Decreto Ministeriale 30 giugno 2020, n. 43

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE

Decreto Ministeriale 30 giugno 2020, n. 43

Finanziamento degli interventi di adeguamento alla normativa antincendio delle scuole e di definizione dei termini e delle modalita’ di rendicontazione e di monitoraggio. (Decreto n. 43/2020). (20A05061)

(GU n.236 del 23-9-2020 )

IL MINISTRO DELL’ISTRUZIONE

Vista la legge 11 gennaio 1996, n. 23, recante norme per l’edilizia scolastica, e in particolare gli articoli 4 e 7, concernenti disposizioni, rispettivamente, in materia di programmazione, attuazione e finanziamento degli interventi, nonche’ di anagrafe dell’edilizia scolastica;

Visto il decreto legislativo del 28 agosto 1997, n. 281, recante «Definizione e ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato – citta’ ed autonomie locali» e, in particolare, l’art. 9;

Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante «Legge di contabilita’ e finanza pubblica»;

Visto il decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, recante attuazione dell’art. 30, comma 9, lettere e), f) e g), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di procedure di monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche, di verifica dell’utilizzo dei finanziamenti nei tempi previsti e costituzione del Fondo opere e del Fondo progetti;

Visto il decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, recante ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese, e in particolare l’art. 11, commi 4-bis e seguenti, il quale prevede l’adozione di un decreto del Ministro dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca, d’intesa con la Conferenza unificata, per la definizione di priorita’ strategiche, modalita’ e termini per la predisposizione e l’approvazione di appositi piani triennali, articolati in annualita’, di interventi di edilizia scolastica nonche’ i relativi finanziamenti;

Vista la legge 11 dicembre 2016, n. 232, recante bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019 e l’allegato relativo agli stati di previsione e, in particolare, l’art. 1, comma 140;

Vista la legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021 e, in particolare, l’art. 1, comma 95;

Visto il decreto-legge 28 giugno 2019, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2019, n. 81, recante misure urgenti in materia di personale delle fondazioni lirico sinfoniche, di sostegno del settore del cinema e audiovisivo e finanziamento delle attivita’ del Ministero per i beni e le attivita’ culturali e per lo svolgimento della manifestazione UEFA Euro 2020 e in particolare l’art. 4-bis;

Visto il decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132, recante «Disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attivita’ culturali, delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, dello sviluppo economico, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti e dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonche’ per la rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei ruoli e delle carriere e per i compensi per lavoro straordinario delle Forze di polizia e delle Forze armate e per la continuita’ delle funzioni dell’Autorita’ per le garanzie nelle comunicazioni», e, in particolare, l’art. 6 concernente «Interventi urgenti sull’organizzazione del Ministero dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca», che modifica l’art. 1, comma 345, della la legge 30 dicembre 2018, n. 145;

Visto il decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, recante disposizioni urgenti per l’istituzione del Ministero dell’istruzione e del Ministero dell’universita’ e della ricerca, e in particolare l’art. 4; Visto il decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41, recante misure urgenti sulla regolare conclusione e l’ordinato avvio dell’anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato e, in particolare, l’art. 7-ter, comma 1;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 ottobre 2019, n. 140, recante regolamento concernente l’organizzazione del Ministero dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca;

Visto il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, 3 gennaio 2018, con il quale sono stati definiti termini e modalita’ di redazione della programmazione unica nazionale 2018-2020 in materia di edilizia scolastica;

Visto il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca 12 settembre 2018, n. 615, con il quale si e’ proceduto, tra l’altro, all’approvazione della programmazione unica nazionale in materia di edilizia scolastica per il triennio 2018-2020;

Visto il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca 10 dicembre 2018, n. 849, con il quale si e’ proceduto alla rettifica della programmazione unica nazionale 2018-2020, con riferimento ad alcuni piani regionali, su richiesta delle relative regioni;

Visto il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca 13 febbraio 2019, n. 101, con il quale si e’ proceduto al finanziamento del primo piano di interventi finalizzati all’adeguamento alla normativa antincendio degli edifici pubblici adibiti ad uso scolastico;

Visto il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca 29 novembre 2019, n. 1111, con il quale si e’ proceduto alla ripartizione tra le regioni della somma complessiva di euro 98.000.000,00 a valere sulle risorse di cui all’art. 1, comma 95, della citata legge n. 145 del 2018, per le annualita’ 2019, 2020 e 2021 e alla definizione dei criteri per l’individuazione degli enti locali beneficiari; Vista l’intesa, sottoscritta in sede di Conferenza unificata il 6 settembre 2018, tra il Governo, le regioni, le province e gli enti locali ai sensi dell’art. 9, comma 2, del decreto legislativo del 28 agosto 1997, n. 281; Vista l’intesa, sottoscritta in sede di Conferenza unificata il 28 novembre 2019, tra il Governo, le regioni, le province e gli enti locali sancita, ai sensi dell’art. 9, comma 2, del decreto legislativo del 28 agosto 1997, n. 281;

