Le elezioni degli organi collegiali scolastici al tempo del Covid

Le elezioni degli organi collegiali scolastici al tempo del Covid

di Cinzia Olivieri

Anche quest’anno, con la Nota 2 ottobre 2020, AOODGOSV 17681, sono state confermate le solite istruzioni sulle elezioni degli organi collegiali a livello di istituzione scolastica, che si svolgeranno secondo le procedure previste dall’OM n. 215/1991, come modificata dalle OO.MM. nn. 267/1995, 293/1996 e 277/1998.

Entro il 31 ottobre 2020 dovranno concludersi le operazioni di voto per gli organi di durata annuale e quelle per il rinnovo annuale delle rappresentanze studentesche nei consigli di istituto delle istituzioni scolastiche di istruzione secondaria di II grado non giunti a scadenza, con la procedura semplificata di cui agli articoli 21 e 22 dell’OM 215/91.

A tal proposito non è superfluo evidenziare che la procedura semplificata è prevista dal titolo II e quella ordinaria dal titolo III dell’OM 215/91. Giacché tuttavia  per il rinnovo della componente studentesca nel consiglio di istituto resta ferma la possibilità di presentare liste separate, si rispettano generalmente le scadenze previste dall’art. 32 (almeno 15 giorni prima delle elezioni) per la presentazione delle liste.

Considerando che siamo già ad ottobre, quindi appare necessario procedere tempestivamente alla indizione delle elezioni stabilendone la data.

Le assemblee di studenti e genitori potranno svolgersi pure in modalità telematica (come già previsto dalle note 278 e 279 di marzo 2020 e ribadito nel comunicato del 3 ottobre 2020), anche in considerazione delle diverse forme organizzative adottate dalle scuole per garantire il distanziamento.

Occorrerà considerare altresì che alcuni istituti, appunto quale misura organizzativa, prevedono dei turni di frequenza e, non essendo tutti gli alunni contestualmente presenti, le operazioni di voto potrebbero spalmarsi su più giorni.

Non solo. Potrà accadere che l’assemblea dell’art. 21 dell’ordinanza non possa avvenire contestualmente alle elezioni per la difficoltà di collegarsi prima in modalità telematica e successivamente recarsi a votare in presenza.

Le elezioni per il rinnovo dei consigli di circolo/istituto scaduti e le suppletive, poi, si svolgeranno secondo la procedura ordinaria nella data fissata dal Direttore generale/dirigente preposto di ciascun Ufficio Scolastico Regionale, non oltre il termine di domenica 29 e lunedì 30 novembre 2020.

Il comunicato del 3 ottobre sottolinea l’indifferibilità delle elezioni degli Organi collegiali in quanto “obbligo previsto dalle norme” al fine di “garantire Organi pienamente legittimi e in grado di produrre deliberazioni altrettanto legittime” giacché essi “Sono inoltre fondamentali per la vita democratica delle scuole e per la partecipazione attiva delle famiglie, delle studentesse e degli studenti”.

Ebbene, non si può fare a meno di notare come purtroppo tanto sia in parte contraddetto dalla circostanza che la nota del 2 ottobre ribadisce dopo un ventennio che ad oggi ancora si attende  una soluzione normativa circa la composizione del consiglio di istituto negli omnicomprensivi (ovvero le scuole che comprendono al loro interno sia scuole dell’infanzia, primarie e/o secondarie di primo grado, sia scuole secondarie di secondo grado) che resteranno commissariati e quindi privi di consiglio di istituto e giunta.

Quanto alla possibilità di votazioni elettroniche, occorrerà anche in tal caso trovare una soluzione che rispetti i principi di personalità, libertà e segretezza del voto.

In un’ottica di implementazione della  semplificazione ed efficientamento delle procedure e di  modernizzazione del sistema scolastico si manifesta la volontà di un rinnovamento anche delle votazioni per gli Organi collegiali al fine “di ampliare la partecipazione al voto”…che per la verità non è semplicemente collegata alle modalità di voto ma anche all’interesse per la partecipazione che appare sempre più in flessione, sebbene come di consueto nei momenti critici come quello attuale sembra registrare qualche picco. Caduta di interesse storica e sostanzialmente collegata alla consapevolezza dei limiti di efficacia della partecipazione, specie ora che con l’autonomia l’impianto del Dlgs 297/94 appare un simulacro anacronistico, tant’è che negli ultimi anni nessun disegno di legge di riforma degli organi collegiali scolastici li vede potenziati né nel numero né nelle funzioni.

Con la circolare elezioni del 2 ottobre si sono poi fornite anche alcune indicazioni circa le misure di prevenzione dal rischio di infezione da SARS-COV 2 che dovranno essere previamente diffuse tra le famiglie e che possono riassumersi:

Per quanto riguarda i locali:

  • percorsi dedicati e distinti di ingresso e di uscita, chiaramente segnalati;
  • divieto di  assembramenti;
  • distanziamento non inferiore a un metro sia tra i componenti del seggio che tra questi ultimi e l’elettore e due metri al momento dell’identificazione dell’elettore a cui sarà necessariamente chiesto di rimuovere la mascherina per il suo riconoscimento;
  • presenza di finestre per favorire il ricambio d’aria;
  • pulizia  dei locali e disinfezione delle superfici di contatto ivi compresi tavoli, postazioni attrezzate per il voto e servizi igienici;
  • possibilità effettuare  nello stesso ambiente le operazioni di voto per una o più classi ma garantendo il distanziamento;
  • prodotti igienizzanti negli spazi comuni all’entrata nell’edificio e in ogni locale in cui si svolgono le votazioni.

Per chi ha diritto di accesso ai locali (votanti, rappresentanti di lista ecc.):

  • evitare di uscire di casa e recarsi al voto in caso di sintomatologia respiratoria o di temperatura corporea superiore a 37,5°C;
  • non essere stati in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni;
  • non essere stati a contatto con persone positive negli ultimi 14 giorni.
  • indossare  la mascherina e prima di ricevere la scheda e la matita nonché prima di lasciare il seggio procedere alla igienizzazione delle mani.

Per gli scrutatori:

  • indossare la mascherina chirurgica;
  • mantenere sempre la distanza di almeno un metro dagli altri componenti;
  • procedere ad una frequente ed accurata igiene delle mani mentre l’uso dei guanti è consigliato solo per le operazioni di spoglio.