Risposte a quesiti sull’Educazione civica

Risposte a quesiti sull’Educazione civica

di Gennaro Palmisciano *

Come le FAQ, i pareri dei dirigenti tecnici non costituiscono fonti del diritto scolastico, ma possono essere utili ad orientare nelle materie poco chiare oppure in occasione di innovazioni. Sono pervenuti numerosi quesiti sull’implementazione dell’insegnamento dell’Educazione civica e in particolare sulle figure del coordinatore di classe e del referente di istituto per l’Educazione civica.

L’insegnamento dell’educazione civica è stato introdotto nell’ordinamento nazionale nell’anno scolastico 1958-59 dall’allora ministro della Pubblica Istruzione Aldo Moro.

Già a conclusione dei lavori dell’Assemblea Costituente lo statista aveva presentato come  primo firmatario l’ordine del giorno “L’Assemblea Costituente esprime il voto che la nuova Carta Costituzionale trovi senza indugio adeguato posto nel quadro didattico della scuola di ogni ordine e grado, al fine di rendere consapevole la giovane generazione delle raggiunte conquiste morali e sociali che costituiscono ormai sacro retaggio del popolo italiano”, approvato all’unanimità.

Pur introdotto in tutte le scuole, il fatto che l’insegnamento non fosse oggetto di valutazione lo ha confinato ad una condizione ancillare rispetto alle altre discipline. A poco sono valsi i cambi di denominazione, da Studi sociali a Convivenza civile fino a Cittadinanza e Costituzione, disciplina la quale ultima, trovando spazio nell’Esame di stato, è stata attenzionata sicuramente in modo più rilevante dai maturandi rispetto a fosse avvenuto prima.

Il 20 agosto 2019 è arrivata la svolta con l’approvazione della Legge 92/2019 “Introduzione dell’insegnamento scolastico dell’educazione civica”, il quale è stato definito nella Nota N. 17377 del 28 settembre 2020 come insegnamento trasversale …, che incide sulla definizione di priorità, traguardi ed obiettivi di processo legati all’area “Competenze chiave europee”.

Al coordinatore per l’educazione civica di classe sono dedicati nella citata Legge due commi, che si riportano.

Art. 2 Istituzione dell’insegnamento dell’educazione civica

4. Nelle scuole del primo ciclo, l’insegnamento trasversale dell’educazione civica è affidato, in contitolarità, a docenti sulla base del curricolo di cui al comma 3. Le istituzioni scolastiche utilizzano le risorse dell’organico dell’autonomia. Nelle scuole del secondo ciclo, l’insegnamento è affidato ai docenti abilitati all’insegnamento delle discipline giuridiche ed economiche, ove disponibili nell’ambito dell’organico dell’autonomia.
5. Per ciascuna classe è individuato, tra i docenti a cui è affidato l’insegnamento dell’educazione civica, un docente con compiti di coordinamento.

Tale disciplina che ha forza di legge primaria è stata integrata dalle Linee guida per l’insegnamento dell’educazione civica, pubblicate a giugno 2020, di cui si citano i due stralci rilevanti per il tema in questione.

