Personale scolastico che svolge un’altra attività: quando c’è incompatibilità?

da La Tecnica della Scuola

Ai sensi del Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, art. 53, secondo comma, “le pubbliche amministrazioni non possono conferire ai dipendenti incarichi non compresi nei compiti o doveri d’ufficio che non siano espressamente previsti o disciplinati dalla legge o altre fonti normative o che non siano espressamente autorizzati”. Il legislatore fissa, dunque, la regola della incompatibilità dello svolgimento di attività extra-istituzionali con l’assunzione di un impiego pubblico.

In proposito, l’USR Sicilia, con l’ampia nota 21198 del 31 agosto 2020, fornisce delle linee guida supportare i dirigenti scolastici che si trovano, in qualità di datore di lavoro pubblico, ad autorizzare o a negare l’esercizio di attività ulteriori a quella istituzionale.

Incompatibilità assoluta

Costituiscono incompatibilità di tipo assoluto:

1. gli incarichi connotati da “abitualità” e “professionalità”, intese quali non occasionalità, e continuità nello svolgimento della professione, anche se esercitata in maniera non esclusiva;

2. tutti gli incarichi suscettibili di entrare in conflitto di interesse, anche solo in via potenziale, con lo svolgimento dell’attività ordinaria e di compromettere il buon andamento dell’ufficio;

3. l’assunzione di cariche in società costituite a scopo di lucro, con esclusione delle società cooperative.

Accanto alle ipotesi di incompatibilità assoluta, la disciplina specifica dettata per il comparto scuola e, in particolare, per il personale docente aggiunge poi l’ipotesi dell’assunzione di lezioni private ad alunni dell’istituzione scolastica in cui si presta servizio.

Attività consentite previa autorizzazione

Al di fuori dei casi di incompatibilità assoluta, il personale della scuola che assuma altro impiego è tenuto a darne notizia al dirigente scolastico. In prima battuta quest’ultimo è chiamato a verificare che l’incarico prospettato al suo dipendente non integri un divieto inderogabile né che, al contrario, si tratti attività che, per natura ed oggetto, non richieda un’autorizzazione in quanto liberalizzata.

Dopodiché il dirigente, in qualità di datore di lavoro, è tenuto ad avviare una vera e propria istruttoria volta a verificare in concreto la compatibilità dell’attività ulteriore con la funzione svolta nel comparto scuola nonché l’insussistenza del conflitto di interessi.

Tale procedimento destinato a concludersi entro 30 giorni dalla comunicazione del dipendente interessato, può culminare nell’adozione di un provvedimento motivato di autorizzazione ovvero di diniego. Decorso il termine per provvedere, l’autorizzazione si intende accordata.

Libere professioni e dipendenti in part time

Il divieto generale di svolgere, in costanza di rapporto di pubblico impiego, attività ulteriori rispetto a quella istituzionale risulta attenuato in due ipotesi legislativamente previste:

  1. personale in regime di part time con prestazione lavorativa non superiore al cinquanta per cento;
  2. categorie di personale, e fra queste i docenti, ammesse, in presenza di specifiche condizioni di legge, allo svolgimento di libere professioni.