Il Rischio Radon alla luce dell’emergenza Covid-19

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di Leon Zingales

a) Pericoli del Radon

Il Radon, gas radioattivo naturale, è chimicamente un gas nobile inodore, incolore, insapore e reagisce difficilmente con gli altri composti chimici. Circa 8 volte più pesante dell’aria, si origina in seguito al decadimento radioattivo di elementi come l’uranio e il radio (presenti in quantità variabile in tutta la crosta terrestre).

La sua concentrazione viene solitamente misurata in Becquerel su metro cubo (Bq/mc), ove il Becquerel rappresenta una disintegrazione al secondo.

Si stima che causi il decesso di oltre 50 mila persone in tutto il mondo ogni anno e per i suoi effetti è stato inserito dalla Commissione Internazionale per la Ricerca sul Cancro (IARC) nel Gruppo 1 degli agenti cancerogeni.

Il Radon si sprigiona dal suolo e si può diffondere nell’aria delle abitazioni liberandosi da aperture, fessure o microfratture delle fondamenta. L’edificio intrappola il gas radioattivo, ne limita la dispersione in atmosfera, e per questo motivo la sua concentrazione aumenta. Il Radon è pericoloso per inalazione: tanto maggiore è la sua concentrazione nell’aria tanto più alta è la possibilità di sviluppare un tumore in seguito all’esposizione delle cellule dell’apparato respiratorio alle radiazioni sprigionate nel corso del decadimento radioattivo. Il Radon, ma anche le sostanze che possono provenire dal suo decadimento, possono emettere nel tempo particelle che, se inalate, si depositano nei polmoni, provocando un irraggiamento energetico che danneggia le cellule epiteliali. Al verificarsi di questa situazione aumenta il rischio di contrarre un tumore polmonare.

Questo gas si può liberare anche da alcuni materiali da costruzione (come per esempio il tufo, pozzolana, ecc.) o dall’acqua sorgiva o prelevata dal sottosuolo. Il Radon si può infatti trovare anche nell’acqua potabile, con una concentrazione molto variabile; anche se in misura minore rispetto alla concentrazione di Radon presente nell’atmosfera, questo gas radioattivo presente nell’acqua potabile può rappresentare comunque una fonte di esposizione dello stomaco alle radiazioni ionizzate. Quando si è accertata la presenza di Radon si può diminuirne la concentrazione, e quindi di conseguenza la pericolosità, attraverso una serie di possibili interventi, alcuni dei quali a costo molto basso, quali ad esempio: pressurizzazione del terreno, aspirazione dell’aria interna, aereazione dell’ambiente, ventilazione del vespaio, pressurizzazione dell’intero edificio, sigillatura di crepe e fessure presenti in muri o in pavimenti, impermeabilizzazione del pavimento, isolamento delle porte comunicanti con scantinati.

b) Misurazione della concentrazione del Radon: ruolo del Dirigente scolastico

Ai sensi dell’art. 10-quinquies, comma 5 del del D.lgs. 230/95, i dirigenti scolastici si devono prodigare a far misurare la concentrazione di Radon in aria negli ambienti lavorativi considerati a rischio, avendo come riferimento il valore di 500 Bq/m3. Tale livello è detto “livello di azione” ed è inteso come concentrazione media annua. Qualora si osservi il superamento del livello di azione (500 Bq/m3), occorre stabilire misure di prevenzione (azione di bonifica degli ambienti) e/o misure di protezione dei lavoratori (qualora il risanamento non sia possibile oppure si sia dimostrato poco efficace). Se la concentrazione è superiore a 500 Bq/m3 gli obblighi del dirigente scolastico sono tassativi, in quanto non sono applicabili le deroghe previste dalla norma stessa.

