Pronte le assunzioni anti Covid

da ItaliaOggi

Marco Nobilio

Un miliardo di euro in più per assumere 50 mila docenti e 20 mila Ata e fare fronte alle esigenze di contenimento del contagio da Covid -19 alla riapertura delle scuole. Lo prevede l’articolo 32, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n.104, il cui iter di conversione in legge è appena iniziato al senato (S. 1925). I fondi aggiuntivi, che derivano dalle misure collegate allo scostamento di bilancio, saranno ripartiti con un decreto interministeriale, così come già avvenuto con quelli ordinari previsto dall’articolo 235 del decreto-legge 34/2020 (si veda il decreto 95 del 10 agosto scorso). Secondo quanto dichiarato dalla ministra Lucia Azzolina, i fondi stanziati dal governo, complessivamente, dovrebbero consentire l’assunzione di 70 mila unità in più tra docenti e Ata. Il ministero ha già approntato il decreto con la ripartizione dei nuovi fondi: gli indici applicati sono gli stessi (50% dei fondi collegato al numero degli alunni e 50% alle richieste delle scuole). Ma le percentuali variano, anche se di poco, da regione a regione, rispetto alla ripartizione del decreto 95. I nuovi fondi, però, serviranno anche a retribuire lo straordinario del personale amministrativo degli uffici scolastici e delle scuole. Che sta gestendo un surplus di lavoro per effetto delle nuove norme sul reclutamento. Lo stanziamento è espressamente previsto nel decreto-legge del 14 agosto, che non prevede risorse aggiuntive per retribuire i docenti che dovranno provvedere alle attività di recupero già da oggi, 1° settembre.

Una parte dei fondi aggiuntivi è destinata all’acquisizione di ulteriori spazi per l’attività didattica e al sostegno finanziario dei patti di comunità. Lo stanziamento aggiuntivo è pari a un miliardo di euro: 400 milioni saranno utilizzati nel 2020 e 600 milioni nel 2021. Che si aggiungono, rispettivamente, ai 377,6 milioni per il 2020 e ai 600 milioni per il 2021 già stanziati. Il saldo è di 777,6 milioni da spendere nel 2020 e un miliardo e 200 milioni per il 2021. Parte dei fondi saranno destinati anche a finanziare le misure per l’edilizia scolastica e i patti di comunità, ai quali saranno destinati 32 milioni di euro nel 2020 e 48 milioni di euro nel 2021. Che dovranno essere utilizzati, rispettivamente, per reperire spazi aggiuntivi per garantire il distanziamento sociale nelle aule e per ampliare la permanenza a scuola degli allievi, alternando attività didattica ad attività ludico-ricreativa, di approfondimento culturale, artistico, coreutico, musicale e motorio-sportivo. Ciò in attuazione di quanto disposto dall’articolo 1, comma 7, della legge 107/2015. Per finanziare ulteriormente l’organico anti Covid, invece, saranno utilizzati 368 milioni di euro nel 2020 e a 552 milioni di euro nel 2021. Dai 368 milioni stanziati per il 2020, però, bisognerà detrarre 5 milioni di euro.

Di questi, 200 mila euro saranno destinati per pagare le ore di straordinario prestate da impiegati e funzionari degli uffici scolastici per l’aggravio di lavoro connesso alle operazioni di reclutamento. E 4 milioni e 800 mila euro saranno versati nel fondo di istituto delle scuole per retribuire il personale di segreteria che si sta occupando della valutazione delle domande per l’inclusione nelle graduatorie provinciali per le supplenze. Sempre per il 2020, i rimanenti 363 milioni di euro, oltre che per finanziare l’organico aggiuntivo anti-Covid 19, dovranno essere utilizzati anche per pagare la «sostituzione del personale così assunto dal primo giorno di assenza fermo restando il rispetto della normativa vigente ed il prioritario ricorso al personale a qualunque titolo in servizio presso l’istituzione scolastica e in possesso di abilitazione o di titolo di studio idoneo».

La lettera della norma induce a ritenere che questi soldi non potranno essere utilizzati per retribuire le sostituzioni tout court, ma solo quelle relative alle assenze dei supplenti anti-Covid. La locuzione «così assunto» infatti, fa riferimento proprio a questa particolare tipologia di personale. Mentre, per le sostituzioni dei docenti dell’organico ordinario, continuerà ad essere applicato l’articolo 1, comma 333, della legge 190/2014. Il quale dispone che i dirigenti scolastici non possono conferire supplenze brevi al personale docente per il primo giorno di assenza.

Va detto subito, peraltro, che il decreto 95 del 10 agosto 2020, che dà attuazione alla prima tranche di finanziamenti anti-Covid nella scuola, prevede comunque 98 milioni di euro per provvedere alle sostituzioni del personale dell’organico ordinario, ma non reca la deroga al divieto di sostituire gli assenti già dal primo giorno. Probabilmente si è trattato di una svista del legislatore. La ratio evidente delle misure di prevenzione e contenimento del contagio, infatti, è proprio quella di impedire per quanto possibile il sovraffollamento delle classi. E ciò vale a maggior ragione quando, per evitare di sostituire un docente assente, si attua la prassi deteriore di distribuire gli alunni della classe scoperta nelle altre classi. In ciò aggravando ulteriormente l’affollamento delle medesime.