Incremento pensione di invalidità, INPS pubblica la circolare operativa

AIPD, 25 Settembre 2020

Incremento pensione di invalidità, INPS pubblica la circolare operativa

Patrizia Danesi

Facendo seguito alla sentenza della Corte Costituzionale n. 152/2020 e all’ art. 15 del decreto legge n° 104, 14 agosto 2020, l’INPS ha pubblicato la circolare 107, 23 settembre 2020 nella quale fornisce indicazioni operative per l’accesso all’incremento della pensione di invalidità civile.

Va precisato che l’incremento non è garantito a tutti ma esclusivamente a coloro che non posseggono redditi superiori a euro 8.469,63 (se non coniugati) o euro 14.447,42 (se coniugati). Inoltre l‘incremento non è fisso ma, proprio in funzione del calcolo legato al reddito percepito, può essere erogato fino ad un massimo di euro 364,70 euro mensili, per tredici mensilità. Comunque l’importo massimo della pensione non può superare gli euro 651,51 mensili. L’incremento, a valere dalla mensilità di agosto 2020, per gli invalidi civili (ma anche sordi e ciechi civili) viene erogato d’ufficio, sempre che siano soddisfatti tutti gli altri requisiti indicati.

Altro dato importante, nel conteggio dei redditi viene considerata anche la stessa pensione di invalidità (non l’eventuale indennità di accompagnamento, se percepita).

Ricordiamo che:
– la sentenza 152/2020 ha riconosciuto l’inadeguatezza dell’importo della pensione di invalidità civile (assegnata agli invalidi civili con 100% di invalidità e, per il 2020, titolari di redditi fino a euro 16.814,34) e sollecitato il legislatore a prevederne l’incremento anche per le persone di età inferiore ai 60 anni, estendendo dunque quanto stabilito dall’art. 38 della legge n. 448 del 2001 anche alle persone di età compresa tra i 18 e i 60 anni;
– l’art. 89bis, inserito nel decreto 34/20, convertito con modificazioni, nella legge n. 77/2020, ha inizialmente previsto l’istituzione di un Fondo dedicato al finanziamento di tale incremento ma poi è stato abrogato dall’articolo 15 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 che ha stabilito (comma 1) “Con effetto dal 20 luglio 2020 all’articolo 38, comma 4, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e successive modificazioni, le parole «di eta’ pari o superiore a sessanta anni» sono sostituite dalle seguenti: «di eta’ superiore a diciotto anni» e (comma 3) “Agli oneri derivanti dal comma 1 valutati in 178 milioni di euro per l’anno 2020 e in 400 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2021 si provvede, quanto a 46 milioni di euro per l’anno 2020 mediante utilizzo delle risorse rivenienti dall’abrogazione della disposizione di cui al comma 2, e quanto a 132 milioni di euro per l’anno 2020 e a 400 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2021 si provvede ai sensi dell’articolo 114.”

Di fatto è stato esteso quanto già previsto dall’articolo 38, comma 4, della legge 448/2001 anche invalidi civili totali (e anche ai sordi o ciechi civili assoluti titolari di pensione o di pensione di inabilità previdenziale (legge 222/1984) di età compresa tra i 18 e i 60 anni (per gli over 60, l’incremento è già previsto proprio dalla legge 448).

Per informazioni e chiarimenti è possibile contattare via mail il servizio Telefono D (telefonod@aipd.it)