Si tenga conto che il valoredel Radon indoor nelle abitazioni previsto nella Direttiva Europea, approvata il 5 dicembre 2013 ma non ancora recepita dall’ordinamento nazionale, prevede che gli Stati Membri dell’Unione Europea adottino un livello di riferimento di concentrazione di Radon non superiore a 300 Bq/m3. Di conseguenza si reputa estremamente probabile che il valore massimo accettabile presto subirà una repentina diminuzione. Talune regioni, quali Puglia e Campania, hanno già promulgato leggi regionali concernenti la riduzione dalle esposizioni alla radioattività naturale derivante dal gas ‘Radon’, recependo come limite massimo proprio 300 Bq/m3.

Paradossalmente, in atto, non esiste dunque un limite massimo uniforme a livello nazionale.

APPROFONDIMENTO: Obbligo di un Esperto Qualificato Tenendo conto che la normativa in materia di governo del territorio, ai sensi dell’art. 117 della Costituzione, è oggetto di legislazione concorrente (spetta alle Regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato), in attesa del recepimento della Direttiva Europea del 5 Dicembre 2013, talune regioni, oltre ad abbassare il limite massimo da 500  Bq/m3 a 300  Bq/m3, non hanno previsto l’obbligo di presenza di Esperto Qualificato. A titolo esemplificativo, la Legge 30 del 03/11/2016 della Regione Puglia “Norme in materia di riduzione dalle esposizioni alla radioattività naturale derivante dal gas ‘Radon’ in ambiente confinato”, nell’art. 4, terzo comma non richiede, a differenza di quanto prevede il terzo comma dell’art. 10 quinquies del D.lgs. 230/95, la collaborazione dell’esperto qualificato per individuare le azioni di rimedio idonee a ridurre la concentrazione di Radon in aria al di sotto dei limiti previsti. Inoltre non viene specificato che il monitoraggio debba essere effettuato necessariamente da un Esperto Qualificato; pertanto sarebbe possibile incaricare anche un altro tecnico ovvero fare direttamente la misurazione con dosimetri passivi.   Eguali considerazioni valgono per la Campania, ove vale la Legge regionale n.13 del 08/07/2019 “Norme in materia di riduzione dalle esposizioni alla radioattività naturale derivante dal gas Radon in ambiente connato chiuso. Malgrado la non obbligatorietà in talune regioni, si reputa sempre consigliabile avvalersi di un Esperto Qualificato non solo per l’individuazione delle misure idonee alla riduzione del rischio, ma anche per la misurazione da effettuare. Infatti, il campionamento effettuato da personale non qualificato, potrebbe riportare misurazioni non corrette qualora non venissero eseguite le corrette procedure (scelta dei dosimetri, loro posizionamento, numero di dosimetri, ecc.).

La misurazione della concentrazione del Radon può essere eseguita attraverso diversi rivelatori associati a diverse tecniche: rivelatori a tracce, a carbone attivo, ad integrazione elettronica o mediante l’utilizzo del monitor continuo. I rivelatori di Radon possono misurare la concentrazione media del Radon nel periodo indagato (rivelatori a tracce nucleari o ad elettrete con durata del campionamento da un mese ad un anno), altri invece consentono di monitorare l’andamento temporale della concentrazione del gas, sovente considerando tempi più limitati.

APPROFONDIMENTO: Contenuti della relazione tecnica associata alla misurazione del Radon Ai sensi delle “Linee guida per le misure di concentrazione di Radon in aria nei luoghi di lavoro sotterranei” della Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province Autonome di Trento e Bolzano del 6 Febbraio 2003, il risultato delle misure sarà contenuto in una relazione tecnica o resoconto di prova rilasciato al Dirigente scolastico. Nella relazione tecnica o resoconto dovrebbero essere riportate almeno le seguenti informazioni: • intestazione dell’organismo che rilascia il documento • identificazione del documento (per esempio un numero o codice progressivo) • i dati anagrafici del committente • la tecnica di misura utilizzata • periodi di esposizione dei rivelatori (sotto la responsabilità del committente) e relativi risultati in termini di concentrazione • il risultato della concentrazione di Radon media annua associato al luogo della misura, chiaramente individuato (se in un luogo di lavoro vengono effettuate misure in più locali/ambienti o più misure in uno stesso ambiente, è necessario che nella scheda informativa compilata dal committente sia identificato ciascun punto di misura e che lo stesso identificativo sia riportato nella relazione) • l’incertezza associata a tutti i risultati delle misure • la firma della persona che ha effettuato le misure e di chi autorizza il rilascio del risultato • eventuali note relative ai risultati

