Personale, rischio biologico e aggressioni dell’utenza: condizioni per aumento stipendi con “indennità di rischio”

da OrizzonteScuola

Di Avv. Marco Barone

Si è ritornati a parlare di scuola, come non accadeva da anni, per l’emergenza coronavirus, mettendola al centro del dibattito. Un dibattito che rischia però di essere più oggetto di strumentalizzazioni politiche che costruttivo. Purtroppo ci si ricorda dell’importanza della scuola solo in situazioni emergenziali. Ad esempio dello stato della sicurezza degli edifici, quando si verifica qualche terremoto, delle condizioni di vigilanza, quando si verifica qualche tragedia, delle condizioni di sicurezza per il personale scolastico, quando si verifica qualche aggressione.

È evidente che l’emergenza coronavirus sia diventata anche un pretesto per iniziare ad introdurre meccanismi che portano verso una nuova scuola. Vedi i nuovi banchi, vedi la didattica digitale. Ma in tutto ciò si assiste ad un mero incremento di oneri, per il personale scolastico tutto, e di pochi onori e riconoscimenti.

Tra le questioni annose vi è ad esempio quella salariale, ed allora, questo ad esempio potrebbe essere il momento giusto per valutare l’indennità di rischio per il personale scolastico. Le risorse economiche ci sono vista la quantità di miliardi che arriveranno presto dall’Europa. Si tratta di proposte già sollevate recentemente da più di qualche realtà ed è il caso di soffermarsi per un ragionamento compiuto.

L’indennità di rischio

Si tratta di indennità che comunemente vengono riconosciute a certe tipologie di personale per il quale sussiste quella che viene definita come una presunzione rilevante di rischio. Spetta in sostanza per quelle prestazioni di lavoro che comportino continua e diretta esposizione a rischi pregiudizievoli per la salute e l’integrità personale del lavoratore, ciò indipendentemente dalla quella che potrebbe essere la categoria o il profilo professionale di appartenenza.

Il rischio biologico

L’INAIL nel suo documento Il rischio biologico nei luoghi di lavoro. Schede tecnico-informative. Milano: INAIL, 2011 afferma che “le scuole sono annoverate tra i cosiddetti “ambienti indoor” (ambienti confinati di vita e di lavoro). In esse si svolgono sia attività didattiche in aula, in palestra, e/o in laboratorio, sia attività amministrative. Per il rischio biologico, un’attenzione particolare meritano gli istituti che hanno indirizzi particolari quali quello microbiologico o agrario. In tali scuole, infatti, spesso vengono svolte attività in laboratorio che richiedono il contatto con colture microbiologiche o esercitazioni nel settore agricolo e zootecnico”.

Le fonti di pericolo, in base all’INAIL, sono date dal:

  • cattivo stato di manutenzione e igiene dell’edificio;
  • inadeguate ventilazione degli ambienti e manutenzione di apparecchiature e impianti (ad es. impianti di condiziona-mento e impianti idrici);
  • arredi e tendaggi;

Per il tipo di attività svolta, continua l’INAIL nel suo documento, in ambienti promiscui e densamente occupati, il rischio biologico nelle scuole è legato anche alla presenza di coloro che vi studiano o lavorano (insegnanti, studenti, operatori e collaboratori scolastici) ed è principalmente di natura infettiva (da batteri e virus). A ciò si aggiunge il rischio di contrarre parassitosi, quali pediculosi e scabbia e il rischio allergico (da pollini, acari della polvere, muffe, ecc.). Fonti di pericolo specifiche per alcuni istituti (ad indirizzo microbiologico o agrario) possono essere le colture microbio-logiche, le sostanze o i prodotti vegetali e animali, ecc. Le vie di trasmissione sono tipicamente quelle via aerea o per contatto con superfici e oggetti contaminati”.
Dunque, il rischio biologico nella scuola c’era chiaramente già prima del Covid 19.

