Esami finali di terza media, la lode può essere attribuita anche dal Tar

da Il Sole 24 Ore

di Pietro Alessio Palumbo

L’esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione è finalizzato a verificare le conoscenze, le abilità e le competenze acquisite dall’alunno anche in funzione orientativa. In proposito la vigente disciplina sulle norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato di cui al Dl 62/2017 prevede espressamente che la valutazione finale espressa con la votazione di dieci decimi «può» essere accompagnata dalla lode, con deliberazione all’unanimità della commissione, in relazione alle valutazioni conseguite nel percorso scolastico del triennio e agli esiti delle prove d’esame.

La discrezionalità del Consiglio di classe
Parimenti, la recente ordinanza ministeriale numero 9 del 16 maggio scorso sulle modalità di espletamento dell’esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione del sistema nazionale di istruzione per l’anno scolastico 2019/2020, ribadisce all’articolo 7 che l’alunno consegue il diploma conclusivo del primo ciclo d’istruzione conseguendo una valutazione finale di almeno sei decimi. Tale valutazione finale qualora espressa con la votazione di dieci decimi, a «discrezione» del Consiglio di classe può essere accompagnata dalla lode a seguito di deliberazione all’unanimità del suddetto organo scolastico, in considerazioni dei “lodevoli” risultati di apprendimento conseguiti dall’alunno nel complesso del percorso scolastico.

Nessuna disparità di trattamento
Ebbene con la recente sentenza 319/2020 il Tribunale amministrativo per l’Abruzzo – ferma la discrezionalità del Consiglio di classe in merito alla eventuale attribuzione della lode ai soli alunni che abbiano dimostrate eccellenze lungo tutto il percorso di studi – ha posto l’attenzione su un altro aspetto della valutazione scolastica: la parità di trattamento tra alunni che abbiano dimostrato una performance se non identica, pressocché sovrapponibile.

I curricula equivalenti
Nel caso affrontato dal Giudice amministrativo aquilano i genitori di un alunno che aveva conseguito il massimo dei voti (il 10) denunciavano la disparità di trattamento con un compagno di classe del figlio. A ben vedere i ragazzi avevano una media finale delle valutazioni all’esito dello scrutinio di ciascuna delle classi del triennio e valutazione dell’elaborato con incidenza sul voto finale, perfettamente pari. Avendo conseguito lo stesso voto finale di 10/10, derivante dai risultati conseguiti nel triennio e nell’esame finale, vantavano curricula – quindi – del tutto equivalenti.

La (necessaria) motivazione della differenziazione
Ebbene per nulla ledendo la discrezionalità del Consiglio di classe che come visto «può» attribuire la lode agli alunni eccellenti, il Tar aquilano ha chiarito che di fronte a parità di “prestazioni” di carriera scolastica con conseguente assegnazione a più alunni della massima valutazione nel giudizio finale, il Consiglio di classe deve esternare le motivazioni della eventuale decisione di attribuire la lode solo ad uno o alcuni di essi e non a tutti. In altre parole di fronte a una situazione di del genere il Consiglio di classe piuttosto che motivare l’attribuzione della lode a uno solo degli alunni deve argomentare comprensibilmente perché la suddetta benemerenza non sia stata attribuita alla generalità degli alunni con medesimo curriculum.