Decreto Ministeriale (Schema, 28.11.12)

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Schema di decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca recante Regolamento concernente il reclutamento degli insegnanti della scuola dell’infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado, a norma dell’articolo 2, comma 416, della legge 24 dicembre 2007, n. 244

IL MINISTRO

VISTO   l’articolo 97 della Costituzione;

VISTO   l’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell’attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

VISTA   la legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008), e in particolare l’articolo 2, comma 416;

VISTA   la legge 19 novembre 1990, n. 341, recante riforma degli ordinamenti didattici universitari;

VISTO   il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado;

VISTA   la legge 15 maggio 1997, n. 127, recante misure urgenti per lo snellimento dell’attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo, e in particolare l’articolo 3, comma 6;

VISTA   la legge 27 dicembre 1997, n. 449, recante misure per la stabilizzazione della finanza pubblica, e in particolare l’articolo 39;

VISTA   la legge 21 dicembre 1999, n. 508, recante riforma delle Accademie di belle arti, dell’Accademia nazionale di danza, dell’Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati;

VISTO   il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, e in particolare l’articolo 35;

VISTA   la legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007), e in particolare l’articolo 1, comma 605, lettera c);

VISTO   il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, concernente regolamento recante norme sull’accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi;

VISTO   il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 21, della legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89, recante revisione dell’assetto ordinamentale, organizzativo e didattico della scuola dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione, ai sensi dell’articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

VISTO   il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87, concernente regolamento recante norme per il riordino degli istituti professionali, a norma dell’articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

VISTO   il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88, concernente regolamento recante norme per il riordino degli istituti tecnici a norma dell’articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

VISTO   il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89, concernente regolamento recante revisione dell’assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei a norma dell’articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

VISTO   il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 10 settembre 2010 n. 249, recante regolamento concernente la definizione della disciplina dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell’infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado, ai sensi dell’articolo 2, comma 416 della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

VISTO   il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 7 marzo 2012 concernente i requisiti per il riconoscimento della validità delle certificazioni delle competenze linguistico – comunicative in lingua straniera del personale scolastico;

VISTO il decreto del Ministro della pubblica istruzione 30 gennaio 1998, n. 39, recante il testo coordinato delle disposizioni impartite in materia di ordinamento delle classi di concorso a cattedre e a posti di insegnamento tecnico-pratico e di arte applicata nelle scuole ed istituti di istruzione secondaria ed artistica;

VISTO   il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 9 febbraio 2005, n. 22, relativo alle lauree specialistiche, e successive modificazioni;

VISTO   il parere del Consiglio nazionale della pubblica istruzione, espresso nell’adunanza del …..;

SENTITO il Ministro dell’economia e delle finanze e il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione;

UDITO il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell’adunanza del …..

ACQUISITI i pareri delle competenti commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

VISTA   la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri a norma dell’articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988 così come attestata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri con nota del ………………;

ADOTTA

il seguente regolamento

 

ART. 1

(Oggetto e definizioni)

  1. Il presente decreto disciplina l’attività procedurale per il reclutamento del personale docente ed educativo, ai sensi dell’articolo 2, comma 416, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
  2. Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:

a)     Ministero: Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca;

b)    Ministro: Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca;

c)     USR: Ufficio scolastico regionale o Uffici scolastici regionali;

d)    Testo unico: Testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modifiche;

e)     Biennio: biennio composto da due anni scolastici;

f)     Cadenza biennale: frequenza o intervallo  pari a due anni scolastici;

g)     QCER: Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue pubblicato nel 2001 dal Consiglio d’Europa;

h)    TIC: tecnologie dell’informazione e della comunicazione.

ART. 2

(Concorsi)

 

  1. I concorsi per titoli ed esami, ai fini del reclutamento nei ruoli del personale docente ed educativo hanno cadenza biennale e si espletano in ambito regionale.
  2. Essi sono indetti in base alla previsione della disponibilità, nella regione e nel biennio di riferimento, di posti comuni e di sostegno nella scuola dell’infanzia e primaria, di posti di personale educativo nelle istituzioni educative statali e di posti nelle scuole secondarie di primo e di secondo grado nelle relative classi di concorso, ivi compresi i posti di sostegno. In caso di un numero limitato di posti da bandire, il decreto di cui al comma 3 stabilisce l’aggregazione interregionale delle procedure, fermo restando quanto previsto al comma 5.
  3. All’indizione dei concorsi provvede il Ministero con decreto del competente direttore generale che stabilisce tempi e modalità della relativa procedura. Il suddetto decreto è adottato entro il 31 dicembre dell’anno antecedente a ciascun biennio di riferimento.
  4. Le procedure concorsuali si concludono entro sei mesi dalla data di effettuazione delle prove scritte.
  1. I direttori generali degli USR nelle cui regioni si espletano i concorsi sono responsabili della gestione dell’intera procedura e dell’individuazione dei vincitori.

