Decreto-Legge 7 novembre 2020, n. 148

Decreto-Legge 7 novembre 2020, n. 148 

Disposizioni urgenti per il differimento di consultazioni elettorali per l’anno 2020. (20G00169)

(GU n.278 del 7-11-2020)  

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Tenuto conto che l’Organizzazione mondiale della sanita’ ha dichiarato la pandemia da COVID-19;

Preso atto dell’evolversi della situazione epidemiologica, del carattere particolarmente diffusivo dell’epidemia e dell’incremento dei casi e dei decessi notificati all’Organizzazione mondiale della sanita’;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri 7 ottobre 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 248 del 7 ottobre 2020, con la quale e’ stato prorogato, fino al 31 gennaio 2021, lo stato di emergenza sul territorio nazionale in conseguenza del rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Visto, da ultimo, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 novembre 2020, pubblicato nel Supplemento ordinario n. 41 alla Gazzetta Ufficiale n. 275 del 4 novembre 2020, con il quale sono state adottate ulteriori misure di sicurezza per il contenimento del contagio sull’intero territorio nazionale;

Visto il decreto-legge 20 aprile 2020, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 giugno 2020, n. 59;

Considerata pertanto la necessita’ di assicurare che le ulteriori consultazioni elettorali previste per l’anno 2020 si svolgano in condizioni di sicurezza per la salute dei cittadini;

Ritenuto di dover intervenire con urgenza, al fine di evitare, con riferimento all’espletamento delle suddette procedure, fenomeni di assembramento di persone e condizioni di contiguita’ sociale al di sotto delle misure precauzionali adottate, ai fini del contenimento alla diffusione del virus;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 6 novembre 2020;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro della giustizia, con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie;

E m a n a
il seguente decreto-legge:

Art. 1 Disposizioni d’urgenza per il rinnovo degli organi elettivi dei comuni sciolti per infiltrazione mafiosa o similare

1. Le elezioni dei comuni i cui organi sono stati sciolti ai sensi dell’articolo 143 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, gia’ indette per le date del 22 e 23 novembre 2020, sono rinviate e si svolgono entro il 31 marzo 2021 mediante l’integrale rinnovo del procedimento di presentazione di tutte le liste e candidature a sindaco e a consigliere comunale.

2. Fino al rinnovo degli organi di cui al comma 1 e’ prorogata la durata della gestione della Commissione straordinaria di cui all’articolo 144 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Art. 2 Disposizioni d’urgenza per lo svolgimento delle elezioni dei consigli metropolitani, dei presidenti delle province e dei consigli provinciali

1. Limitatamente all’anno 2020, in caso di rinnovo del consiglio del comune capoluogo, il termine per procedere a nuove elezioni del consiglio metropolitano, di cui all’articolo 1, comma 21, della legge 7 aprile 2014, n. 56, e’ fissato in centottanta giorni dalla proclamazione del sindaco del comune capoluogo.

2. Le consultazioni elettorali concernenti le elezioni dei presidenti delle province e dei consigli provinciali di cui all’articolo 1, comma 1, lettera d-bis), del decreto-legge 20 aprile 2020, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 giugno 2020, n. 59, si svolgono entro il 31 marzo 2021. 3. Fino al rinnovo degli organi di cui ai commi 1 e 2 e’ prorogata la durata del mandato di quelli in carica.

Art. 3 Clausola di neutralita’ finanziaria

1. Dal presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Alla sua attuazione si provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Art. 4 Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara’ presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi’ 7 novembre 2020

MATTARELLA
Conte, Presidente del Consiglio dei ministri
Lamorgese, Ministro dell’interno
Bonafede, Ministro della giustizia
Gualtieri, Ministro dell’economia e delle finanze
Boccia, Ministro per gli affari regionali e le autonomie

Visto, il Guardasigilli: Bonafede