Considerato che, secondo quanto previsto dall’art. 1, comma 3, del decreto del Ministro dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca 29 novembre 2019, n. 1111, gli interventi di adeguamento alla normativa antincendio sono individuati previo avviso pubblico nazionale, da adottare entro trenta giorni dalla pubblicazione del decreto;

Visto il decreto del direttore della Direzione Generale per i fondi strutturali per l’istruzione, l’edilizia scolastica e la scuola digitale 15 gennaio 2020, n. 4, con il quale e’ stata indetta una selezione pubblica per l’individuazione degli interventi da ammettere a finanziamento;

Visto l’avviso pubblico del 16 gennaio 2020, prot. n. 532, con il quale e’ stata indetta procedura selettiva per l’individuazione degli enti locali da ammettere a finanziamento;

Dato atto che, sulla base dei criteri definiti dal decreto del Ministro dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca 29 novembre 2019, n. 1111, sono state definite le relative graduatorie regionali suddivise per comuni e province/citta’ metropolitane;

Considerato che le graduatorie regionali suddivise per comuni e province/citta’ metropolitane sono state approvate con decreto del direttore della Direzione Generale per i fondi strutturali per l’istruzione, l’edilizia scolastica e la scuola digitale 15 aprile 2020, n. 90;

Dato atto che, secondo quanto previsto dall’art. 1, comma 4, del decreto del Ministro dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca n. 1111 del 2019, con successivo decreto del Ministro dell’istruzione sono finanziati gli interventi finalizzati all’adeguamento alla normativa antincendio degli edifici pubblici adibiti ad uso scolastico, nei limiti delle risorse disponibili, nonche’ sono definiti i termini e le modalita’ di rendicontazione dei contributi assegnati dal Ministero dell’istruzione agli enti locali beneficiari e alla Regione Valle d’Aosta;

Considerato altresi’, che il medesimo art. 1, comma 4, del sopracitato decreto del Ministro dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca n. 1111 del 2019, ha stabilito che con il medesimo decreto ministeriale siano definite, sentito il Ministero dell’economia e delle finanze – Ragioneria generale dello Stato, le modalita’ di monitoraggi o degli interventi oggetto di finanziamento;

Dato atto che, con nota del 27 aprile 2020, la Direzione Generale per i fondi strutturali per l’istruzione, l’edilizia scolastica e la scuola digitale del Ministero dell’istruzione ha trasmesso al Ministero dell’economia e delle finanze – Ragioneria generale dello Stato lo schema di decreto ministeriale al fine di acquisire il prescritto assenso;

Vista la nota del 12 maggio 2020, dell’Ufficio di Gabinetto del Ministro dell’economia e delle finanze che ha trasmesso il parere della Ragioneria generale dello Stato, espresso con nota prot. n. 62638 dell’8 maggio 2020;

Ritenuto quindi, necessario ammettere a finanziamento gli interventi finalizzati all’adeguamento alla normativa antincendio degli edifici pubblici adibiti ad uso scolastico di cui agli allegati al presente decreto, A – Comuni e Unioni di comuni e B – Province e citta’ metropolitane, nei limiti delle risorse disponibili e spettanti a ciascuna regione, sulla base del riparto delle risorse di cui al decreto del Ministro dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca 29 novembre 2019, n. 1111;

Ritenuto inoltre, necessario stabilire termini e modalita’ di rendicontazione e monitoraggio degli interventi, sentito il Ministero dell’economia e delle finanze – Ragioneria generale dello Stato;

Decreta:

Art. 1

Individuazione interventi da ammettere a finanziamento

1. Sono finanziati gli interventi finalizzati all’adeguamento alla normativa antincendio degli edifici pubblici adibiti ad uso scolastico di cui agli allegati A – Comuni e Unioni di comuni e B – Province e citta’ metropolitane, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente decreto, nei limiti delle risorse disponibili, e assegnate a ciascuna regione sulla base del riparto effettuato con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca 29 novembre 2019, n. 1111.

