Supplenze docenti: scatta il controllo sui 24 CFU. Cosa presentare in segreteria

da OrizzonteScuola

Di redazione

Supplenze docenti per l’anno scolastico 2020/21: il primo elemento da controllare è l’effettivo possesso del titolo di accesso dichiarato nella domanda presentata entro il 6 agosto. Una prima scrematura è stata effettuata prima della pubblicazione delle graduatorie, ma ci sono controlli più approfonditi che richiedono tempo.

Il Dirigente dell’ufficio Scolastico di Brescia ha spiegato il percorso da seguire in seguito al controllo dei titoli per determinare l’eventuale esclusione dalla graduatoria e la rescissione del contratto. Ufficio Scolastico depenna dalla graduatoria e Dirigente licenzia

Laurea o diploma + 24 CFU: come effettuare il controllo

L’ufficio Scolastico di Sondrio fornisce invece ai Dirigenti Scolastici delle indicazioni per accertare il possesso dei 24 CFU in discipline psicopedagogiche e metodologie didattiche.

Laurea (o diploma nel caso delle classi di concorso ITP)+ 24 CFU è stato uno dei requisiti che ha permesso l’inserimento nella II fascia delle GPS per la scuola secondaria di I e II grado.

“La certificazione del possesso di CFU, se non in possesso del docente – leggiamo nella nota pubblicata il 1° ottobre – va richiesta all’Università presso cui il docente ha conseguito i 24 CFU.

Per alcune tipologie di Lauree, Master di I e II livello e Dottorati che prevedono nel loro piano di studi alcuni o tutti gli ambiti di insegnamento richiesti dai 24 CFU è sufficiente che il docente abbia una Certificazione di conformità degli obiettivi formativi e contenuti didattici.”

Va specificato che non hanno necessità di presentare i 24 CFU i docenti abilitati o i docenti che hanno avuto accesso alle GPS mediante precedente inserimento nella terza fascia delle graduatorie di istituto per la specifica classe di concorso.

I tempi del controllo

L’ufficio Scolastico scrive “Si richiede quindi la massima attenzione, prima della stipula dei contratti, all’effettivo possesso dei 24 CFU”.

Ma se l’aspirante non è in possesso della relativa certificazione, la segreteria deve chiedere al docente individuato per la supplenza di indicare gli estremi per l’accertamento (dato che il Ministero non ha richiesto di indicarli nella domanda presentata), contattare l’Università che ha erogato il corso e attendere la loro risposta.

Il tutto “prima della stipula dei contratti”? Una tempistica che ci lascia perplessi.