ART. 3

(Requisiti di ammissione)

 

  1. Per l’ammissione ai concorsi è necessario il possesso, alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione, dei requisiti generali per le assunzioni a tempo indeterminato nelle pubbliche amministrazioni nonché dei titoli di accesso previsti dalle norme vigenti per la partecipazione ai concorsi per il reclutamento nei ruoli del personale docente ed educativo.
  2. In particolare, per i posti di docente di sostegno e per i posti di insegnamento nelle scuole aventi particolari finalità, di cui all’articolo 403 del Testo unico, è inoltre richiesto il relativo titolo di specializzazione.
  3. Il mancato superamento di una procedura concorsuale non consente la partecipazione a quella indetta nel biennio successivo per lo stesso posto o classe di concorso.

 

ART. 4

(Domanda di partecipazione e curriculum vitae)

 

  1. La domanda di partecipazione al concorso è presentata, a pena di esclusione, mediante modalità telematica in una sola regione e per una sola procedura concorsuale fra quelle indette per la medesima regione.
  2. Nella domanda i candidati inseriscono il proprio curriculum vitae contenente le informazioni relative alla qualificazione professionale, scientifica e culturale posseduta.
  3. Essi dichiarano, a pena di esclusione, il possesso dei requisiti di cui all’articolo 3, commi 1 e 2. I candidati dichiarano altresì l’eventuale possesso dei titoli valutabili ai sensi dell’articolo 10 e dei titoli di preferenza previsti dalle disposizioni vigenti in materia di assunzioni a tempo indeterminato nelle pubbliche amministrazioni.
  4. Ai fini della prova di preselezione di cui all’articolo 5 e della prova orale di cui all’articolo 9, i candidati scelgono, a pena di esclusione, una tra le seguenti lingue straniere: inglese, francese, tedesco e spagnolo.

ART. 5

(Prova di preselezione)

  1. Ai fini dell’ammissione alle prove scritte i candidati devono superare una prova di preselezione unica per tutte le procedure di cui all’articolo 4, comma 1, volta all’accertamento delle capacità logiche, di comprensione del testo, delle competenze digitali nonché delle competenze linguistiche in una delle lingue comunitarie di cui all’articolo 4, comma 4.
  2. E’ ammesso a sostenere le prove scritte un numero di candidati pari a tre volte il numero dei posti messi a concorso per ciascuna delle procedure concorsuali indette ai sensi dell’articolo 2. Sono comunque ammessi a sostenere le prove scritte i candidati che abbiano riportato il medesimo punteggio dell’ultima posizione utile.

ART. 6

(Prove di esame)

 

  1. Le prove di esame, articolate in una prova scritta, in una eventuale prova pratica o di laboratorio e in una prova orale, sono definite, unitamente ai relativi programmi, dal Ministero con il decreto di indizione dei concorsi di cui all’articolo 2, comma 3.

ART. 7

(Prova scritta )

 

  1. La prova scritta nazionale, costituita da una o più verifiche scritte ovvero scritto-grafiche, è finalizzata a valutare la padronanza delle discipline oggetto di insegnamento da parte dei candidati.
  2. La prova scritta nei concorsi per la scuola primaria comprende anche la valutazione del possesso di competenze in lingua inglese non inferiori al livello B2 del QCER.
  3. La prova scritta relativa alle classi di concorso di lingua straniera nella scuola secondaria di primo e secondo grado si svolge interamente in lingua straniera e valuta il possesso di competenze non inferiori al livello C1 del QCER.
  4. La commissione giudicatrice assegna alla prova di cui al comma 1 un punteggio complessivo di 40 punti. La prova è superata dai candidati che conseguono un punteggio non inferiore a 28 punti.
  5. Nei concorsi che prevedono anche la prova di cui all’articolo 8 la commissione assegna, per la prova scritta, un punteggio complessivo massimo di 30 punti. La prova è superata dai candidati che conseguono nella prova o in ciascuna delle singole verifiche un punteggio non inferiore a 21 punti. Al suddetto punteggio si somma quello conseguito nella prova di cui all’articolo 8. Il punteggio finale è di conseguenza espresso in quarantesimi e costituisce il punteggio di ammissione alla prova orale di cui all’articolo 9.

