Elezioni degli organi collegiali nell’emergenza sanitaria e la difficoltà della partecipazione

da OrizzonteScuola

Di Cinzia Olivieri

Ebbene, un modulo apparentemente anonimo ma non “segreto” con cui si effettuano le votazioni negli organi collegiali (che sono cosa ben diversa dall’elezione) allo stato non è in grado di garantire il rispetto di questi presupposti, tant’è che lo stesso Ministero ha affermato “con riferimento alla possibilità di votazioni elettroniche” che “nel rispetto dei principi che dispongono la libertà e la segretezza del voto… si tratta senz’altro di una prospettiva su cui lavorare”. A prescindere dalla necessità di assicurare a tutti il libero e pieno accesso al voto.

Continua poi il comunicato ministeriale del 3 ottobre che tanto “impone però una previa compiuta riflessione sulla valutazione e sulla implementazione di tutte le forme di semplificazione ed efficientamento delle procedure ordinarie delle Istituzioni scolastiche”. Questa “modernizzazione del sistema scolastico” avrebbe peraltro l’obiettivo dichiarato di “ampliare la partecipazione al voto”.

Del resto che i genitori disertino le elezioni scolastiche è notorio, così come la circostanza che gli oneri per la scuola (anche per questo) siano estremamente gravosi.

Nell’ottica di tale semplificazione, il ddl S155, presentato nel 2018 durante la XVIII legislatura, all’art. 5 comma 1 lett. d) prevede tra i compiti del consiglio di istituto “l’approvazione del regolamento dell’istituzione scolastica che definisce i criteri per l’organizzazione e il funzionamento dell’istituzione scolastica, la partecipazione degli studenti e delle famiglie alle attività della scuola, le modalità di elezione e di sostituzione dei membri del consiglio d’istituto e della direzione dell’istituzione scolastica, le modalità di elezione del presidente del consiglio d’istituto, le modalità di elezione del dirigente dell’istituzione scolastica nominato tra i docenti superiori iscritti all’albo regionale di cui all’articolo 15, la nomina dei docenti superiori e dei membri esterni del nucleo di valutazione di cui all’articolo 10”. Probabilmente la possibilità di eleggere la “dirigenza” per qualcuno potrebbe essere ritenuto sufficiente a compensare la circostanza che ogni scuola possa scegliere il proprio sistema elettorale.

Anche per il PDL 697 all’art. 5 comma 1 lettera a) il consiglio di amministrazione: “delibera il regolamento relativo al proprio funzionamento, comprese le modalità di elezione, sostituzione e designazione dei suoi membri”.

Chissà che ne pensano e se sono edotti i coordinamenti (on line) – che nei momenti critici rianimano la partecipazione – della scelta semplificativa di lasciare che ogni scuola decida la propria legge elettorale ed in genere del nuovo assetto della governance scolastica.

Tuttavia quest’anno sono comprensibili e giustificabili i lamentati disagi per il rinnovo degli organi collegiali scolastici, non solo perché di ben altra entità sono i mezzi utilizzati in caso di elezioni politiche e/o amministrative ma altresì per la circostanza che in questo caso non si ha sospensione dalle lezioni (anzi le elezioni studentesche e quelle per il rinnovo dei consigli di istituto in scadenza e per le suppletive si svolgono anche durante le stesse) e le attività di sanificazione devono essere effettuate tempestivamente, in un arco temporale limitato e con risorse esigue.

A tanto si aggiungono le diverse modalità organizzative adottate dalle istituzioni scolastiche laddove necessario in considerazione del numero degli studenti attraverso ad esempio la costituzione di gruppi classe e, ove possibile, didattica a distanza ed in presenza. E non si possono omettere ipotesi di chiusura per la presenza di casi di positività che determinerebbero un possibile rinvio.

Sebbene si richiami l’OM 215/91 è quindi ardua impresa rispettarne appieno le disposizioni. Basti pensare alla impossibilità ovvero estrema difficoltà di applicazione dell’art. 22 per il quale le assemblee (specie se necessariamente on line – a distanza – potendovi partecipare potenzialmente entrambi i genitori con conseguente affollamento degli ambienti) dovrebbero svolgersi “in non meno di due ore e senza soluzione di continuità rispetto all’assemblea che si conclude con l’inizio delle operazioni elettorali predette” con successiva elezione (in presenza) che coinvolga contemporaneamente tutte le classi anche in tal caso con inevitabili assembramenti e operazioni di sanificazione che dovrebbero poi interessare l’intero edificio ed ogni sua classe per consentire la normale ripresa delle lezioni il giorno dopo. Per non parlare poi della possibilità di votare in sicurezza e rispettando il distanziamento anche il lunedì dalle 8 alle 13,30 nella procedura ordinaria dell’art. 40.

Per l’effetto, ricordando i punti cardine dell’autonomia, successiva a tale ordinanza, le scuole (sempre che intanto non pervengano ulteriori indicazioni) nell’individuare eventuali diverse modalità potrebbero ispirarsi ai principi di “favorire la massima affluenza” (art. 22) e ridurre “al minimo il disagio degli elettori” (art.37) pur nella esclusione del voto telematico…anche se questo potrebbe significare spalmare il voto in più giorni o comunque adottare una organizzazione differente dalla consueta.

Nell’ottica della corresponsabilità e della positiva collaborazione delle componenti scolastiche, occorrerà comprendere che prevalentemente un pedissequo rispetto delle indicazioni dell’ordinanza potrebbe non essere possibile, evitando tuttavia il contenzioso e rammentando che a parte le impugnazioni che riguardano le fasi prodromiche (artt. 28 e 34) l’art. 46 prevede il ricorso avverso i “risultati” e invocare una necessaria difformità del procedimento allo scopo di permettere il voto in sicurezza per contestarli non sarebbe coerente alla volontà di realizzare quella “comunità” dell’art. 3 del Dlgs 297/94.

Buona partecipazione.