Supplenze: le nomine da GPS si concludono entro il 31 dicembre. Quando si utilizzano le graduatorie di istituto

da OrizzonteScuola

Di redazione

Si svolgono in questi giorni e dovrebbero presto concludere le nomine da Graduatorie Provinciali per le Supplenze GPS di prima e seconda fascia. Eventuali disponibilità ancora residue dopo lo scorrimento delle GPS potranno essere attribuite da Graduatorie di istituto, con nomina conferita dal Dirigente Scolastico.

Le Graduatorie Provinciali per le Supplenze (GPS) potranno essere ancora utilizzate fino al 31 dicembre per

  • le disponibilità sopravvenute (es. rinunce, etc…)
  • per gli ulteriori posti in deroga sul sostegno che potranno essere assegnati in relazione alle esigenze espresse dalle istituzioni scolastiche [vedi nota Ufficio Scolastico Regionale Sicilia]

L’OM n. 60/2020 afferma infatti che è possibile attribuire

  • supplenze annuali per la copertura delle cattedre e posti d’insegnamento, su posto comune o di sostegno, vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano presumibilmente tali per tutto l’anno scolastico;
  • b) supplenze temporanee sino al termine delle attività didattiche per la copertura di cattedre e posti d’insegnamento, su posto comune o di sostegno, non vacanti ma di fatto
    disponibili, resisi tali entro la data del 31 dicembre e fino al termine dell’anno scolastico e per le ore di insegnamento che non concorrano a costituire cattedre o posti orario;
    c) supplenze temporanee per ogni altra necessità diversa dai casi precedenti.
  1. Per l’attribuzione delle supplenze annuali e delle supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche di cui al comma 4, lettere a) e b), sono utilizzate le GAE. In caso di
    esaurimento o incapienza delle stesse, in subordine, si procede allo scorrimento delle GPS di cui all’articolo 3. In caso di esaurimento o incapienza delle GPS, sono utilizzate le graduatorie di istituto di cui all’articolo 11.

Le graduatorie di istituto

Sono dunque utilizzate per l’attribuzione di eventuali supplenze non attribuite da GaE e GPS prima e seconda fascia, nonché per le supplenze temporanee.

Sono suddivise in tre fasce

  1. la prima fascia corrisponde all’attuale prima fascia di istituto (docenti abilitati inseriti in GaE)
  2.  la seconda fascia è costituita dagli aspiranti presenti in GPS di prima fascia che hanno scelto, nella stessa provincia, fino a venti istituzioni scolastiche (abilitati non inseriti in GaE)
  3. la terza fascia è costituita dagli aspiranti presenti in GPS di seconda fascia che hanno scelto, nella stessa provincia, fino a venti scuole (non abilitati)

Le graduatorie di istituto di prima fascia corrispondono alle graduatorie di prima fascia già vigenti per il triennio 2019/22.

I punteggi e le posizioni spettanti nelle graduatorie di istituto di seconda e terza fascia sono determinati sulla base dei dati presentati per l’iscrizione nelle GPS.

Per le graduatorie di istituto, nella stessa provincia scelta per le GPS è stato possibile scegliere, per ogni posto di insegnamento per cui si concorre, fino a venti scuole nelle quali inserirsi nelle Graduatorie di istituto.

Quanto può durare una supplenza temporanea da graduatoria di istituto

Il dirigente scolastico provvede al conferimento delle relative supplenze brevi e saltuarie fino all’”ultimo giorno di effettiva permanenza delle esigenze di servizio”.  Quindi sicuramente la supplenza potrà essere assegnata o prorogata (dipende dalla tipologia di assenza del titolare) anche fino a giugno. Ma il termine deve essere necessariamente l’ultimo giorno di lezione individuato dai calendari regionali o il Dirigente Scolastico potrà far rientrare nelle esigenze di servizio anche gli scrutini, evitando quindi gli stacchi nel contratto, che tanto hanno fatto discutere negli ultimi tempi? Di questo sicuramente continueremo ad occuparci.

E’ sempre possibile lasciare una supplenza da graduatoria di istituto per una al 30 giugno 0 31 agosto

Si può lasciare supplenza conferita da graduatorie di istituto per supplenza conferita su posti vacanti o solo disponibili entro il 31 dicembre, al 30 giugno o 31 agosto. Nota Ministero

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