Le lezioni fuori scuola restano sempre possibili

da ItaliaOggi

Carlo Forte

Il divieto di deliberare e organizzare gite, viaggi di istruzione e uscite didattiche non preclude la possibilità di utilizzare spazi esterni agli edifici nella diretta disponibilità delle istituzioni scolastiche, per garantire il distanziamento durante l’attività didattica. Lo ha spiegato ai dirigenti scolastici il capo dipartimento del ministero dell’istruzione, Max Bruschi, con una nota emanata il 14 ottobre scorso (1870). Facendo riferimento all’articolo 1, comma 6, lettera s), del decreto del presidente del consiglio del 13 ottobre scorso, Bruschi ha chiarito che le nuove regole non si riferiscono alle ordinarie attività didattiche organizzate dalle singole istituzioni scolastiche in spazi alternativi ubicati all’esterno degli edifici scolastici. E cioè a quelle attività poste in atto allo scopo di tradurre le indicazioni dirette a prevenire e contenere la diffusione del contagio con l’individuazione di ulteriori aree volte a favorire il distanziamento fisico in contesti di azione diversi da quelli usuali. Pertanto, restano regolarmente consentite tutte le attività didattiche da svolgersi in altri ambienti, come per esempio parchi, teatri, biblioteche, archivi, cinema, musei, anche a seguito di specifici accordi quali i «patti di comunità» , in collaborazione con gli enti locali, le istituzioni pubbliche e private variamente operanti sui territori, le realtà del terzo settore e tutti coloro i quali hanno non solo aderito, ma applicato il principio di sussidiarietà e di corresponsabilità educativa.

Il capo dipartimento ha ricordato, inoltre, che docenti e Ata anti-Covid in caso di lockdown non saranno più licenziati e saranno posti in smart working, così come previsto dall’articolo 32, comma 6-quater, del decreto-legge 104/2020, così come modificato dalla legge di conversione 126/2020. Bruschi ha ribadito, inoltre, che sull’utilizzo dell’«organico Covid» restano ferme le disposizioni impartite con la nota 13 ottobre 2020, n. 1843. Ha chiarito inoltre che, trattandosi di docenti assunti su posto comune, l’organico Covid non può essere utilizzato per attività di sostegno alle classi con alunni con disabilità, «salvo i casi in cui, assolte le esigenze prioritarie di copertura dell’orario curricolare delle classi» si legge nella nota «risulti applicabile, in via analogica e su base volontaria, l’articolo 14, comma 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66».