Decreto Ristori, misure per scuole e famiglia: lavoro agile per figli fino a 16 anni in quarantena o scuola chiusa

da OrizzonteScuola

Di Ilenia Culurgioni

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 269 del 28 ottobre 2020 il Decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 recante “Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse epidemiologica da Covid-19”. All’articolo 22 misure per scuole e la famiglia.

Il decreto Ristori allarga la platea dei beneficiari delle misure previste dall’articolo 21 bis, del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104 convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126.

In particolare:

  • al comma 1, le parole: “, minore di anni quattordici,” sono sostituite dalle seguenti: “, minore di anni sedici” e dopo le
    parole: “sia pubblici che privati” sono aggiunte le seguenti: “, nonché nel caso in cui sia stata disposta la sospensione dell’attività didattica in presenza del figlio convivente minore di anni sedici”;
  •  al comma 3, dopo le parole: “plesso scolastico” sono aggiunte le seguenti: “, nonché nel caso in cui sia stata disposta la sospensione dell’attività didattica in presenza del figlio convivente minore di anni quattordici. In caso di figli di età compresa fra 14 e 16 anni, i genitori hanno diritto di astenersi dal lavoro senza corresponsione di retribuzione o indennità né riconoscimento di contribuzione figurativa, con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro.”.

I lavoratori dunque possono ora scegliere la modalità smart working nel caso un figlio fino a 16 anni sia in quarantena per contatti avuti a scuola. Inoltre, il lavoro agile può essere richiesto anche in caso di scuola chiusa, o meglio nel caso in cui in una scuola vengano sospese le attività didattiche in presenza, evenienza abbastanza diffusa nelle ultime settimane.

Il limite di spesa previsto per tale beneficio passa da 50 milioni di euro a 93 milioni di euro.

La spesa per la sostituzione del personale scolastico che usufruisce di congedo straordinario per motivi connessi alla quarantena dei propri figli passa da 1,5 milioni di euro a 4 milioni di euro.

Infine, “Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 45,5 milioni di euro per l’anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui l’articolo 85, comma 5, del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77“.