Si può essere immessi in ruolo anche se il titolo per l’assunzione è ancora con riserva. Sentenza Tar

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da OrizzonteScuola

Di Laura Biarella

Il Tar Lazio (Sez. III bis, sentenza n. 10252 del 08.10.20) ha puntualizzato che l’ammissione con riserva ad una procedura concorsuale perdura e si riverbera anche nel segmento procedimentale successivo all’espletamento della procedura concorsuale costituito dalla immissione in ruolo, e pure nella conseguente fase negoziale della stipula del contratto di lavoro, dovendo la riserva accompagnare la “carriera” del suo titolare fino al momento in cui non venga definitivamente sciolta.

La vicenda

Una donna impugnava il provvedimento di immissione in ruolo dei docenti per l’a.s.2020/2021, emesso dall’Ufficio Scolastico Regionale Lazio, nella parte in cui non era stata inclusa nel novero dei vincitori di concorso destinatari del provvedimento di assunzione, precisando di essere risultata vincitrice “con riserva” della procedura concorsuale indetta con il d.d.g. n. 85/2018 e, pertanto, di avere diritto, in forza di detta riserva, alla stipula di un contratto risolutivamente condizionato e non già al mero accantonamento del posto. In tal senso, dunque, l’Amministrazione intimata avrebbe erroneamente interpretato la portata della riserva con la quale era stata ammessa a partecipare al concorso. Il Tar Lazio, condividendo le ragioni espresse dalla donna, ha annullato gli atti impugnati nella parte in cui hanno escluso la stessa e non hanno consentito la relativa immissione in ruolo, seppur con riserva.

Richiamo alla sentenza n. 10937/2019

La ratio insita nell’ammissione ad un concorso con riserva risiede sia nella definizione nel merito di un giudizio, che nel perfezionamento di un procedimento amministrativo in senso favorevole al destinatario e deve essere individuata nell’esigenza, variamente tutelata dall’ordinamento, di salvaguardare la posizione soggettiva del concorrente ammesso con riserva, la quale deve essere preservata e deve esplicare effetti in tutte le fasi procedimentali amministrative previste in vista dell’approdo provvedimentale conclusivo, nella specie rappresentato dall’immissione in ruolo, poiché, altrimenti, la stessa ammissione con riserva risulterebbe tamquam non esset. La ricorrente, infatti, risultava ammessa con riserva del rilascio del decreto del Miur di riconoscimento dell’abilitazione conseguita in Romania.

L’ammissione con riserva accompagna il titolare finché non viene sciolta

Il Tar ha puntualizzato che l’ammissione con riserva ad una procedura concorsuale debba perdurare e riverberarsi anche nel segmento procedimentale successivo all’espletamento della procedura concorsuale costituito dalla immissione in ruolo, e pure nella conseguente fase negoziale della stipula del contratto di lavoro, dovendo la riserva accompagnare la “carriera” del suo titolare fino al momento in cui non venga definitivamente sciolta. Nella situazione esaminata il contratto di lavoro è risolutivamente condizionato: se la riserva dovesse essere sciolta in senso negativo, nella specie per diniego del riconoscimento dell’abilitazione, dovrà intendersi risolto.