Responsabilità penale da rivedere come avvenuto per l’abuso d’ufficio

da Il Sole 24 Ore 

di Antonello Giannelli

Il Sole 24Ore ha ospitato, pochi giorni fa, un mio intervento in materia di responsabilità penale datoriale che, come è noto, coinvolge direttamente anche i dirigenti delle scuole. Da molto tempo, come Anp, chiediamo di rivedere tale responsabilità per renderla sostenibile da parte dei colleghi. I nostri appelli, ben antecedenti all’inizio dell’emergenza Covid-19, sono purtroppo rimasti inascoltati da tutti i Governi succedutisi negli anni.

È pur vero che l’articolo 29-bis del decreto “liquidità”, introdotto in sede di conversione in legge, ha limitato – relativamente alla sola emergenza Covid-19 – la responsabilità civile datoriale di cui all’articolo 2087 del codice civile, precisando che l’obbligo di adottare le misure necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei lavoratori si intende assolto mediante la (sola) applicazione delle prescrizioni contenute nei vari protocolli condivisi di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del contagio.

Ma, a parte la limitata efficacia temporale di tale disposizione, il profilo penale datoriale è rimasto invariato. L’Anp ha suggerito alcune ipotesi di intervento legislativo di depenalizzazione, sulla scorta di quanto previsto per le professioni sanitarie ex art. 590-sexies del codice penale, per scusare la colpa lieve per imperizia in caso di infortunio. Vi sono varie ragioni alla base di tale richiesta: 1) il numero di competenze necessarie per gestire la sempre crescente complessità degli ambienti di lavoro – e delle scuole in particolare – è molto elevato e continua ad aumentare in virtù del progresso scientifico-tecnologico; 2) l’eterogeneità di tali competenze è estrema, in quanto spazia dalla logistica all’elettrotecnica, dalla tossicologia alla virologia, dall’acustica alla radioattività ma l’elenco è di fatto illimitato; 3) il livello di specializzazione richiesto per ciascuna competenza è parimenti crescente. Una tale mole di perizia non può essere posseduta ed esercitata quotidianamente da alcun dirigente scolastico – o da alcun piccolo imprenditore – nemmeno avvalendosi del supporto del responsabile del servizio di prevenzione e protezione e del medico competente.

Non chiediamo alcuno “scudo penale”, infelice espressione generalmente riferita a soggetti che, dopo aver commesso reati di vario genere, si ravvedono per ragioni opportunistiche e, in cambio di ingenti contropartite economiche, evitano la condanna penale. Come dirigenti dello Stato respingiamo con forza qualsiasi accostamento a figure di trasgressori in cerca di impunità. Al contrario, essendo costantemente impegnati per tutelare l’incolumità di alunni e personale, chiediamo solo quello che è giusto: che non sia qualificato come reato un sinistro determinato dalla impossibilità materiale di tenere sotto controllo tutte le cause che hanno concorso a produrlo.

La recentissima modifica del reato di abuso di ufficio, operata dall’articolo 23 del decreto “semplificazioni” offre spunti di riflessione molto interessanti e consente di ipotizzare un’analoga – mutatis mutandis – revisione della responsabilità in questione.

La nuova formulazione dell’articolo 323 del codice penale, infatti, precisa che la condotta commissiva dell’abuso d’ufficio va individuata nella «violazione di specifiche regole di condotta espressamente previste dalla legge o da atti aventi forza di legge e dalle quali non residuino margini di discrezionalità» mentre quella previgente riferiva tale violazione, ben più genericamente, alle «norme di legge e di regolamento».

Risulta evidente, quindi, l’intento del legislatore delegato di specificare meglio quali siano i precetti da osservare per non incorrere nel reato in questione. Questo modus operandi persegue, condivisibilmente, il duplice obiettivo di rendere più intellegibile la norma penale e, soprattutto, di aumentare l’efficacia di quei precetti. È proprio questo secondo aspetto, più che la ricerca del “capro espiatorio”, che interessa maggiormente la collettività e che costituisce, in definitiva, la vera ragione dell’esistenza del diritto penale.

Si potrebbe quindi procedere analogamente per riformare il profilo penale del datore di lavoro, introducendo nel codice penale un articolo che delimiti la responsabilità colposa in caso di infortunio alla fattispecie di violazione di regole di condotta specifiche. Tali regole, in analogia con quanto affermato dal nuovo art. 323 cp, dovrebbero essere previste da atti aventi forza di legge o da appositi protocolli condivisi che, in ogni caso, non dovrebbero consentire margini di discrezionalità.

Una simile prospettiva garantirebbe ai lavoratori la migliore tutela possibile, assicurata dall’adozione per tutti delle stesse regole antinfortunistiche – quelle di volta in volta più avanzate, in accordo al progresso delle conoscenze tecnico-scientifiche – e solleverebbe il datore dalla ricerca, non necessariamente coronata da successo, di soluzioni talvolta discutibili. Quale garanzia ulteriore potrebbe mai offrire un piccolo imprenditore – o un dirigente scolastico – rispetto a quelle previste da un protocollo generale, frutto dello studio dei migliori esperti del settore? La figura datoriale potrebbe così concentrarsi sulla rigorosa applicazione del protocollo e, così facendo, assolverebbe al proprio obbligo di garanzia.

Ci attendiamo che questa proposta trovi finalmente accoglimento: è compito della politica individuare una soluzione legislativa che coniughi l’esigenza della più ampia tutela dell’incolumità dei lavoratori con la possibilità, per i datori di lavoro, di operare serenamente e con la certezza di avere attuato le migliori misure antinfortunistiche.