Il TU in materia di sicurezza sul lavoro

I principali riferimenti legislativi vigenti in tema di prevenzione e protezione del rischio biologico nei luoghi di lavoro sono normati dal D. Lgvo 81/2008. L’Articolo 267 definisce cosa si intenda per agente biologico, microrganismo,e coltura cellulare. Ma è l’articolo 268 quello più interessante che è dedicato alla classificazione degli agenti biologici. Così si legge:

Gli agenti biologici sono ripartiti nei seguenti quattro gruppi a seconda del rischio di infezione:

  • agente biologico del gruppo 1: un agente che presenta poche probabilita’ di causare malattie in soggetti umani;
  • agente biologico del gruppo 2: un agente che può causare malattie in soggetti umani e costituire un rischio per i lavoratori; e’ poco probabile che si propaga nella comunità; sono di norma disponibili efficaci misure profilattiche o terapeutiche;
  • agente biologico del gruppo 3: un agente che può causare malattie gravi in soggetti umani e costituisce un serio rischio per i lavoratori; l’agente biologico puo’ propagarsi nella comunità, ma di norma sono disponibili efficaci misure profilattiche o terapeutiche;
  • agente biologico del gruppo 4: un agente biologico che può provocare malattie gravi in soggetti umani e costituisce un serio rischio per i lavoratori e puo’ presentare un elevato rischio di propagazione nella comunità; non sono disponibili, di norma, efficaci misure profilattiche o terapeutiche.

Nel caso in cui l’agente biologico oggetto di classificazione non può essere attribuito in modo inequivocabile ad uno fra i due gruppi sopraindicati, esso va classificato nel gruppo di rischio più elevato tra le due possibilità.

Mentre è l’Allegato XLVI che disciplina l’elenco degli agenti biologici dei gruppi 2, 3 e 4, includendo undici tipologie di virus . Ma precisandosi che “Tutti i virus che sono gia’ stati isolati nell’uomo e che ancora non figurano nel presente allegato devono essere considerati come appartenenti almeno al gruppo due, a meno che sia provato che non possono provocare malattie nell’uomo”.

Dunque è innegabile che il rischio biologico per il personale scolastico sussiste.

Per riconoscere l’indennità per il rischio biologico serve contrattazione o intervento legislativo

La Corte dei Conti Sicilia Sez. giurisdiz., 16/04/2020, n. 157 affermava che “il riconoscimento come trattamento accessorio dell’indennità di videoterminale nella contrattazione integrativa successiva al 2012 si pone in contrasto coi principi dell’ordinamento e della contrattazione collettiva nazionale, poiché le indennità di rischio possono essere attribuite solo in presenza di quelle situazioni/prestazioni lavorative, individuate in sede di contrattazione decentrata integrativa, che comportino una specifica, continua e diretta esposizione a rischi pregiudizievoli per la salute e l’integrità personale. I rischi generici connessi ai contenuti tipici di un determinato profilo professionale sono già remunerati col trattamento economico stipendiale previsto dalla contrattazione collettiva nazionale”.

Mentre è interessante annotare anche quanto affermato dalla Cass. civ. Sez. lavoro Ord., 07/06/2018, n. 14836 (rv. 648998-01). La quale ha rilevato che L’ indennità di rischio ( nel caso di specie da radiazioni) spetta in maniera automatica e nella misura più elevata, unitamente alle connesse provvidenze del congedo biologico, della sorveglianza sanitaria e delle visite periodiche di controllo, al personale per il quale sussiste una presunzione assoluta di esposizione a rischio, inerente alle mansioni naturalmente connesse alla qualifica rivestita; al contrario, ricade sui lavoratori che non appartengano al settore in questione e ne domandino l’attribuzione, l’onere di dimostrare l’esposizione non occasionale, né temporanea, a rischio analogo, in base ai criteri tecnici dettati dalla normativa vigente.

Dunque, l’indennità di rischio biologico, che non è un rischio meramente generico nel caso in questione ma specifico, sarebbe opportuna riconoscerla al personale scolastico tutto, e per essere riconosciuta, come potrebbe emergere a livello di spunto di riflessione da queste due sentenze che pur trattando questioni di altri settori lavorativi sono comunque pertinenti, è necessario intervenire a livello legislativo e/o contrattuale.

Si potrebbe anche più in generale ragionare sull’indennità di rischio professionale per il personale scolastico, che è esposto non solo a rischio biologico ma anche ad aggressioni da parte di quella che è oggi chiamata come l’utenza. Insomma, il lavoro nelle scuole è a rischio, i pericoli ci sono ed è giusto tutelare anche con un riconoscimento economico il personale scolastico che, non fa mai male ricordarlo, hanno gli stipendi più “indecenti” d’Europa per il lavoro svolto. E l’autorevolezza passa anche dal riconoscimento economico.