Sciopero, ipotesi precettazione

da ItaliaOggi

Carlo Forte

Sciopero del personale della scuola il 24 e 25 settembre a pochi giorni dalla ripresa delle lezioni. L’agitazione è stata indetta dal sindacato Unicobas ed è rivolta ai docenti e al personale Ata. Le regole che i dirigenti scolastici dovranno applicare sono sempre le stesse: individuazione dei contingenti minimi per il personale Ata, che si traduce, in caso di massicce adesioni, nella precettazione di un numero minimo di collaboratori e di assistenti amministrativi per evitare la sospensione totale del servizio. In tal senso sono partite le indicazioni alle scuole. La precettazione per i docenti non è prevista. Ma forse ancora per poco.

La commissione di garanzia, infatti, ha imposto all’Aran di introdurla nel testo del nuovo accordo sui servizi minimi da erogare in caso di sciopero. Ma il negoziato si è arenato proprio su questa delicata questione: i sindacati hanno eretto coralmente un vero e proprio muro di difesa contro questa novità. E adesso la patata bollente è ritornata nelle mani della commissione. Che potrebbe essere costretta ad emanare un atto unilaterale. Ipotesi, questa, forse giuridicamente plausibile, ma politicamente improbabile.

Per giungere alla precettazione dei docenti in caso di sciopero, la commissione (e in ultima analisi il governo) dovrebbe superare non solo gli ostacoli politici e negoziali, ma dovrebbe anche dirimere una questione essenzialmente giuridica. La precettazione, infatti, comporterebbe un vero e proprio demansionamento dei docenti interessati. Che sarebbero costretti ad operare con mansioni di mera vigilanza. Vale a dire erogando una prestazione diversa e inferiore rispetto a quella per la quale sono stati assunti. Ciò risulterebbe in violazione delle disposizioni contenute nel codice civile e nel decreto legislativo 165/2001, che vietano espressamente al datore di lavoro il ricorso al demansionamento dei dipendenti. E che potrebbe ingenerare l’ennesimo contenzioso seriale.

Le Sezioni unite della Suprema corte, infatti, con la sentenza 6572/2006 hanno stabilito che l’assegnazione di mansioni inferiori rispetto a quelle per le quali il lavoratore è stato assunto è un inadempimento contrattuale che deriva dalla violazione dell’articolo 2103 del codice civile e determina l’insorgenza del diritto al risarcimento del danno. La necessità di rivedere l’accordo è scaturita dalla frequenza con la quale i sindacati a basso tasso di rappresentatività proclamano gli scioperi. Che mettono in allarme i genitori e, talvolta, li inducono a non mandare i figli a scuola. Salvo poi constatare che le adesioni allo sciopero siano state assolutamente trascurabili e che, quindi, le lezioni si siano tenute regolarmente.

Per fare fronte a questo problema, peraltro, nel corso delle trattative i sindacati avevano già accolto la richiesta dell’Aran di agevolare la trasmissione alle famiglie delle informazioni circa le dichiarazioni (su base volontaria) di preventiva adesione allo sciopero e sui dati riguardanti il peso delle sigle sindacali che avessero indetto l’agitazione. Va detto subito che, fatta eccezione per gli scioperi unitari indetti dalle sigle sindacali firmatarie del contratto (Cgil, Cisl, Uil, Snals e Gilda-Unams) le percentuali di adesione agli scioperi nella scuola sono del tutto residuali. E anche per dare ai genitori informazioni «probabilistiche» su tali adesioni, il ministero dell’istruzione ha predisposto una piattaforma informatica per acquisire le rilevazioni degli effetti delle adesioni. E lo ha reso noto alle istituzioni scolastiche con una nota emanata il 27 agosto scorso (10992).

La nuova procedura, presente nella sezione «Rilevazioni» del Sidi e denominata «Rilevazione scioperi web», è stata realizzata, sentita la commissione di garanzia dell’attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali, per il raggiungimento di un duplice scopo.

Il primo è quello di migliorare la restituzione del dato di adesione allo sciopero mediante l’osservazione dell’erogazione del servizio essenziale tutelato che, data la complessità del sistema scolastico, non sempre la misurazione del dato numerico del personale scioperante è in grado di mettere in evidenza.

A questo proposito vengono richieste nuove informazioni riguardanti i plessi scolastici e le classi (comprensive delle sezioni di scuola dell’infanzia, dei gruppi di livello dei Cpia ecc.) interessati dall’astensione lavorativa. Il secondo è quello rendere maggiormente efficiente una procedura ormai ventennale, sia attraverso un ammodernamento funzionale (ottenuto grazie all’apporto delle più moderne soluzioni tecnologiche disponibili) sia attraverso una serie di facilitazioni all’uso, tra cui la valorizzazione ex ante delle informazioni richieste con i dati presenti a sistema (dove possibile ed eventualmente dalla scuola se palesemente difformi) e l’adozione di specifici interventi semplificativi (come quello dell’automatizzazione di calcoli). Dunque, almeno sotto questo profilo, è tutto pronto per dare il via alle novità su cui è stato raggiunto l’accordo.