La scelta alternativa alla religione va fatta all’atto iscrizione

da Il Sole 24 Ore

di Redazione Scuola

È nulla la circolare del ministero dell’Istruzione del dicembre 2012 nella parte in cui, nell’indicare le istruzioni per le iscrizioni degli alunni a scuola, ha disposto che la scheda relativa alla scelta di chi non si avvale dell’insegnamento della religione cattolica sia consegnata a inizio anno scolastico. L’ha deciso il Tar del Lazio con una sentenza con la quale ha accolto un ricorso proposto dall’Unione degli Atei e degli Agnostici Razionalisti-Uaar. In particolare s’impugnava la circolare ministeriale nella parte in cui prevede che l’esercizio dell’opzione di avvalersi o meno dell’insegnamento della religione cattolica debba avvenire all’atto dell’iscrizione, mentre la scelta specifica delle attività alternative debba essere fatta all’inizio dell’anno scolastico.

Per Uaar tutto questo è irragionevole «in quanto le singole scuole si trovano a dover organizzare le attività alternative all’insegnamento della religione cattolica quando l’anno scolastico e la didattica sono già iniziati con inevitabili ritardi nel relativo avvio e con frequentissimi e diffusissimi inadempimenti nell’obbligo di predisporle per carenza di personale» e crea una «discriminazione tra coloro che si avvalgono dell’insegnamento della religione cattolica e coloro che non se ne avvalgono».

Il Tar ha preliminarmente ritenuto sussistente l’interesse a ricorrere, nonostante il tempo trascorso, giacché è stato dimostrato che la disposizione contestata «viene costantemente ripetuta con identico contenuto per ogni anno scolastico».

Venendo al merito del ricorso, per i giudici «se è vero che al fine di non condizionare dall’esterno la coscienza individuale nell’esercizio di una libertà religiosa sia necessaria la scissione tra scelta di non avvalersi della religione cattolica e la scelta delle attività alternative, questa seconda, pur successiva alla prima, deve avvenire in tempi che garantiscano la tempestiva programmazione e l’avvio dell’attività didattiche secondo quanto richiesto dai principi di ragionevolezza e buon andamento». Per il Tar, infatti, la ricorrente ha dimostrato che la scissione della tempistica comporta: «Notevole ritardo nella raccolta (a volte) dell’apposito modulo, nella programmazione ed attivazione delle attività didattiche alternative»; «situazione di provvisorietà nei mesi di attivazione delle attività alternative degli studenti che hanno scelto di non frequentare la scuola durante l’ora di religione»; «a volte la rinuncia della scuola alla formazione, con previsione, senza alternative l’uscita da scuola degli studenti non frequentanti l’Irc».

La conclusione è che «deve annullarsi la disposizione della circolare impugnata con obbligo conformativo della pubblica amministrazione per gli anni scolastici a venire».