c) Locali a rischio: obblighi del Dirigente scolastico

Le azioni che il Dirigente scolastico deve mettere in atto, dopo la misurazione, dipendono dal valore di Radon rilevato e sono obblighi previsti dal D.Lgs. 241/2000 che identifica le situazioni lavorative nelle quali si può verificare il rischio da Radon. Ai fini del rischio da Radon si prendono in considerazione:

• le attività lavorative svolte in luoghi di lavoro in sotterraneo (attività a);

• le attività svolte in luoghi di lavoro in superficie, posti in zone ben identificate – aree a rischio Radon (attività b).

Si rammenta che, ai sensi delle “Linee guida per le misure di concentrazione di Radon in aria nei luoghi di lavoro sotterranei” (documento tecnico approvato dalla Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province Autonome di Trento e Bolzano del 6 Febbraio 2003), per “luogo di lavoro sotterraneo” si intende un locale ad uso lavorativo con almeno tre pareti interamente sotto il piano di campagna.

Si tenga conto che l’emergenza Covid-19, con la conseguente ricerca di locali alternativi per svolgere le lezioni, rende oggettivamente più probabile l’utilizzo di locali sotterranei, determinando la necessità di valutazione del rischio Radon, alla stessa stregua di altre tipologie di rischio.

In Puglia (Legge Regionale 30 del 3/11/2016) ed in Campania (Legge regionale n.13 del 08/07/2019), è prescritta invece la misurazione di Radon in tutti i locali dell’immobile interessato per gli edifici strategici di cui al D.M. 14.01.2008 e destinati all’istruzione, compresi gli asili nido e le scuole d’infanzia.

Tutto deve essere commisurato al L.A, ossia il “i”, inteso come concentrazione media annua massima, corrispondente a 500 Bq/m3 (tranne Campania e Puglia, ove assume il valore di 300 Bq/m3). Si reputa utile schematizzare le azioni da effettuare attraverso la seguente tabella.

RischioObblighi del Dirigente scolastico ( D.Lgs. 241/2000)
Trascurabile ≤ 0.5 L.A.  Nessun obbligo. Si consiglia comunque aereazione dell’ambiente.
Basso Valore misurato tra 0.5 L.A. e 0.8 L.A.    Nessun obbligo. Si consiglia comunque aereazione dell’ambiente, isolamento delle porte comunicanti con scantinati.
Medio Valore misurato tra 0.8 L.A. e 1 L.A.Obbligo di ripetere la misura entro un anno. Consigliati fortemente aereazione dell’ambiente, ventilazione di eventuali vespai, sigillatura di crepe e fessure presenti in muri o in pavimenti, isolamento delle porte comunicanti con scantinati.
Alto Valore misurato ≥ 1 L.A.Obblighi – entro un mese dalla data della relazione tecnica inerente la misurazione dei locali, deve inviare una comunicazione a ARPA o SSN competente per territorio (presso i Dipartimenti della Prevenzione) e Direzione Provinciale del Lavoro; –Entro tre anni deve far bonificare i locali avvalendosi di un Esperto Qualificato e, in seguito, deve far eseguire nuove misure per verificarne l’efficacia; – se, dopo le azioni di rimedio, le nuove misurazioni fornissero concentrazioni di Radon ancora superiori al livello di azione, è tenuto ad adottare le misure di protezione dei lavoratori. Consiglio –Invio immediata comunicazione all’Ente proprietario per concordare bonifica e contestuale ricerca di locali alternativi.
Indicatore utilizzatoLivello d’Azione ai sensi del D.lgs. 230/95 e del D.Lgs. 241/2000