2. Le risorse da assegnare agli enti locali inseriti nelle graduatorie regionali, approvate con decreto del direttore della Direzione generale per i fondi strutturali per l’istruzione, l’edilizia scolastica e la scuola digitale 15 aprile 2020, n. 90, sono complessivamente pari a euro 96.285.709,06 e gravano per euro 25.000.000,00 sul capitolo 8105 – piano gestionale 13 – del bilancio del Ministero dell’istruzione, per l’annualita’ 2020, e per euro 71.285.709,06 per l’annualita’ 2021, come da richiesta di rimodulazione presentata dalla Direzione generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per i fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale, con nota del 27 dicembre 2019, prot. n. 37200, ai sensi dell’art. 30, comma 2, lettera b), e dell’art. 34-ter, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

3. Le risorse non assegnate con il presente decreto, rispetto allo stanziamento iniziale di euro 98.000.000,00, pari a euro 1.714.290,94 , unitamente alle economie derivanti dall’espletamento delle procedure ad evidenza pubblica da parte degli enti locali e di quelle maturate con la conclusione dei lavori, sono destinate allo scorrimento delle graduatorie di cui al comma 1.

4. L’eventuale scorrimento delle graduatorie e l’assegnazione delle risorse di cui al comma 3 e’ disposto con successivo decreto del Ministro dell’istruzione.

Art. 2 Termine per l’aggiudicazione dei lavori

1. Gli enti locali individuati quali beneficiari dei contributi di cui agli allegati A e B al presente decreto sono tenuti ad aggiudicare gli interventi entro, e non oltre, un anno dall’avvenuta pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, pena la decadenza dal contributo concesso.

2. Il termine di cui al comma 1 si intende rispettato con l’avvenuta proposta di aggiudicazione dei lavori.

3. Eventuali successive proroghe del termine di aggiudicazione possono essere disposte con decreto del direttore della Direzione generale competente del Ministero dell’istruzione.

Art. 3 Modalita’ di rendicontazione e monitoraggio

1. Le erogazioni sono disposte direttamente dalla Direzione generale competente del Ministero dell’istruzione in favore degli enti locali beneficiari con le seguenti modalita’:
a) fino al 20% del finanziamento, a richiesta dell’ente locale beneficiario;
b) la restante somma dovuta sulla base degli stati di avanzamento lavori e delle spese maturate dall’ente, cosi’ come risultanti dal sistema di cui al comma 4, debitamente certificati dal responsabile unico del procedimento, fino al raggiungimento del 90% della spesa complessiva al netto del ribasso di gara. Il residuo 10% e’ liquidato a seguito dell’avvenuto collaudo e/o del certificato di regolare esecuzione.

2. Le economie di gara non sono nella disponibilita’ dell’ente locale e sono destinate a ulteriori interventi, che dovranno essere autorizzati con apposito successivo decreto del Ministro dell’istruzione, in conformita’ a quanto previsto dall’art. 1, comma 3, del presente decreto.

3. Le risorse assegnate agli interventi di cui al presente decreto sono trasferite sulle contabilita’ di Tesoreria unica degli enti locali beneficiari, e gestite con separata contabilizzazione e rendicontazione.

4. Il monitoraggio degli interventi avviene anche ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, classificando le opere sotto la voce «DL 59/19 – Antincendio scuole».

5. La documentazione di cui al comma 1 e’ inserita nel sistema informativo di monitoraggio del Ministero dell’istruzione.

Art. 4 Revoche e controlli

1. Le risorse assegnate sono revocate nel caso di mancato rispetto del termine di aggiudicazione di cui all’art. 2 del presente decreto e nel caso di violazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, accertate a seguito di attivita’ di monitoraggio.

2. E’ disposta, altresi’, la revoca qualora l’intervento finanziato risulti assegnatario di altro finanziamento nazionale, regionale o comunitario per il medesimo intervento o i cui lavori siano iniziati prima della data di approvazione delle graduatorie.

3. Nelle ipotesi di revoca di cui ai commi 1 e 2, le risorse ricevute dagli enti locali beneficiari ai sensi dell’art. 3, comma 1, lettera a), del presente decreto sono versate, da parte degli enti locali, all’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al fondo di cui all’art. 11, comma 4-sexies, del decreto-legge 18 ottobre 2012 n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.

Roma, 30 giugno 2020

Il Ministro: Azzolina

Registrato alla Corte dei conti il 3 agosto 2020 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca, del Ministero dei beni e delle attivita’ culturali, del Ministero della salute, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, reg. n. 1721

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Avvertenza: Il decreto con l’allegato risulta pubblicato anche sul sito del Ministero dell’istruzione al seguente link: https://www.istruzione.it/edilizia_scolastica/fin-antincendio.shtml