione non deve richiedere carte ai cittadini né farle girare da un ufficio all’altro.
– Ogni ufficio della P.A. è obbligato a ricercare tutti i dati che già sono in possesso del complesso di enti ed uffici della pubblica amministrazione;
– l’interessato può richiedere certificati che attestino il suo stato o il possesso di certi requisiti, ma questi certificati non possono e non devono essere consegnati ad altri uffizi pubblici; essi servono solo per attestare stati o fatti ai privati;
– il funzionario della P.A. non può richiedere certificati né può riceverli. Il violare questa norma significa commettere un illecito disciplinare;
– l’interessato per dimostrare alla P.A. il possesso dei richiesti requisiti deve semplicemente rendere o produrre una autocertificazione; se necessario il medesimo deve indicare elementi idonei a individuare l’ufficio pubblico presso cui si trovano le informazioni e i dati (ad. es. se dichiara di aver effettuato un certo versamento, deve indicare l’ufficio destinatario e la data del versamento);
– la P.A. può chiedere conferma dei dati indicati nell’autocertificazione presso gli uffici competenti;
– fanno eccezione a questa normativa i certificati medici e sanitari;
– la P.A. deve mettere a disposizione dell’interessato i moduli per l’autocertificazione.

Il Direttore Generale

Fto. Luciano Chiappetta

 

(1) Direttiva n. 14 del 22 dicembre 2011
Adempimenti urgenti per l’applicazione delle nuove disposizioni in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive di cui all’articolo 15, della legge 12 novembre 2011, n. 183
« c) le amministrazioni certificanti sono tenute ad individuare un ufficio responsabile per tutte le attività volte a gestire, garantire e verificare la trasmissione dei dati o l’accesso diretto agli stessi da parte delle amministrazioni procedenti; tale adempimento risulta indispensabile, anche per consentire “idonei controlli, anche a campione”, delle dichiarazioni sostitutive, a norma dell’articolo 71 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000. L’ufficio in questione è altresì responsabile della predisposizione delle convenzioni per l’accesso ai dati di cui all’articolo 58 del Codice dell’amministrazione digitale, approvato con decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82; d) le amministrazioni certificanti, per il tramite dell’ufficio responsabile di cui alla precedente lett. c), devono individuare e rendere note, attraverso la pubblicazione sul proprio sito istituzionale, le misure organizzative adottate per l’efficiente, efficace e tempestiva acquisizione d’ufficio dei dati e per l’effettuazione dei controlli medesimi, nonché le modalità per la loro esecuzione; e) la mancata risposta alle richieste di controllo entro trenta giorni costituisce violazione dei doveri d’ufficio ed è presa in considerazione ai fini della misurazione e della valutazione della performance individuale dei responsabili dell’omissione.»