Anno di prova e formazione docenti neoassunti o passaggio di ruolo: requisiti obbligatori perché sia valido

da OrizzonteScuola

Di redazione

Docenti neoimmessi in ruolo nell’anno scolastico 2020/21 o che hanno ottenuto il passaggio di ruolo e hanno l’obbligo dell’anno di prova e formazione. Il MInistero ha fornito specifiche indicazioni con la nota del 21 settembre.

Sintesi a cura dell’USR Lazio e dell’USR Campania dei requisiti obbligatori affiché l’anno di prova e formazione sia valido:

1. obbligo dei 180 giorni di servizio e dei relativi 120 giorni di attività didattica o con la proporzionale riduzione in caso di part-time.
Tale dato andrà attestato dal Dirigente scolastico della sede di servizio del docente neoassunto e trasmesso al Comitato di valutazione.

2. obbligo formazione in presenza o online (incontri iniziali e finali e laboratori formativi)
Tale dato andrà attestato dal Dirigente scolastico – Direttore di Corso della scuola Polo con documento da consegnare al docente interessato e, a sua cura, al Comitato di valutazione.

Nel corso dell’incontro formativo propedeutico, da realizzare anche per gruppi differenziati, aperto, su richiesta, anche ai tutor, saranno fornite indicazioni sulle diverse fasi del percorso di formazione e saranno illustrati i materiali didattici di supporto alla corretta gestione delle attività.

L’incontro formativo finale, organizzato in forma di evento di carattere professionale, sarà finalizzato a compiere una valutazione complessiva dell’attività svolta, anche attraverso il coinvolgimento e le testimonianze di esperti, di Dirigenti scolastici e tutor degli anni precedenti.

I laboratori, della durata complessiva di 12 ore, saranno progettati a livello di singola scuola polo, sulla base delle tematiche indicate dal D.M. n. 850/2015, dedicando una specifica attenzione ai aspetti prioritari per la corrente annualità; ogni laboratorio tematico avrà una durata variabile di 3, 6 o più ore.

3. obbligo peer-to-peer (12 ore).
Tale dato andrà attestato dal Dirigente scolastico della sede di servizio del docente neoassunto e trasmesso al Comitato di valutazione.

Il peer to peer, realizzato dal docente neoassunto e dal tutor, è finalizzato al miglioramento delle pratiche didattiche, alla riflessione condivisa su aspetti fondamentali dell’azione di insegnamento, al confronto e supporto su aspetti concernenti l’organizzazione scolastica nel suo complesso.

4. obbligo formazione online su Piattaforma INDIRE (20 ore). Il sistema non prevede alcun attestato per il docente neoassunto. Si conferma a tal fine che la presentazione del portfolio di fronte al Comitato di valutazione sostituisce l’elaborazione di ogni altra relazione. Il docente neoassunto avrà cura di stampare e consegnare per tempo al Comitato di valutazione anche il bilancio delle competenze iniziale e il patto formativo, al fine di fornire un esaustivo quadro delle attività svolte.

Al fine di supportare le attività laboratoriali e di documentare le esperienze formative, l’ambiente on line di INDIRE, che sarà reso accessibile entro il 30 ottobre 2020, offrirà utili materiali didattici e strumenti finalizzati all’analisi, alla riflessione e alla documentazione del percorso formativo. La durata della formazione on line è stimata forfettariamente in 20 ore.

Il Comitato di valutazione, preso atto di tutta la predetta documentazione, e valutati tutti gli elementi utili, esprimerà il proprio parere sul superamento del periodo di formazione e prova del personale docente ed educativo.

TUTTE LE FAQ

Mancata conferma in ruolo

Si ribadisce inoltre che, in caso di mancanza dei predetti requisiti il docente neoassunto non potrà esser confermato in ruolo e che il differimento del periodo di formazione e prova potrà esser consentito nei soli casi in cui, per giustificati motivi, il docente non abbia effettuato i 180 giorni di servizio e i relativi 120 giorni di attività didattica o non abbia svolto la prevista attività formativa. In tal caso il Dirigente scolastico provvederà a notificare all’interessato il provvedimento di proroga dell’anno di prova e formazione al successivo anno scolastico.

Nel caso in cui, invece, il Comitato di valutazione esprima un giudizio sfavorevole sull’operato del docente, come previsto dall’art. 14 comma 3 del citato D.M. n. 850/2015, lo stesso docente è rinviato – sempre con provvedimento motivato di ripetizione del periodo di formazione e prova contenente gli elementi di criticità emersi e l’indicazione delle forme di supporto formativo e di verifica degli standard richiesti per la conferma in ruolo – ad un secondo periodo di prova e formazione, per il quale è obbligatoriamente disposta una verifica, affidata ad un dirigente tecnico, per l’assunzione di ogni utile elemento di valutazione dell’idoneità. In tal caso, il dirigente scolastico, dovrà adottare i provvedimenti necessari e dovrà notificarli all’interessato entro il 31 agosto dell’anno di riferimento, ciò anche al fine di evitare che la mancata conclusione della procedura entro il termine prescritto o il suo erroneo svolgimento possano determinare profili di
responsabilità.

la nota del Ministero per l’anno scolastico 2020/21