Quota 100 scuola: domanda, requisiti e scadenza istanza

da OrizzonteScuola

Di Giacomo Mazzarella

Parliamo di quota 100 analizzando la misura ed in modo particolare i contributi utili ed il TFS per i dipendenti statali.

È entrata nel sistema previdenziale italiano come un terremoto, accompagnata da innumerevoli polemiche, ancora oggi copiose. Parliamo di quota 100, misura che permette di anticipare la pensione già a 62 anni di età e con 38 anni di contributi. Si tratta di una possibilità che sarà sfruttabile per i tre anni di sperimentazione della misura. Vediamo di approfondire tutto dal punto di vista dei dipendenti della scuola che entro il 31 dicembre 2021 completano i requisiti specifici.

Quota 100, la misura in estrema sintesi

La quota 100 è stata introdotta dal decreto n° 4 del 2019, il cosiddetto “decretone”. Si tratta di una misura di anticipo pensionistico che si rivolge alla generalità dei lavoratori. I requisiti fondamentali per avere accesso a questo canale di uscita sono 62 anni di età e 38 di contributi.

Sono le due soglie minime di accesso, i requisiti minimi da detenere per poter accedere alla pensione. Solo nel comparto scuola, dove comunemente esiste una sola finestra di pensionamento all’anno, che scatta il 1° settembre, i requisiti possono essere centrati anche dopo tale data m sempre nell’anno di pensionamento.

In linea di massima questo particolare tipo di pensionamento è accessibile se il richiedente  entro il 31 dicembre 2021, raggiunge i requisiti necessari per l’accesso, quindi se ha compiuto  almeno 62 anni di età ed almeno 38 anni di contributi.

Ma come dicevamo, nella scuola il pensionamento può scattare anche se questi requisiti vengono completati entro la fine dell’anno solare di pensionamento. Pertanto, in base a quanto detto, un lavoratore della scuola che completa il doppio requisito utile entro la fine del prossimo anno, potrà andare in pensione già a settembre 2021.

Ma esiste anche la possibilità di accedere alla quota 100 nel 2022, anche se come si sa, la misura è destinata a cessare il 31 dicembre 2021. Nulla vieta al lavoratore che centra il requisito di quota 100 entro la fine del 2021, di restare in servizio un ultimo anno, ed accedere all’uscita anche a misura non più attiva.

Per le pensioni vige l’istituto della cristallizzazione del diritto. In pratica, una volta maturati i requisiti per una misura pensionistica, anche se questa cessa di essere in vigore, il diritto non si perde negli anni successivi.

Scadenza di quota 100, come funziona?

Quando si dice che la quota 100 cesserà di essere in funzione il 31 dicembre 2021, ci si riferisce alla maturazione dei requisiti. In altri termini, dal 1° gennaio 2022 non sarà più possibile accedere alla misura se i requisiti minimi previsti vengono completati a partire da quella data. Invece, per chi detti requisiti li ha completati durante gli anni in cui la misura funzionava, si potrà richiamare l’uscita dal lavoro con la misura, perché in vigore alla data di completamento del doppio vincolo anagrafico-contributivo.

Quota 100, contributi utili e Tfs scuola

Per raggiungere il requisito contributivo dei 38 anni, si può utilizzare la contribuzione a qualsiasi titolo accreditata in favore dell’assicurato. Pertanto, ok ala contribuzione obbligatoria, quella volontaria, da riscatto, quella  figurativa e così via.

Ai fini del pensionamento con quota 100 si può usare anche il cumulo gratuito, che permette di raggruppare  la contribuzione mista presente nell’assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti, nelle gestioni speciali dei lavoratori commercianti, artigiani e coltivatori diretti, della gestione separata dell’Inps e delle gestioni sostitutive ed esclusive dell’AGO.

Per il pubblico impiego, chi accede alla pensione con la quota 100 è prevista una dilazione nel pagamento della buonuscita rispetto ai termini ordinari. La penalità è parzialmente compensata dalla possibilità di conseguire un anticipo della buonuscita per un importo sino a 45 mila euro tramite un prestito bancario.

Per chi accede alla quiescenza con la quota 100 la liquidazione del Trattamento di fine servizio avviene 12 mesi dopo aver compiuto gli anni necessari al pensionamento di vecchiaia. Questo significa che nonostante si vada in pensione prima, magari già a 62 anni di età grazie al canale di uscita agevolato che è quota 100, la liquidazione del Tfs viene posticipata di parecchi anni, ricollegandosi all’età pensionabile della quiescenza di vecchiaia ordinaria, a 67 anni (prima rata del Tfs quindi a 68 anni).

La quota 100 non prevede alcuna penalità di assegno perché non è previsto il ricalcolo contributivo totale della pensione e non è previsto alcun taglio in base agli anni di anticipo rispetto alla pensione di vecchiaia. Naturalmente la pensione con quota 100 è inevitabilmente di importo più basso di quella di vecchiaia perché si esce prima dal lavoro, si versano meno contributi e vengono applicati coefficienti di trasformazione del montante contributivo in pensione, meno favorevoli al pensionato perché in quiescenza più giovane.