Le suddette azioni sono previste dagli artt. 10-ter e 10-quinquies del D.lgs. 230/95 come modificato dal D.Lgs. 241/2000. Poiché tali articoli appartengono al Capo III-bis “esposizioni da attività lavorative con particolari sorgenti naturali di radiazioni”, ai sensi dell’Art. 142-bis, l’eventuale mancato assolvimento degli obblighi da parte del Dirigente scolastico è punibile con l’arresto sino a tre mesi o con l’ammenda da lire cinque milioni (Euro 2582,28) a lire venti milioni (Euro 10329,13).

APPROFONDIMENTO: Inapplicabilità del D.Lgs. 81/08 per protezione rischio Radon Il rischio Radon, in quanto radiazione ionizzanti, in linea teorica, potrebbe trovare collocazione all’interno del Titolo VIII del D.Lgs. 81/08, insieme agli altri fattori di rischio di tipo fisico, alla stessa stregua di altre tipologie di radiazioni, quali i campi elettromagnetici, trattati nel capo IV, o le radiazioni ottiche, trattate capo V del Titolo VIII del D.Lgs. 81/08. Invece, il legislatore ha preferito mantenere, per le radiazioni ionizzanti, una normativa distinta dal resto dei rischi lavorativi. Infatti, nel Titolo VIII del D.Lgs. 81/08 (art. 180, c. 3) viene esplicitato che: “La protezione dei lavoratori dalle radiazioni ionizzanti è disciplinata unicamente dal D.Lgs. 230/95 e s.m.i.”.

Bibliografia

  • Legge Regionale n. 30 del 3/11/2016 della Regione Puglia “Norme in materia di riduzione dalle esposizioni alla radioattività naturale derivante dal gas ‘Radon’ in ambiente confinato”;
  • Legge Regionale n. 13 del 08/07/2019 della Regione Campania “Norme in materia di riduzione dalle esposizioni alla radioattività naturale derivante dal gas Radon in ambiente connato chiuso”;
  • Decreto Legislativo 17 marzo 1995, n. 230 “Attuazione delle direttive Euratom 80/836, 84/467, 84/466, 89/618, 90/641 e 92/3 in materia di radiazioni ionizzanti”. Gazzetta Ufficiale n. 136 Suppl. Ordinario, 13 giugno 1995
  • Decreto Legislativo 26 maggio 2000, n. 241 “Attuazione della direttiva 96/29/Euratom in materia di protezione sanitaria della popolazione e dei lavoratori contro i rischi derivanti dalle radiazioni ionizzanti”. Gazzetta Ufficiale n. 203 Suppl. Ordinario, 31 agosto 2000
  •  Decreto Legislativo 9 maggio 2001, n. 257 “Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 26 maggio 2000, n. 241, recante attuazione della direttiva 96/29/Euratom in materia di protezione sanitaria della popolazione e dei lavoratori contro i rischi derivanti dalle radiazioni ionizzanti”. Gazzetta Ufficiale n. 153 Serie Generale, 4 luglio 2001;
  • Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province Autonome di Trento e Bolzano del 6 Febbraio 2003 “Linee guida per le misure di concentrazione di Radon in aria nei luoghi di lavoro sotterranei”;
  • Leon Zingales, Scuola in Sicurezza-Realizzazione di un organigramma completo aggiornato all’emergenza Covid-19, Susil Edizioni, 2020, ISBN 9788855401265;
  • Leon Zingales, Il Rischio legionella alla luce dell’emergenza Covid-19, 23 Giugno 2020, Educazione&Scuola, ISSN 1973-252X.