Studente si fa male durante didattica a distanza. E’ infortunio?

da OrizzonteScuola

Di Francesco Rutigliano

La Didattica a Distanza lascia ampi dubbi su cosa succederebbe per un eventuale infortunio che potrebbe verificarsi sia per il docente che per lo studente durante la Didattica a Distanza (DaD). Gli infortuni costituiscono eventi ad alto grado di probabilità, nella scuola come in ogni altra comunità lavorativa organizzata. I fattori di rischio, riconducibili a circostanze fortuite, ad insidie, a deficienze strutturali rappresentano elementi costitutivi dell’infortunio.

È il caso di chiedersi se nella didattica a distanza gli obblighi dell’amministrazione scolastica per i pericoli cui vanno incontro gli alunni-utenti sono gli stessi forniti per il servizio in presenza. Sarebbe opportuno chiarire se l’assicurazione INAIL, sia per i docenti che per gli studenti, possa essere o meno estesa all’attività didattica a distanza.

Come del resto sarebbe opportuno chiarire se le polizze assicurative integrative per la responsabilità civile e per gli infortuni degli studenti, che prevedono la copertura solo per ogni infortunio che possa verificarsi durante l’orario scolastico e, comunque, durante l’orario in cui sia autorizzato l’accesso e la permanenza presso i plessi scolastici, oltre al cosiddetto rischio in itinere (tragitto casa -scuola e viceversa), alle visite scolastiche e ai viaggi d’istruzione, possano coprire anche eventuali infortuni verificatisi durante lo svolgimento della stessa Didattica a Distanza. È correlata al caso la c.d. culpa in vigilando? Quale sarebbe la responsabilità del docente in tal caso?

Per le attività in presenza il tutto è ben regolato. Ma per quelle a distanza come bisogna comportarsi? Per il docente, la normativa sulla scuola prevede che “il personale docente assicura comunque le prestazioni didattiche nelle modalità a distanza, utilizzando strumenti informatici o tecnologici a disposizione“ al quale si presume applicabile il decreto legislativo 81/2008. Sul punto i vuoti da colmare sono tanti. Specie dopo che il nuovo DPCM del 24 ottobre ha stabilito il 75% della DaD per le scuole superiori. Sarebbe necessaria una profonda riflessione su questi temi per regolamentare il tutto.

Riguardo al tema, ed in particolar modo dello studente, è necessario evidenziare che la giurisprudenza (Cass. SS.UU. civ. n. 9346/2002; n.9906/2010; n. 19158/2012) ha precisato che all’atto della iscrizione ed ammissione dell’alunno a scuola si realizza “l’instaurazione di un vincolo negoziale, in virtù del quale, nell’ambito delle obbligazioni assunte dall’istituto, deve ritenersi sicuramente inclusa quella di vigilare anche sulla sicurezza e sull’incolumità dell’allievo nel tempo in cui fruisce della prestazione scolastica in tutte le sue espressioni, anche al fine di evitare che l’allievo procuri danno a se stesso”.

La citata sentenza n. 9346/2002, componendo un indirizzo interpretativo prima oscillante, ha anche affermato che nel caso di danno arrecato dall’allievo a sé stesso appare più corretto ricondurre la responsabilità dell’istituto scolastico e dell’insegnante non tanto nell’ambito della responsabilità extracontrattuale, con conseguente onere per il danneggiato di fornire la prova di tutti gli elementi costitutivi del fatto illecito di cui all’art. 2043 c.c. quanto nell’ambito della responsabilità contrattuale, con conseguente applicazione del regime probatorio desumibile dall’art. 1218 c.c. Sicchè, mentre l’alunno danneggiato deve provare esclusivamente che l’evento dannoso si è verificato nel corso dello svolgimento del rapporto, sulla scuola incombe invece l’onere di dimostrare che l’evento è stato determinato da causa non imputabile né alla scuola, né all’insegnante (Cass. N. 361272014 e n. 3695/2016), non potendo questo onere probatorio essere aggravato fino al punto di porre a carico del danneggiato l’onere di allegare le modalità del comportamento inadempiente.

Nel caso specifico della DaD bisogna capire e chiarire se l’arco temporale di estensione degli obblighi di vigilanza e cautela è da applicarsi, anche, dal momento in cui ha avuto inizio l’affidamento del giovane con la DaD. Pertanto, laddove uno studente dovesse arrecare danno a sé stesso durante la DaD, è configurabile un infortunio?

La giurisprudenza che statuisce la responsabilità in capo all’amministrazione per infortuni occorsi agli alunni in caso di alunno che arreca danno a sé stesso, è estendibile, è applicabile anche agli infortuni nel corso della DaD?

A riguardo un punto di riferimento cui si potrebbe prendere come riferimento è quello che si desume dal fatto che, a seguito del graduale processo di rinnovamento che ha coinvolto il mondo della didattica, anche l’ambito di applicazione della tutela antinfortunistica rivolta agli alunni delle istituzioni scolastiche si è ampliato fino a ricomprendere nuove forme di esperienze formative attuate con l’ausilio di macchine elettriche o elettroniche (videoterminali, computer, strumenti di laboratorio ecc).

Tra le più significative tappe di questo percorso di attualizzazione della tutela degli alunni contro gli infortuni, si segnala la Circolare dell’INAIL 17 novembre 2004 n. 79, la quale fa seguito, in particolare, alle novità introdotte dalla riforma della scuola dell’infanzia e del primo ciclo dell’istruzione (d.lgs. n. 59/2004).

La circolare ha per oggetto i criteri per la trattazione dei casi di infortunio nell’ambito delle lezioni di alfabetizzazione informatica e lingua straniera a favore degli alunni di scuole pubbliche e private – lezioni diventate obbligatorie per gli alunni della scuola primaria e della scuola media per effetto della citata riforma.

L’INAIL precisa che questi momenti formativi, attuati con l’ausilio di macchine elettriche (videoterminali, computer, strumenti di laboratorio ecc) rientrano nelle esercitazioni pratiche intese come applicazione sistematica costante e cioè non occasionale diretta all’apprendimento. Come tali, le descritte attività sono ricompresse tra quelle coperte dall’assicurazione antinfortunistica obbligatoria, ai sensi e per gli effetti della normativa su richiamata. Ne consegue che gli studenti sono assicurati per i sinistri che accadano nel corso delle esperienze tecnico-scientifiche; per quelli che si verifichino nel corso delle esperienze di lavoro; per gli infortuni che avvengano nel corso delle esercitazioni pratiche che ricomprendono anche le lezioni di alfabetizzazione informatica e di lingua straniera, svolte con l’ausilio di macchine elettriche.

Orbene, prendendo spunto da quanto innanzi si potrebbe ipotizzare che l’infortunio occorso nella DaD, essendo un’attività scolastica materiale che in qualche modo è rischiosa, atteso che è correlata all’utilizzo di macchine elettriche o elettroniche (videoterminali, computer, ecc.) potrebbe farsi rientrare tale infortunio nell’ambito del principio indicato dall’INAIL, nonché nell’ambito del principio più volte statuito dalla Suprema Corte, secondo cui “tutte le responsabilità per infortuni occorsi agli alunni, quindi anche quella per danno arrecato dall’alunno a sé stesso (c.d. autolesione), fanno capo all’amministrazione scolastica e non al docente o in genere al personale scolastico”. In ogni caso, sarebbe auspicabile che il Governo affrontasse e regolamentasse la problematica dell’infortunio dello studente nel corso della DaD, atteso che l’argomento non è sorretto da specifica normativa.