La contitolarità dell’insegnamento e il coordinamento delle attività

Le soluzioni organizzative che le scuole del secondo ciclo possono adottare, in applicazione delle disposizioni di cui all’art. 2, commi 4 e 5 della Legge, potranno essere differenti. Qualora il docente abilitato nelle discipline giuridico-economiche sia contitolare nel Consiglio di Classe, negli istituti superiori nel cui curricolo siano presenti gli insegnamenti dell’area giuridico-economica, gli sarà affidato l’insegnamento di educazione civica, di cui curerà il coordinamento, fermo restando il coinvolgimento degli altri docenti competenti per i diversi obiettivi/risultati di apprendimento condivisi in sede di programmazione dai rispettivi Consigli di classe. Qualora il docente abilitato nelle discipline giuridico-economiche sia presente in organico dell’autonomia ma non sia già contitolare del Consiglio di Classe, egli potrà assumere il coordinamento della disciplina per una o più classi, fatta salva la necessità che in esse si crei uno spazio settimanale in cui, anche in compresenza con altri docenti, possa procedere alla didattica dell’educazione civica all’interno della quota oraria settimanale, o all’interno della quota di autonomia eventualmente attivata, nelle modalità approvate dal Collegio dei docenti. Ricorrendo questa casistica, il coordinatore dell’educazione civica, in quanto titolare di un insegnamento aggiuntivo, entra a far parte a pieno titolo del Consiglio o dei Consigli di Classe in cui opera. Nel caso in cui non vi siano nell’istituto docenti abilitati all’insegnamento delle discipline giuridico-economiche, l’insegnamento di educazione civica sarà attribuito in contitolarità a più docenti, competenti per i diversi obiettivi/risultati di apprendimento condivisi in sede di programmazione dai rispettivi Consigli di classe. Il coordinamento sarà affidato ad uno dei docenti contitolari dell’insegnamento. (…)

I destinatari, le forme e i contenuti della formazione

(…) uno dei coordinatori per l’educazione civica di cui all’articolo 2, comma 5 della Legge, individuato, sulla base dei criteri approvati dal Collegio docenti tenuto conto di quanto previsto dalla Legge, su proposta del dirigente scolastico dal Collegio stesso, con funzioni di referente. Il referente avrà il compito di favorire l’attuazione dell’insegnamento dell’educazione civica attraverso azioni di tutoring, di consulenza, di accompagnamento, di formazione e supporto alla progettazione nei confronti dei colleghi, secondo il paradigma della “formazione a cascata”, di facilitare lo sviluppo e la realizzazione di progetti multidisciplinari e di collaborazioni interne fra i docenti, per dare concretezza alla trasversalità dell’insegnamento. In funzione della complessità delle istituzioni scolastiche e in accordo con le Scuole polo, saranno formate ulteriori figure di referente, nei limiti delle risorse, sulla base di successive indicazioni.

In merito alla natura delle citate Linee Guida, si deve ritenere che costituiscano fonte regolamentare di natura secondaria e non atto generale. Hanno forza, dunque, di regolamento ministeriale.

I caratteri che, sul piano del contenuto sostanziale, valgono a differenziare i regolamenti dagli atti e provvedimenti amministrativi generali, vanno individuati in ciò: mentre quest’ultimi costituiscono espressione di una semplice potestà amministrativa e sono diretti alla cura concreta di interessi pubblici, con effetti diretti nei confronti di una pluralità di destinatari non necessariamente determinati nel provvedimento, ma determinabili, i regolamenti sono espressione di una potestà amministrativa secondaria rispetto alla potestà legislativa, e disciplinano in astratto tipi di rapporti giuridici mediante una regolazione attuativa o integrativa della legge, ma ugualmente innovativa rispetto all’ordinamento giuridico esistente, con precetti che presentano appunto i caratteri della generalità e dell’astrattezza, intesi essenzialmente come ripetibilità nel tempo dell’applicazione delle norme e non determinabilità dei soggetti cui si riferiscono (Sentenza Consiglio di Giustizia amministrativa per la Regione Sicilia, 14.3.2011, n. 200).

Tanto premesso, al quesito su chi debba svolgere la funzione di coordinatore di classe per l’educazione civica negli istituti secondari di II grado, si può rispondere che in tutti i consigli di classe degli istituti tecnici e degli istituti professionali, del liceo delle scienze umane e del liceo sportivo, ove è presente un docente di discipline giuridiche ed economiche, a questi deve essere affidato l’incarico di coordinatore per l’Educazione civica.

Negli altri istituti superiori ove sia presente un docente di discipline giuridiche ed economiche nell’organico potenziato, a costui devono essere affidate una o più ore del curricolo di Educazione civica in compresenza o in orario aggiuntivo (per gli alunni) fino a copertura dell’orario di servizio. L’individuazione del coordinatore di educazione civica in tali consigli di classe può ricadere, in presenza di motivazioni organizzative che ne valorizzano l’opportunità, anche su docenti di altre discipline. Del resto, le Linee Guida usano nel caso l’espressione “potrà assumere il coordinamento” invece di “gli sarà affidato” riferita al precedente.

