Emergenza e deroghe per il Covid-19: tutti promossi, ma il voto in condotta resta determinante

da Il Sole 24 Ore

di Pietro Alessio Palumbo

La valutazione del comportamento degli alunni si propone di favorire l’acquisizione di una coscienza civile basata sulla consapevolezza che la libertà personale si realizza nell’adempimento dei propri doveri, nella conoscenza e nell’esercizio dei propri diritti, nel rispetto dei diritti altrui e delle regole che governano la convivenza civile in generale e la vita scolastica in particolare.

Ebbene con la recente sentenza 9564 del 14 settembre scorso, il Tar del Lazio ha chiarito che mentre le disposizioni eccezionali sulla valutazione finale degli alunni in costanza di emergenza Covid-19 e didattica a distanza consentono di prescindere largamente dal rendimento scolastico, in deroga a quanto stabilito dal vigente Regolamento nazionale sulla valutazione degli alunni, la stessa deroga non può invece operare per il voto in condotta che a ben vedere descrive il contegno dell’alunno e non il suo rendimento. Pertanto una grave insufficienza in questo ambito giustifica di per sé la non ammissione alla classe successiva, soprattutto se si sostanzia in una scarsa o svogliata partecipazione alla vita scolastica. E si badi bene, ha chiarito il Tar capitolino, è possibile bocciare per “scarsa partecipazione” anche qualora l’alunno non abbia superato la soglia massima di assenze previste dal citato Regolamento.

La disciplina ordinaria
La disciplina “ordinaria” prevede che sono ammessi alla classe successiva gli alunni che in sede di scrutinio finale conseguono un voto di comportamento non inferiore a sei decimi e una votazione non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate con l’attribuzione di un unico voto. A conclusione degli interventi didattici programmati per il recupero delle carenze rilevate, il consiglio di classe procede alla verifica dei risultati conseguiti dall’alunno che solo in caso di esito positivo consegue la “promozione”. Per altro verso per procedere alla valutazione finale di ciascuno studente, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell’orario annuale. Il mancato conseguimento del limite minimo di frequenza comporta la non ammissione alla classe successiva.

La disciplina in deroga
Ebbene, in costanza di emergenza Covid-19 è stata espressamente disposta la deroga a tale disciplina ordinaria. Soccorre tale deroga la regola secondo cui per gli alunni ammessi alla classe successiva con votazioni inferiori a sei decimi, il consiglio di classe predispone il piano di apprendimento individualizzato, in cui sono indicati gli obiettivi e le strategie per il raggiungimento dei necessari livelli di apprendimento.

…ma non per gli “svogliati”
Nondimeno – si badi bene – nei casi in cui i docenti del consiglio di classe non siano in possesso di alcun elemento valutativo relativo all’alunno, per cause non imputabili alle difficoltà legate alla disponibilità di apparecchiature tecnologiche ovvero alla connettività di rete, bensì a situazioni di mancata o sporadica frequenza delle attività didattiche, il consiglio di classe può non ammetterlo alla classe successiva. E ciò anche qualora non sia stato superato il limite massimo di assenze consentite.
In altre parole tutti ammessi (o quasi) ma nessuna deroga al responsabile comportamento scolastico che anzi è la vera dogana della promozione.