DPCM 18 ottobre: due incongruenze per la scuola

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da Tuttoscuola

Il testo del nuovo DPCM del 18 ottobre, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 258, sulle ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da Covid-19, nella parte relativa alla scuola (punto 6) contiene due incongruenze che avranno certamente bisogno di essere chiarite e integrate.

La prima incongruenza riguarda la scuola dell’infanzia – forse si può parlare di una svista o di una dimenticanza non da poco – riguarda il seguente periodo riportato all’inizio del testo in questione: “fermo restando che l’attività didattica ed educativa per il primo ciclo di istruzione e per i servizi educativi per l’infanzia continua a svolgersi in presenza”. Ma per la scuola dell’infanzia cosa si dice? Nulla.

La scuola dell’infanzia non fa parte del primo ciclo d’istruzione, in quanto questo è composto soltanto da scuola primaria e secondaria di I grado; non fa nemmeno parte dei servizi educativi per l’infanzia, costituiti da nidi d’infanzia e servizi simili per bambini da 0 a tre anni di età.

La seconda incongruenza riguarda l’elezione degli organi collegiali della scuola, secondo una eventuale modalità on line (come avevano chiesto i sindacati della scuola ricevendo un garbato rifiuto del ministero che ne aveva prospettato la possibilità in futuro). Il testo recita “Il rinnovo degli organi collegiali delle istituzioni scolastiche può avvenire secondo modalità a distanza nel rispetto dei principi di segretezza e libertà nella partecipazione alle elezioni.” Evidentemente c’è stato un ripensamento da parte del Ministero, anche se comunque potrebbe essere non facile per le istituzioni scolastiche organizzare in breve tempo questa nuova procedura elettorale.

Ma dove sta l’incongruenza della disposizione? Come si sa, da consolidata prassi, le elezioni degli OO.CC., avvengono nell’ultima settimana di novembre, ma a quella data il dispositivo del DPCM del 18 ottobre avrà cessato la sua efficacia, fatta salva una successiva proroga. L’articolo 2 del DPCM (disposizioni finali) prevede infatti che le disposizioni del presente decreto si applicano dalla data del 19 ottobre 2020, e sono efficaci fino al 13 novembre 2020. A fine novembre, dunque, le elezioni non possono che tenersi in presenza.