Negli ulteriori istituti, si pensi ad un liceo classico-scientifico, in cui non è presente un docente di discipline giuridiche ed economiche nemmeno nell’organico potenziato, il coordinamento va opportunamente affidato al docente che, per tradizione, oppure per numero prevalente di ore presenti nel curricolo di Educazione civica o secondo altro valido criterio, può curare detto coordinamento dell’insegnamento dell’Educazione civica.

Sebbene non sia esplicitamente scritto, lo spirito della legge è anche quello di affidare un insegnamento ai docenti di discipline giuridico-economiche assegnati sull’organico di potenziamento o comunque a disposizione.

Al quesito su chi debba svolgere la funzione di referente di istituto per l’educazione civica negli istituti secondari di II grado, ruolo assimilabile a una funzione strumentale, si può rispondere che va affidata ad uno dei coordinatori per l’educazione civica di classe, individuato su proposta del dirigente scolastico dal Collegio stesso, sulla base dei criteri approvati dal Collegio docenti tenuto conto di quanto previsto dalla Legge. Pertanto, non è detto che debba essere un docente di discipline giuridico-economiche, laddove esistano coordinatori per l’educazione civica provenienti da altre classi di concorso.

Al riguardo del quesito sui  compiti del referente d’istituto, sia negli istituti di I grado che in quelli di II grado, va ritenuta una figura di staff con spiccate capacità di promuovere cooperazione ed apprendimento organizzativo e con particolare attitudine al supporto e alla rendicontazione.

Si prospetta un elenco non tassativo delle funzioni:

  • Coordinare l’ideazione, la progettazione, la programmazione e la realizzazione del curricolo di istituto dell’Educazione civica;
  • Operare azioni di tutoraggio, di consulenza, di accompagnamento delle attività, di formazione a cascata e di supporto alla progettazione;
  • Curare il raccordo organizzativo all’interno dell’Istituto tra i vari coordinatori di classe per l’Educazione civica; 
  • Promuovere relazioni con  agenzie formative  e attori culturali qualificati nel campo (si va dalle associazioni, alle ong, agli autori), curando i rapporti con gli stessi e monitorando le attività co-progettate;
  • Promuovere esperienze e progettualità innovative, con particolare riguardo all’emersione di eccellenze e/o alla partecipazione a concorsi, convegni, seminari di studio/approfondimento, progetti, ecc.  L’innovazione è comunque coerente con le finalità e gli obiettivi del PTOF dell’Istituto di appartenenza,  investe  i diversi ambiti disciplinari e non stravolge la didattica ordinaria, anzi ne garantisce maggiore funzionalità ed efficacia;
  • Supervisionare le diverse attività, curando in particolare la loro valutazione in termini di efficacia e di efficienza;
  • Coordinare le riunioni con i coordinatori dell’educazione civica per ciascuna classe e consiglio di classe;
  • Favorire la diversificazione dei percorsi didattici nelle singole classi;
  • Rapportarsi con la funzione strumentale PTOF, in modo da far confluire nel documento dell’Offerta formativa quanto progettato e realizzato in relazione all’insegnamento dell’Educazione civica; 
  • Predisporre e distribuire la modulistica e la documentazione necessaria per l’avvio, lo svolgimento e la valutazione dell’insegnamento curricolare e delle attività extracurricolari;
  • Rafforzare la corresponsabilizzazione con le famiglie, nel caso rivedendo il Patto educativo di corresponsabilità, al fine di condividere e promuovere comportamenti e valori improntati a una cittadinanza attiva e responsabile.
  • Monitorare l’andamento dell’insegnamento dell’Educazione civica;
  • Fornire report sull’andamento dell’insegnamento agli Organi Collegiali; 
  • Animare un team per la ri-progettazione metodologico-didattica nei diversi ordini di scuola;
  • Favorire il superamento del pregiudizio sulla dimensione ancillare dell’insegnamento, tutelandone lo statuto di disciplina;
  • Garantire un’effettiva attività educativa per tutti gli alunni di tutte le classi, in modo che sia stimolata la strutturazione in favore di ciascuno di competenze, abilità e conoscenze relative all’educazione civica;
  • Verificare, per le classi affidate in quanto coordinatore, in occasione delle valutazioni intermedia e finale, che siano state registrate le attività svolte da ogni classe, le tematiche affrontate e le indicazioni valutative sulla partecipazione, l’impegno e  il rendimento, in funzione della proposta di voto;
  • Verificare e valutare il processo educativo al termine del percorso annuale;
  • Presentare, a conclusione dell’anno scolastico, al Collegio Docenti, una relazione finale, evidenziando i traguardi conseguiti in termini di punti di forza e sottolineando le eventuali criticità da affrontare;
  • Comunicare all’Albo delle buone pratiche di educazione civica, istituito presso il Ministero dell’Istruzione, le esperienze didattiche e le soluzioni organizzative più significative dell’istituto, perché siano disseminate.

