Supplenti COVID, lavoro agile in caso di lockdown. E i collaboratori scolastici?

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da OrizzonteScuola

Di redazione

Supplenze COVID: il DL Agosto ha apportato una importante modifica al Decreto pubblicato dal Ministero lo scorso agosto e che ha portato all’assunzione di circa 60.000 docenti e Ata utilizzati per far fronte all’emergenza Coronavirus. Con due dettagliate note il Ministero ha messo per iscritto importanti chiarimenti sul loro utilizzo, ma manca un passaggio: come sarà possibile attuare il lavoro agile per i collaboratori scolastici eventualmente coinvolti nel lockdown?

Il Ministero sintetizza così la norma modificata nel DL Agosto approvato in via definitiva alla Camera lo scorso 12 ottobre.

“Grazie al decreto ‘Rilancio’ e al decreto ‘Agosto’ sono state stanziate specifiche risorse per dare alle scuole personale in più per l’emergenza, sia docente che Ata. Con il testo approvato oggi in via definitiva alla Camera, dopo le modifiche apportate in Commissione con il supporto del governo, si interviene sul fronte contrattuale, prevedendo che questi incarichi a tempo determinato non cessino in caso di sospensione delle attività didattiche per lockdown. ”

Cosa si intende per lockdown

Lockdown nazionale? della scuola? della singola classe?

L’interpretazione più ragionevole appare quella dell’USR Piemonte “Per sospensione delle attività didattiche, scrive l’USR Piemonte,” appare ragionevole interpretare la norma primaria nel senso che la giusta causa in presenza della quale opera la clausola risolutiva espressa sia da individuare in una evoluzione negativa della situazione epidemiologica che comporti necessariamente la sospensione integrale e non parziale delle attività didattiche in presenza (nuovo lockdown, appunto, in tutti i punti di erogazione del servizio)”

E dunque, in caso di lockdown, il personale assunto con contratto cosidetto COVID prosegue l’attività in modalità agile.

Il Ministero lo scrive chiaramente nella nota del 14 ottobre ” il decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, recante “Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell’economia”, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, all’articolo 32, comma 6-quater ha previsto che il personale docente e ATA assunto con contratti a tempo determinato nell’anno scolastico 2020/2021 quale “organico Covid”, in caso di sospensione delle attività didattiche, potrà assicurare le relative prestazioni con le modalità di lavoro agile, anziché vedere risolto il relativo contratto senza indennizzo, come previsto dalla norma previgente, al fine di garantire, in qualunque caso, il principio di continuità didattica.”

Precisazioni su utilizzo

Il Ministero ha inoltre precisato

  • trattandosi di docenti assunti su posto comune, il predetto organico non può essere ovviamente utilizzato per attività di sostegno alle classi con alunni con disabilità, salvo i casi in cui, assolte le esigenze prioritarie di copertura dell’orario curricolare delle classi, risulti applicabile, in via analogica e su base volontaria, l’articolo 14, comma 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66.
  • l’organico Covid-19 rientra nell’ambito dell’organico dell’autonomia, dunque è funzionale alla realizzazione della didattica ed al contenimento della pandemia, si esclude quindi la possibilità che i docenti possano essere utilizzati esclusivamente per le supplenze.
  • particolare attenzione va riservata alle classi seconde di scuola primaria, che lo scorso anno scolastico possono aver conseguito, più di altre, un parziale raggiungimento degli apprendimenti previsti, soprattutto con riferimento alle capacità di scrittura e di lettura, da recuperarsi prioritariamente.

I collaboratori scolastici

Va precisato che, di tutto l’organico COVID, quella dei collaboratori scolastici è stata la figura professionale più richiesta, per far fronte alle numerose esigenze derivanti dall’attuazione delle misure di prevenzione e contenimento del contagio da COVID 19.

Eliminata lo spauracchio del licenziamento in caso di lockdown, come potranno svolgere le loro usuali mansioni in modalità agile, secondo quanto introdotto dal DL Agosto?

E’ un quesito che pone anche l’ANP “rimane da chiarire la sorte dei contratti stipulati con i collaboratori scolastici e con altri profili del personale A.T.A. che non possono lavorare in modalità agile per la natura delle loro mansioni. In attesa che il Ministero fornisca i necessari chiarimenti ritengo che i contratti già in essere non debbano essere nuovamente sottoscritti poiché la disposizione introdotta con la legge di conversione del D.L. 104/2020 si sostituisce automaticamente alle clausole difformi”.