ART. 8

(Prove di laboratorio e pratiche)

  1. Nei concorsi per l’insegnamento di discipline scientifiche e tecnico-pratiche che contemplano anche attività laboratoriale i candidati, dopo l’espletamento e il superamento della prova di cui all’articolo 7, sostengono una prova di laboratorio alla quale è assegnato un punteggio massimo di 10 punti.
  2. Nei concorsi per l’insegnamento di discipline artistiche, musicali e coreutiche i candidati, dopo l’espletamento e il superamento della prova di cui all’articolo 7, sostengono una prova pratica alla quale è assegnato un punteggio massimo di 10 punti.
  3. Le prove di cui ai commi 1 e 2 sono superate se il candidato consegue un punteggio non inferiore a 7 punti.
  4. Il decreto di indizione dei concorsi, di cui all’articolo 2, comma 3, individua le classi di concorso per i cui insegnamenti è necessario sostenere le prove di cui al presente articolo.

ART. 9

(Prova orale)

 

  1. La prova orale, distinta per ciascun posto o classe di concorso, ha per oggetto le discipline di insegnamento e valuta la padronanza delle medesime nonché la capacità di comunicazione e progettazione didattica, anche attraverso l’utilizzo delle TIC. E’ altresì valutata la competenza nella lingua straniera prescelta ai sensi dell’articolo 4, comma 4.
  2. La commissione assegna alla prova un punteggio massimo di 40 punti. La prova è superata dai candidati che conseguono un punteggio non inferiore a 28 punti.

ART. 10

(Titoli valutabili)

  1. Ai candidati che hanno superato la prova orale la commissione giudicatrice esamina i titoli valutabili di cui all’articolo 4, comma 3, individuati dal Ministero con il decreto di indizione dei concorsi di cui all’articolo 2, comma 3, ai fini dell’attribuzione agli stessi di un punteggio massimo di 20 punti.
  2. Sono valutabili solo i titoli che i candidati hanno dichiarato nella domanda di partecipazione al concorso.

 

ART. 11

(Commissioni giudicatrici)

 

  1. Il decreto di indizione dei concorsi di cui all’articolo 2, comma 3, stabilisce le modalità di costituzione delle commissioni giudicatrici e i requisiti che devono possedere i relativi componenti, in conformità alle disposizioni generali in materia di accesso agli impieghi pubblici.
  2. Ai membri delle commissioni giudicatrici si applicano le cause di incompatibilità previste dalle disposizioni vigenti in materia.

 

ART. 12

 (Formazione della graduatoria e individuazione dei vincitori)

  1. La commissione giudicatrice provvede alla compilazione di una graduatoria regionale in cui sono inclusi i candidati che hanno superato la prova orale, attribuendo a ciascuno di essi un punteggio finale espresso in centesimi corrispondente alla somma dei punteggi ottenuti nella valutazione delle prove di cui agli articoli 7, 8 e 9 e dei titoli di cui all’articolo 10. L’inclusione nella graduatoria non costituisce titolo per l’inserimento nelle graduatorie di cui all’articolo 401 del Testo unico.
  2. Il direttore generale dell’USR competente approva, sulla base della predetta graduatoria, l’elenco dei vincitori collocati in posizione utile in relazione al numero delle cattedre o posti messi a concorso.
  3. La graduatoria di cui al comma 1 esaurisce la sua efficacia allo scadere del biennio per il quale è stato bandito il concorso ovvero all’atto dell’assunzione dell’ultimo vincitore individuato ai sensi del comma 2.

 

ART. 13

(Norme transitorie e finali)

  1. Per quanto non disciplinato dal presente regolamento si applica la normativa vigente in materia di procedure per l’accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni, nonché di modalità di svolgimento di concorsi e di altre forme di assunzione nei pubblici impieghi, per quanto compatibile.
  2. Il primo concorso da effettuarsi ai sensi dell’articolo 2, comma 2 del presente regolamento è indetto entro il 31 dicembre 2013 sui posti disponibili per il biennio 2015/2016 – 2016/2017. Il secondo concorso è indetto entro il 31 dicembre 2016 sui posti disponibili per il biennio 2017/2018 – 2018/2019.

 

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare

 

 

Roma,

IL MINISTRO