Al quesito se al referente per l’Educazione civica possano essere affidate anche altre azioni, per esempio l’educazione alla legalità, il contrasto al bullismo, ecc. si ritiene che tanto possa costituire un’opportunità organizzativa.

Sono pervenuti ulteriori quesiti sulla valutazione della disciplina. In premessa alla risposta si riporta l’art. 2 comma 6 della legge.

L’insegnamento trasversale  dell’educazione  civica  è  oggetto delle  valutazioni  periodiche  e   finali   previste   dal   decreto legislativo 13 aprile 2017, n.  62,  e  dal  regolamento  di  cui  al decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009,  n.  122.  Il docente coordinatore di cui al comma 5 formula la  proposta  di  voto espresso in decimi, acquisendo elementi conoscitivi dai docenti a cui è affidato l’insegnamento dell’educazione civica.

Le Linee guida dedicano al tema un intero paragrafo:

La valutazione

La Legge dispone che l’insegnamento trasversale dell’Educazione civica sia oggetto delle valutazioni periodiche e finali previste dal D. Lgs. 13 aprile 2017, n. 62 per il primo ciclo e dal DPR 22 giugno 2009, n. 122 per il secondo ciclo.
I criteri di valutazione deliberati dal collegio dei docenti per le singole discipline e già inseriti nel PTOF dovranno essere integrati in modo da ricomprendere anche la valutazione dell’insegnamento dell’educazione civica.
In sede di scrutinio il docente coordinatore dell’insegnamento formula la proposta di valutazione, espressa ai sensi della normativa vigente, da inserire nel documento di valutazione, acquisendo elementi conoscitivi dai docenti del team o del Consiglio di Classe cui è affidato l’insegnamento dell’educazione civica.
Tali elementi conoscitivi sono raccolti dall’intero team e dal Consiglio di Classe nella realizzazione di percorsi interdisciplinari.
La valutazione deve essere coerente con le competenze, abilità e conoscenze indicate nella programmazione per l’insegnamento dell’educazione civica e affrontate durante l’attività didattica. I docenti della classe e il Consiglio di Classe possono avvalersi di strumenti condivisi, quali rubriche e griglie di osservazione, che possono essere applicati ai percorsi interdisciplinari, finalizzati a rendere conto del conseguimento da parte degli alunni delle conoscenze e abilità e del progressivo sviluppo delle competenze previste nella sezione del curricolo dedicata all’educazione civica.
Il Collegio dei Docenti delle scuole del primo ciclo, in coerenza con il disposto dell’art. 2 del D. Lgs. 62/2017, dovrà esplicitare a quale livello di apprendimento corrisponde il voto in decimi attribuito agli alunni della scuola secondaria di primo grado anche per l’educazione civica.
Per gli alunni della scuola primaria, in coerenza con quanto disposto dal decreto legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2020, n. 41, il docente coordinatore propone l’attribuzione di un giudizio descrittivo, elaborato tenendo a riferimento i criteri valutativi indicati nel PTOF, che viene riportato nel documento di valutazione.
Per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023 la valutazione dell’insegnamento di educazione civica farà riferimento agli obiettivi /risultati di apprendimento e alle competenze che i collegi docenti, nella propria autonomia di sperimentazione, avranno individuato e inserito nel curricolo di istituto.
