Didattica a distanza, ma solo per gli alunni. Insegnanti a scuola in aule vuote davanti ad un pc

da OrizzonteScuola

Di redazione

E’ quanto sta accadendo in alcune scuole d’Italia. Le ordinanze regionali hanno disposto la sospensione delle attività didattiche in presenza nelle scuole secondarie di II grado, in alcuni casi fino al 100%. Ma mentre è chiaro che gli alunni debbano frequentare le lezioni da casa, sullo svolgimento della lezione da parte dell’insegnante si è aperto un dibattito.

Lo abbiamo esposto nell’articolo Didattica digitale integrata: i docenti devono lavorare da scuola o possono collegarsi anche da casa?

A pesare sulla decisione di numerosi Dirigenti Scolastici la norma secondo la quale alle istituzioni scolastiche non si applicano ordinamentalmente le disposizioni in materia di lavoro agile, ai sensi dell’articolo 32, comma 4, del decreto – legge 14 agosto 2020, n. 104. Le eccezioni alla predetta disposizione – ha scritto il Ministero nella nota del 26 ottobre 2020 –  sono costituite dai casi in cui, su disposizione dell’autorità competente, sia imposta la sospensione delle attività didattiche in presenza ovvero e per l’appunto nel caso “di quarantena con sorveglianza attiva o di isolamento domiciliare fiduciario”.

Dunque la sospensione delle attività didattiche in presenza non andrebbe intesa come provvedimento conseguenza dell’ordinanza regionale ma provvedimento individuale, in base al quale scatta la quarantena con  sorveglianza attiva o l’isolamento fiduciario.

E questo ha portato il Ministero a scrivere, sempre nella nota del 26 ottobre, “Le istituzioni scolastiche continuano ad essere aperte, e in presenza, nell’istituzione scolastica, opera il personale docente e ATA, salvo i casi previsti al paragrafo 2. ” [QSA o isolamento fiduciario]

Prosegue la nota “La dirigenza scolastica comunque, in caso di necessità, può adottare particolari e differenti disposizioni organizzative”

E in questa direzione si muovono  le decisioni adottate dai Collegi Docenti che individuano le difficoltà derivanti dagli spostamenti in piena emergenza, il cattivo funzionamento della rete scolastica nel caso di sovraccarico contemporaneo di devices collegati contemporaneamente per più tempo e lasciano al docente la possibilità di poter svolgere la lezione da casa o da scuola qualora non sia possibile assicurare la piena funzionalità da casa.

Alcune email in redazione

“Da qualche giorno ho firmato il contratto di lavoro per poi scoprire che le mie 6 ore sono divise in 3 giorni. La didattica è fatta a distanza, ma ciò nonostante devo viaggiare per 2.30 in treno e mezz’ora in autobus (altrettanto al ritorno) per raggiungere l’istituto. Ho chiesto al ds di poter svolgere la didattica da casa, spero di ricevere una risposta positiva. Credo sia impensabile far spostare il personale docente per poi fargli usare un pc”

” Qual è l’utilità dello svolgere la dad dalle aule scolastiche se gli studenti non vengono a scuola? Insegnare da casa non è la stessa cosa? Perché sprecare benzina, luce, riscaldamento per fare entrare i docenti e costringerli a lavorare in classi vuote? Ciò sta accadendo in Lombardia, la regione iperproduttiva che ancora non ha imparato la lezione. E nessuno interviene.”

La nota di chiarimenti dell’USR Lombardia

Sulla questione oggi 29 ottobre l’USR Lombardia ha pubblicato una specifica nota di chiarimenti, in cui si afferma ” l’organizzazione delle attività in didattica digitale integrata richiede invece una determinazione organizzativa del lavoro disposta dal Dirigente Scolastico, il quale, tenendo conto di specifiche situazioni individuali (come le accertate situazione di fragilità del personale docente), di specifiche situazioni infrastrutturali (come ad esempio una rete insufficiente a gestire un numero elevato di connessioni, fermo restando che DDI non significa esclusivamente attività sincrona), potrà disporre il lavoro da remoto dei docenti non impegnati nella didattica in presenza o che per altre motivazioni non possono lavorare da scuola”.

E’ dunque il Dirigente Scolastico che organizza e dispone l’eventuale lavoro da remoto dei docenti che non possono lavorare da scuola.

La nota, va precisato, non è autoritativa, ma si pone  come “summa di indicazioni di sintesi emersa dalla conferenza di servizio con i Dirigenti Scolastici delle scuole polo e capofila di ambito della Lombardia, al fine di contemperare le misure più stringenti previste dal DPCM del 24 ottobre 2020 con quelle della più recente Ordinanza Regionale 624 del 27 ottobre 2020”