Decreto-Legge 11 settembre 2020, n. 117

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

COMUNICATO  

Mancata conversione del decreto-legge 11 settembre 2020, n. 117, recante «Disposizioni urgenti per la pulizia e la disinfezione dei locali adibiti a seggio elettorale e per il regolare svolgimento dei servizi educativi e scolastici gestiti dai comuni.». (20A06222)

(GU Serie Generale n.282 del 12-11-2020)

Il decreto-legge 11 settembre 2020, n. 117, recante «Disposizioni urgenti per la pulizia e la disinfezione dei locali adibiti a seggio elettorale e per il regolare svolgimento dei servizi educativi e scolastici gestiti dai comuni», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – Serie generale – n. 227 del 12 settembre 2020, e’ stato abrogato dall’art. 1, comma 2, della legge 13 ottobre 2020, n. 126, riguardante la: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, recante misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell’economia.». Si comunica altresi’ che, ai sensi del medesimo art. 1, comma 2, della legge 13 ottobre 2020, n. 126, «Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo decreto-legge 11 settembre 2020, n. 117.».


Decreto-Legge 11 settembre 2020, n. 117 

Disposizioni urgenti per la pulizia e la disinfezione dei locali adibiti a seggio elettorale e per il regolare svolgimento dei servizi educativi e scolastici gestiti dai comuni. (20G00140)

(GU n.227 del 12-9-2020)

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Visto il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27;

Visto il decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40;

Visto il decreto-legge 20 aprile 2020, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 giugno 2020, n. 59;

Visto il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74;

Visto il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;

Visto il decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83; Visto il decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104;

Visto il decreto-legge 8 settembre 2020, n. 111;

Considerata la straordinaria necessita’ e urgenza di effettuare interventi di sanificazione dei locali sedi di seggio elettorale in occasione delle consultazioni elettorali e referendarie del mese di settembre 2020, nonche’ di adottare misure in materia di reclutamento del personale educativo, scolastico e ausiliario impiegato dai comuni per assicurare il regolare svolgimento dei servizi educativi e scolastici;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 10 settembre 2020;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e dei Ministri dell’interno e dell’istruzione, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e dell’economia e delle finanze;

E m a n a
il seguente decreto-legge:

Art. 1 Operazioni di pulizia e di disinfezione dei seggi elettorali

1. In considerazione del livello di esposizione al rischio di contagio da COVID-19 connesso allo svolgimento dei compiti istituzionali, e’ istituito nello stato di previsione del Ministero dell’interno un fondo con una dotazione di 39 milioni di euro per l’anno 2020, destinato a interventi di sanificazione dei locali sedi di seggio elettorale in occasione delle consultazioni elettorali e referendarie del mese di settembre 2020. Al relativo onere, pari a 39 milioni di euro per l’anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le emergenze nazionali di cui all’articolo 44 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, come incrementato dall’articolo 34, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, per le finalita’ indicate. Con decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono stabiliti i criteri e le modalita’ di riparto del fondo di cui al primo periodo.

Art. 2 Servizi educativi e scolastici gestiti direttamente dai comuni

1. Per l’anno scolastico 2020-2021, in considerazione delle eccezionali esigenze organizzative necessarie ad assicurare il regolare svolgimento dei servizi educativi e scolastici gestiti direttamente dai comuni, anche in forma associata, nonche’ per l’attuazione delle misure finalizzate alla prevenzione e al contenimento dell’epidemia da COVID-19, la maggiore spesa di personale rispetto a quella sostenuta nell’anno 2019 per contratti di lavoro subordinato a tempo determinato del personale educativo, scolastico e ausiliario impiegato dai comuni e dalle unioni di comuni, ferma restando la sostenibilita’ finanziaria della stessa e il rispetto dell’equilibrio di bilancio degli enti asseverato dai revisori dei conti, non si computa ai fini delle limitazioni finanziarie stabilite dall’articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni.

Art. 3 Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara’ presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi’ 11 settembre 2020

MATTARELLA
Conte, Presidente del Consiglio dei ministri
Lamorgese, Ministro dell’interno
Azzolina, Ministro dell’istruzione
Dadone, Ministro per la pubblica amministrazione Gualtieri, Ministro dell’economia e delle finanze

Visto, il Guardasigilli: Bonafede