A partire dall’anno scolastico 2023/2024 la valutazione avrà a riferimento i traguardi di competenza e gli specifici obiettivi di apprendimento per la scuola del primo ciclo, gli obiettivi specifici di apprendimento per i Licei e i risultati di apprendimento per gli Istituti tecnici e professionali definiti dal Ministero dell’istruzione.
Il combinato disposto dell’articolo 2, comma 5 e dell’articolo 1, comma 3 del D. Lgs. 62/2017, relativamente al primo ciclo di istruzione, prevede che la valutazione del comportamento “si riferisce allo sviluppo delle competenze di cittadinanza. Lo Statuto delle studentesse e degli studenti, il Patto educativo di corresponsabilità e i Regolamenti approvati dalle istituzioni scolastiche, ne costituiscono i riferimenti essenziali”.
Si ritiene pertanto che, in sede di valutazione del comportamento dell’alunno da parte del Consiglio di classe, si possa tener conto anche delle competenze conseguite nell’ambito del nuovo insegnamento di educazione civica, così come introdotto dalla Legge, tanto nel primo quanto nel secondo ciclo di istruzione, per il quale il D. Lgs. n. 62/2017 nulla ha aggiunto a quanto già previsto dal D.P.R. n. 122/2009.
Si ricorda che il voto di educazione civica concorre all’ammissione alla classe successiva e/o all’esame di Stato del primo e secondo ciclo di istruzione e, per le classi terze, quarte e quinte degli Istituti secondari di secondo grado, all’attribuzione del credito scolastico.

Una parte dei quesiti riguarda la registrazione (attualmente universalmente elettronica) del raccordo tra contributi dei vari docenti nella secondaria. In merito si può pensare che il docente, che in concreto insegni la disciplina in una data ora, sia responsabile della rilevazione delle assenze e della registrazione delle attività svolte e delle eventuali valutazioni ad esse correlate. Le eventuali esperienze extracurricolari saranno registrate a cura dei docenti accompagnatori e tutor. Gli eventuali compiti di realtà, che potrebbero coinvolgere l’intero consiglio di classe ed essere valutati sulla base di rubrica/griglia che accoglie i contributi dei docenti coinvolti, saranno registrati dai docenti interessati ciascuno per la propria parte. Sono questi gli essenziali contributi offerti come elementi di giudizio al coordinatore, che potrebbe chiedere ulteriori elementi, se del caso, prima di formulare la proposta di voto al consiglio di classe riunitosi per la valutazione intermedia e finale.

Alcuni quesiti riguardano le prove di valutazione e altri ancora i criteri di valutazione. Al riguardo si può sottolineare l’importanza non solo che dette prove siano dotate di coerenza rispetto ai percorsi didattici agiti, ma anche che i criteri siano coerenti rispetto alla matrice aggiornata dei criteri valutativi d’istituto. In tutto il percorso dell’obbligo, la valutazione dell’educazione civica non può non tenere conto delle competenze in materia di cittadinanza aggiornate dalla Raccomandazione del Consiglio UE del 22 maggio 2018. Deve restare chiaro comunque che lo scopo dell’insegnamento è quello di accompagnare gli alunni ad essere cittadini motivati, autonomi e responsabili. Pertanto, si può suggerire di valorizzare nella valutazione gli aspetti procedurali rispetto a quelli dichiarativi.

(*) Dirigente ispettore tecnico