Ritorno a scuola e COVID, la responsabilità dei docenti è diversa da quella dei dirigenti, necessario uno scudo civile

da OrizzonteScuola

Di Gianfranco Scialpi

Rientro a scuola, la data si avvicina e i problemi sono tanti. L’ANP si è mossa per tutelare i propri iscritti. La responsabilità civile e penale dei presidi è diversa da quella dei docenti. Anche per gli insegnanti è possibile avere uno scudo civile.

Rientro a scuola, L’ANP in difesa dei suoi iscritti

Rientro a scuola, il 14 settembre si avvicina e i problemi, invece di diminuire aumentano. I dibattiti e le riflessioni si sono concentrati soprattutto sull’organizzazione. La questione delle responsabilità che rimanda agli operatori scolastici è stata meno trattata. E’ merito dell’ANP se il suddetto problema ha avuto uno spazio. L’associazione degli ex Presidi ha richiesto lo scudo penale per i propri iscritti.

Dal punto di vista normativo essi sono stati equiparati ai datori di lavoro. E questo è stato formalizzato dal D.M 292/96.  Quindi essi sono sottoposti al D.L.vo 81/08 e nello specifico all’art.18. Da qui discendono gli obblighi relativi alla prevenzione e protezione antinfortunistica e igiene del lavoro In sintesi essi devono garantire la sicurezza nelle scuole, condizione necessaria per assicurare l’integrità fisica di coloro che la frequentano. (art.2087).

Da questo quadro necessariamente sintetico si comprende la richiesta dell’ANP (A. Giannelli) di uno scudo penale per i propri iscritti. La risposta del Mi è stata affidata a una nota firmata da M. Bruschi che scrive: “diffuse voci che, pur prive di fondamento, hanno alimentato in maniera ingiustificata i timori in merito alla responsabilità dei dirigenti scolastici in materia di sicurezza specifica in ordine all’emergenza epidemiologica“. I timori espressi dai Dirigenti scolastici, continua la nota, sono ingiustificati in quanto, “il quadro delle norme è chiaro“. “L’adempimento dei doveri d’ufficio rappresenta di fatto una garanzia rispetto a qualsivoglia diffida”. Ovviamente è dello stesso avviso anche il Cts che supporta tale posizione citando legge 40/20 e nello specifico l’art. 29 bis dove si sancisce che l’obbligo delle condizioni di sicurezza è assolto applicando le direttive dei diversi protocolli.  La controreplica di Giannelli non si è fatta attendere, evidenziando il carattere solo civilistico e non penale del disposto (art. 2087 cc)

I docenti hanno altre responsabilità

Questa controversia ha sviato l’attenzione dai docenti. Essi non possono essere equiparati ai Dirigenti scolastici per funzioni e responsabilità. Nel caso specifico gli ex Presidi devono rispondere della culpa in organizzando (art. 2043 cc), mentre gli insegnanti sono soggetti alla culpa in vigilando (art. 2048 e 2051 cc). Ne deriva che il dibattito non li riguarda, lasciandoli senza scudo.

In altre parole per i docenti valgono le regole di sempre codificate e confermate da molte sentenze. In altri termini essi sono responsabili dei danni cagionati dal fatto illecito dei loro allievi su se stessi o verso gli altri nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza. Possono essere scagionati solo documentando di aver fatto il possibile per impedire il fatto.

Ora la posizione dei Dirigenti scolastici è sicuramente meno critica e quindi più tranquilla, avendo ricevuto anche se solo per la parte civilistica una sorta di scudo. Sicuramente la copertura non è totale (scudo penale), come chiedevano.

Quindi gli ex Presidi devono stilare il protocollo di sicurezza locale, attenendosi ai criteri nazionali. Gli insegnanti li devono applicare, consapevoli che non potranno controllare tutte le variabili di una situazione divenuta più complessa per via del Coronavirus. Da qui la possibilità di incorrere in denunce per inottemperanza agli obblighi di vigilanza.

Lo scudo per gli insegnanti: modificare l’art. 61 legge 312/80

Di fronte ai possibili esposti da parte dei genitori che sicuramente farebbero perdere tanto sonno ai docenti, esiste una soluzione: modificare l’art. 61 della legge 312/80.
Il disposto attuale prevede che la parte lesa citi inizialmente in giudizio l’Amministrazione e “nel caso in cui l’Amministrazione risarcisca il terzo dei danni subiti per comportamenti degli alunni sottoposti a vigilanza, la responsabilità patrimoniale degli insegnanti è limitata ai soli casi di dolo e colpa grave”.

Ecco la propostaapprovare un aggiornamento o un’integrazione all’art. 61 della legge 312/80, una sorta di scudo civile per i docenti che escluda qualunque tipo di rivalsa da parte dell’Amministrazione, nei soli casi in cui il danno subito dall’alunno o studente sia riconducibile all’emergenza sanitaria. La norma temporanea da inserire in un provvedimento verrebbe sicuramente ben accolto dai docenti, i quali potrebbero lavorare con più tranquillità durante l’anno scolastico 2020-21.