Didattica a distanza, tra ministero e regioni è ormai caos normativo

da ItaliaOggi

Carlo Forte

Nelle scuole secondarie di II grado dove si pratica la didattica a distanza la percentuale non deve essere inferiore al 75% dell’orario delle lezioni, gli ingressi e le uscite devono essere scaglionati e, in ogni caso, gli alunni non devono entrare a scuola prima delle 9.00. Sono queste alcune delle misure adottate dal governo con l’ultimo decreto del presidente del consiglio, firmato da Giuseppe Conte sabato scorso, e in vigore da ieri, 26 ottobre e fino al 24 novembre prossimo. L’attività didattica continuerà, invece, in presenza nelle secondarie di I grado, nelle primarie e nelle scuole dell’infanzia.

Le misure sono state adottate per contrastare la diffusione del contagio da Covid-19. Le forme di flessibilità nell’organizzazione dell’attività didattica dovranno essere adottate direttamente dalle istituzioni scolastiche nell’esercizio dell’autonomia funzionale prevista dagli articoli 4 e 5 del decreto del presidente della repubblica 275/99. Ma in ogni caso le scuole dovranno incrementare il ricorso alla didattica digitale integrata, che dovrà coprire una quota non inferiore al 75% dell’orario delle lezioni. Ciò dovrà avvenire modulando ulteriormente la gestione degli orari di ingresso e di uscita degli alunni, anche attraverso l’eventuale utilizzo di turni pomeridiani e disponendo che l’ingresso non avvenga in ogni caso prima delle 09:00.

Le misure potranno essere adottate solo «previa comunicazione al ministero dell’istruzione da parte delle autorità regionali, locali o sanitarie delle situazioni critiche e di particolare rischio riferite agli specifici contesti territoriali». In buona sostanza, dunque, l’adozione della didattica a distanza e della flessibilità organizzativa non potrà avvenire automaticamente, ma solo dopo l’intervento delle autorità territoriali, che avranno l’onere di comunicare al ministero dell’istruzione le situazioni di criticità giustificative delle misure restrittive da adottare.

La previsione di questa precondizione sembrerebbe orientata a costituire un argine al potere dei presidenti di regione e dei sindaci ai quale la legge assegna già adesso il potere di disporre misure in via d’urgenza, senza alcuna limitazione di materie e durata se non quella della competenza territoriale e della necessità ed urgenza (si veda l’articolo 117, del decreto legislativo 112/98). Il nuovo decreto, peraltro, non dovrebbe avere effetti caducatori sulle misure già adottate da alcuni presidenti di regione, che hanno sospeso le lezioni anche nelle scuole del primo ciclo. Come, per esempio, il presidente della regione Campania Vincenzo De Luca che, con l’ordinanza 85, del 26 ottobre scorso, ha prolungato fino al 31 ottobre la chiusura delle scuole con l’eccezione delle scuole dell’infanzia. E ne ha vincolato la riapertura al previo parere favorevole dell’unità di crisi regionale. Ma si pone comunque la necessità di coordinamento tra le nuove norme e la disciplina legale già in vigore, al fine di definire i perimetri di competenza entro il quale dovranno muoversi il governo, le regioni e i sindaci.

E l’imponente produzione normativa degli ultimi mesi, in uno all’alto tasso di litigiosità tra governo ed enti locali, sicuramente non aiuta a risolvere il problema. Il decreto conferma anche la vigenza delle disposizioni concernenti le riunioni degli organi collegiali delle istituzioni scolastiche ed educative di ogni ordine e grado. Che possono tenersi anche in presenza fatto salvo il rispetto delle norme sul distanziamento sociale.

La deroga costituisce attualmente un unicum. Le disposizioni attualmente in vigore, infatti, precludono alle pubbliche amministrazioni e ai privati la possibilità di svolgere riunioni in presenza essendo obbligatorio svolgerle nella modalità a distanza.

La modalità a distanza è prevista anche per il rinnovo degli organi collegiali delle istituzioni scolastiche. Che dovrà avvenire comunque nel rispetto dei principi di segretezza e libertà nella partecipazione alle elezioni. Gli enti gestori dovranno provvedere ad assicurare la pulizia degli ambienti e gli adempimenti amministrativi e contabili concernenti i servizi educativi per l’infanzia.

Il decreto conferma anche la sospensione dei viaggi di istruzione, le iniziative di scambio o gemellaggio, le visite guidate e le uscite didattiche comunque denominate, programmate delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. Sono fatte salve le attività inerenti percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento e le attività di tirocinio, da svolgersi nei casi in cui sia possibile garantire il rispetto delle prescrizioni sanitarie e di sicurezza vigenti.

Confermate le date del calendario per il concorso straordinario dei docenti precari, che da più parti si chiedeva invece di rinviare per motivi di sicurezza.