Lavoro agile o congedo per lavoratori con figlio in quarantena o con attività didattiche in presenza sospese

da OrizzonteScuola

Di redazione

Cosa possono fare i genitori con figli in quarantena o per i quali le lezioni in presenza siano state sospese. Il Decreto Ristori ha perfezionato la normativa già emanata con il DL Agosto. Il Ministero dell’istruzione ha emanato una prima nota che interessa gli Uffici interni, ma che può essere “studiata” per capire come applicare la normativa anche per il personale docente e ATA della scuola. Nella normativa infatti non ci sono esclusioni.

Il decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137 prevede, all’art. 22, ulteriori misure di incentivo al lavoro agile e di sostegno alle famiglie.

La disposizione modifica, in particolare, l’art. 21 bis del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, prevedendo la possibilità di svolgere l’attività lavorativa in modalità agile per i genitori di figlio convivente minore di anni 16 (in precedenza il limite di età era fissato a 14 anni), sottoposto a quarantena da parte della ASL territorialmente competente, a seguito di contatto verificatosi all’interno del plesso scolastico, nonche’ nell’ambito dello svolgimento di attivita’ sportive di base, attivita’ motoria in strutture quali palestre, piscine, centri sportivi, circoli sportivi, sia pubblici che privati.

La modalità lavorativa agile può essere svolta per l’intero periodo di quarantena o anche solo parzialmente.

Altra rilevante novità è la previsione della possibilità di svolgere l’attività lavorativa in modalità agile per i genitori di figlio convivente minore di anni 16, in caso di sospensione dell’attività didattica in presenza.

Si segnala, infine, una ulteriore modifica all’art. 21 bis, comma 3, del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104.

La disposizione in parola consente, come è noto, “nelle sole ipotesi in cui la prestazione lavorativa non possa essere svolta in modalita’ agile”, di astenersi dal lavoro fruendo di congedo straordinario retribuito al 50% ad uno dei genitori, alternativamente all’altro, per tutto o parte del periodo corrispondente alla durata della quarantena del figlio convivente, minore di anni quattordici, disposta dal dipartimento di prevenzione della ASL.

La possibilità di fruire del predetto congedo è stata ora estesa, per effetto della normativa sopra citata, anche ai casi in cui sia stata disposta la sospensione dell’attività didattica.

La nota del Ministero